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PDL 177

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 177



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINI

Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla provincia di Pesaro e Urbino e dalla regione Marche e loro aggregazione alla provincia di Rimini e alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede che si possa consentire, con legge, il distacco da una regione di province e comuni che ne facciano richiesta e la loro aggregazione ad un'altra, purché le popolazioni interessate si siano espresse a maggioranza in tal senso attraverso un referendum.
      La presente proposta di legge intende dare attuazione a questa previsione con riguardo ai comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, che con il referendum del 17 e 18 dicembre 2006 hanno espresso la volontà di staccarsi dalla provincia di Pesaro e Urbino e dalla regione Marche e di entrare a far parte della provincia di Rimini e della regione Emilia-Romagna.
      L'iniziativa giunge al termine di un lungo percorso storico che ha visto le popolazioni della Val Marecchia aspirare a riavere il loro antico ruolo di entroterra della provincia riminese.
      Allo stesso tempo, grazie alla modifica costituzionale del 2001, si è reso possibile e ormai improcrastinabile rispondere a una sentita esigenza di riordino amministrativo del territorio della Valle, univoco culturalmente ma ingiustamente frammentato dal punto di vista istituzionale. Il territorio della Val Marecchia infatti è suddiviso addirittura in due Stati sovrani, quello italiano e quello della Repubblica di San Marino, tre regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna) e quattro province (Pesaro e Urbino, Arezzo, Forlì, Rimini); alle quali si aggiungono oltre trenta comuni e due enclavi.
      I sette comuni interessati dalla presente proposta di legge fanno parte del Montefeltro, il cui territorio appartiene oggi in parte alla provincia di Rimini, in parte alla Repubblica di San Marino, in parte alla provincia di Pesaro e Urbino.
      Tale frammentazione contrasta nettamente con la realtà economica e sociale nella quale gravitano le popolazioni dei comuni citati, che è chiaramente quella riminese.
      Benché il Montefeltro appartenesse prima al ducato di Urbino, e sia poi passato alle Marche, la morfologia territoriale ha da sempre favorito lo scambio e la costruzione di vie di comunicazione rivolte alla costa dell'attuale Romagna, più che all'entroterra, e ancor meno alle città al di là dell'Appennino.
      Nel 1300 le zone dove oggi sorgono i comuni oggetto della presente proposta furono assoggettate al comune di Rimini. Dopo una breve parentesi sotto Montefeltro, tornarono a Rimini con i Malatesta. In seguito l'intero Montefeltro divenne parte dello Stato della Chiesa, rimanendo al di fuori delle grandi vie commerciali e praticamente isolato per la mancanza di vie di comunicazione con gli altri territori dello Stato.
      Esistono testimonianze degli appelli delle popolazioni per un loro congiungimento con i territori romagnoli. Appelli che iniziano nell'Ottocento per arrivare fino ai giorni nostri.
      Nel 1827 si mossero gli abitanti di Sant'Agata. Nel 1860 ci fu l'appello al Farini, governatore di Modena, Parma e Piacenza e successivamente della Romagna, che dava risalto alla volontà delle comunità locali di tornare alla Romagna.
      Sulla stessa questione si pronunciò anche il comune di Pennabilli il 23 maggio del 1861.
      Oggi, il senso di appartenenza a un territorio diverso da quello cui sono amministrativamente vincolate, molto sentito a livello popolare ed economico, è diventato motivo di frustrazione per queste popolazioni. A ciò si aggiungono tangibili limiti amministrativo-burocratici al normale svolgimento di molte attività, dovuti all'appartenenza ufficiale ad altra provincia e ad altra regione rispetto a quelle di diretto interesse.
      Sono peraltro già attive da molti anni forme autonome e volontarie di collaborazione tra le popolazioni e le amministrazioni dei comuni citati, che hanno portato a progetti congiunti e all'iniziativa politica, forse unica nel suo genere, di richiedere un referendum congiunto di tutti i comuni interessati ai fini del passaggio all'Emilia-Romagna. La particolarità dell'iniziativa è ancora maggiore se si pensa che l'esito del referendum, per volontà dei suoi stessi promotori, avrebbe avuto valore solo nel suo insieme: in altre parole, i comuni della Val Marecchia avrebbero dovuto esprimersi tutti uniformemente per il «sì», pena la decadenza dell'intero processo. Il referendum congiunto è stato autorizzato dal Presidente della Repubblica il 25 settembre 2006.
      Il risultato della consultazione popolare, riporto anche qui di seguito, ha sancito una corale volontà di aderire alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Rimini, con alte percentuali di partecipazione al referendum.
      La proposta di legge in esame rappresenta dunque un atto dovuto, il riconoscimento di quanto espresso dalla volontà popolare attraverso lo strumento previsto dalla Costituzione.

ALTA VAL MARECCHIA

Referendum consultivo 17-18 dicembre 2006


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o le integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che risultano strettamente conseguenziali a quanto disposto dal comma 1.
      3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
      4. Il Ministro dell'interno è autorizzato a nominare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario per procedere, in collaborazione con le amministrazioni provinciali di Pesaro e Urbino e di Rimini, agli adempimenti necessari ai fini dell'attuazione di questo disposto dalla presente legge.


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