Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 35

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 35



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, NICCO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di atti persecutori

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a riprendere l'iter avviato nella scorsa legislatura in materia di atti persecutori e di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e concluso con la redazione di un testo unificato (atto Camera n. 1249-ter-A, XV legislatura). Su tale testo era stata raggiunta l'intesa della maggior parte dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione per la parte che riguardava l'introduzione, anche nel nostro sistema penale, del reato di atti persecutori, comunemente denominato come fenomeno di «stalking» nei Paesi anglosassoni, ovvero «sindrome del molestatore assillante», intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima.
      Il nostro codice penale tutt'oggi prevede, all'articolo 660, il reato di molestia o disturbo alle persone, punito con il carcere fino a sei mesi o con una multa fino a 516 euro. La giurisprudenza dettata in materia dalla Corte di cassazione ha peraltro aggiunto che, affinché una condotta possa assumere rilievo, non è sufficiente la semplice molestia o il disturbo, ma è necessario che sia accompagnata da petulanza e da insistenza.
      Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che gli episodi di «stalking» avvengono con maggiore frequenza all'interno dell'ampia casistica della violenza domestica e solo quando colpiscono personaggi dello spettacolo assumono la dovuta rilevanza da parte dell'opinione pubblica. Inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno è considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.
      A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di «stalking»; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.
      Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di «stalker»: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.
      Sempre sulle basi degli studi psichiatrici effettuati sul fenomeno di «stalking», è stato rilevato che il semplice ricorso alle vie legali non serve a contenere gli episodi di molestia che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, sembra essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.
      Per tutti i motivi che sono stati spiegati è urgente un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di internet ed è stato inserito come fattispecie di reato nei codici penali negli anni novanta: la prima è stata l'America, che nel 1994 aveva in tutti i suoi Stati una legge anti-stalking; il Regno Unito ha adottato il «Protection from Harassment Act» nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.
      La presente proposta di legge, come già rilevato, parte dal testo unificato già predisposto nella XV legislatura e prevede in primis l'introduzione del reato di atti persecutori e dell'istituto della diffida come mezzo concreto di difesa per le vittime. Il comma 2 dell'articolo 1, che introduce un nuovo comma nell'articolo 165 del codice penale, prevede l'eventuale subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione di un programma di riabilitazione.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge, mediante modifiche al codice di procedura penale, prevede inoltre, per i reati de quo, la possibilità di intercettazioni di conversazioni e di comunicazioni, l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici anche quando non ricorre alcuna delle situazioni di non rinviabilità della prova, tassativamente previste dall'articolo 392 del medesimo codice di procedura penale, la possibilità che l'esame del minore vittima del reato sia effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico e regola, con l'introduzione dell'articolo 282-ter del citato codice, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
      L'articolo 3 stabilisce, infine, che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un fondato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
       La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.
      La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è commesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

      Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.
      Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
      La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
      Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni».

      2. All'articolo 165 del codice penqale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione»;

          b) al secondo comma, le parole: «nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi primo e secondo»;

          c) al terzo comma, le parole: «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».

      3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, disciplina, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di riabilitazione di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».
      2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.
      3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
      4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

      3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».
      4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».
      5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    


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