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PDL 363

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 363



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge recante la modifica dell'articolo 1 del codice civile riprende i contenuti di una proposta di legge di iniziativa popolare, promossa per la prima volta (nel corso della XII legislatura) da tredici donne italiane e costituita da un articolo unico per riconoscere formalmente l'uguaglianza di ogni essere umano, attraverso l'attribuzione della capacità giuridica ad ogni uomo fin dal concepimento. Prima di essere presentata alla pubblica sottoscrizione, la proposta di legge fu firmata da esponenti del mondo scientifico, tra cui quindici rettori di altrettante università italiane, quaranta tra presidi di facoltà e primari ospedalieri, quattrocento docenti e ricercatori. Corredata da 200.000 firme legalizzate, la proposta di legge fu depositata il 20 luglio 1995 alla Camera dei deputati.
      Le considerazioni che spingono a ripresentare tale proposta di legge muovono dall'esigenza di riconsiderare ed estendere l'applicazione del principio di uguaglianza, quale cardine della moderna civiltà giuridica. Non discriminare gli esseri umani, sia come singoli, sia in quanto gruppi sociali (minoranze etniche), è divenuto - giustamente - imperativo etico-civile fondamentale. Non è sempre stato così. In altri tempi, ad esempio, agli schiavi, ai neri e persino alle donne non veniva riconosciuta la personalità giuridica.
      Oggi il principio di non discriminazione deve essere riconosciuto nell'ambito delle diverse età e condizioni di una medesima esistenza umana, particolarmente con riferimento alle fasi apparentemente marginali: quella della vita nascente, morente e sofferente. Si tratta di riconoscere, anche nell'ambito giuridico, che embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, adolescente, giovane, adulto, anziano, vecchio sono diversi nomi con cui si indica un'identica realtà, un identico soggetto, lo stesso essere personale, lo stesso uomo. Urge una completa disciplina dell'intervento manipolatore dell'uomo nell'ambito della genetica. Per questo è preliminare la definizione dello «statuto giuridico dell'embrione umano», come richiesto anche dal Parlamento europeo nelle due risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica e della procreazione artificiale umana. Anche nel campo dell'aborto, dove nella riflessione giuridica si accavallano e si combinano in vario modo concetti diversi («stato di necessità», «conflitto di diritti e di interessi», «tutela della vita», «autodeterminazione della donna», «servizio sociale»), è indispensabile individuare con chiarezza il significato giuridico dell'essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Lo esige la stessa legge 22 maggio 1978, n. 194, la cui affermazione iniziale («Lo Stato (...) tutela la vita umana dal suo inizio») deve essere meglio precisata.
      A queste ragioni generali altre se ne sono aggiunte negli ultimi anni. In primo luogo il dibattito politico-parlamentare sulla fecondazione artificiale, la clonazione, la sperimentazione embrionale, le nuove forme di aborto chimico, la risarcibilità dei «danni» da nascita non voluta, che ha portato all'approvazione di nuove norme su determinate problematiche, ma ha lasciato ancora tanti vuoti normativi. Questo è uno dei principali compiti della nuova legislatura. Non è ragionevole decidere in tutti i campi ora indicati senza avere prima, con lucidità e coraggio, stabilito se anche all'embrione umano debba o no estendersi il principio di uguale dignità umana, ossia, in altri termini, se ad esso il diritto debba riconoscere lo statuto di soggetto ovvero di oggetto.
      In secondo luogo il Parlamento ha il dovere di tenere conto dei pareri di altri organi, specialmente quando essi sono istituiti per legge proprio allo scopo di esprimere autorevolmente pareri per i legislatori. Ci si riferisce particolarmente al documento su «Identità e stato dell'embrione umano» adottato il 28 giugno 1996 dal Comitato nazionale per la bioetica, la cui conclusione è la seguente: «Il Comitato è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano fin dalla fecondazione secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persona».
      È evidente che il legislatore ha il dovere morale di introdurre il concepito nell'ambito del diritto non come una cosa, ma come un soggetto.
      In terzo luogo va ricordata la sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997 della Corte costituzionale. In essa il diritto alla vita del concepito «fin dalla fecondazione» è affermato a chiare note e il diritto alla vita, che si dichiara avere conseguito un sempre maggiore riconoscimento anche a livello internazionale e mondiale, è inserito nel nucleo dei valori supremi della Costituzione.
      L'articolo 1 del codice civile stabilisce attualmente che «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita», ma subito aggiunge: «I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita». Una tale formulazione, di origine romanistica, è stata scritta quando ancora non esistevano le moderne discussioni sullo «statuto giuridico dell'embrione umano» e tanto meno le problematiche sulla manipolazione genetica, sulla procreazione artificiale e sull'aborto, così come oggi vengono poste. Inoltre, il citato articolo 1 è stato pensato soltanto con riferimento al diritto privato e cioè prevalentemente agli aspetti patrimoniali. Ma la personalità giuridica è unica e si estende ad ogni ambito del diritto, sia privato che pubblico.
      La riflessione induce a proporre una modifica al primo comma dell'articolo 1 del codice civile. Si tratta di dichiarare che ogni uomo ha la capacità giuridica in quanto uomo, cioè che la soggettività giuridica ha origine dal concepimento, non dalla nascita. La soggettività (detta anche «personalità» o «capacità») giuridica implica l'attitudine ad essere titolare di diritti. In definitiva, si tratta di dare applicazione all'articolo 22 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere privato della capacità giuridica.
      Si ritiene peraltro di non dover intervenire nella complessa disciplina dei diritti patrimoniali legati alle successioni e alle donazioni, per i quali l'eliminazione della condizione della nascita comporterebbe mutamenti complessi nel regime successorio.
      Va perciò inserito al secondo comma del medesimo articolo 1 del codice civile l'aggettivo «patrimoniale». In tale modo niente viene cambiato riguardo alla disciplina economica relativa al concepito.
      Nel presentare la proposta di legge, si intende richiamare l'intero Parlamento all'esigenza di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, allo scopo di tutelare i più piccoli e i più deboli.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Capacità giuridica). - Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.
      I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».


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