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PDL 5

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro della giustizia
(SCOTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

Presentato alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 4 aprile 2008 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione


      

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Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto il Governo intende fornire una risposta all'esigenza, da tempo avvertita dalle forze politiche e dai cittadini, di rafforzare le misure a tutela della segretezza del voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Infatti, la disponibilità e l'utilizzazione a livello di massa di strumenti telematici e informatici quali i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici rendono possibili il controllo e il condizionamento dell'esercizio del diritto di voto.
      Le disposizioni contenute nell'articolo 1 introducono nell'ordinamento una nuova fattispecie contravvenzionale intesa a contrastare le condotte strumentali alla commissione dei reati elettorali, comunemente indicati con la complessiva denominazione di «voto di scambio», previsti e puniti dagli articoli 96 e 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dagli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
      La nuova fattispecie, ancorché finalizzata a prevenire la commissione di reati previsti dal citato testo unico per la elezione della Camera dei deputati, esplica la propria efficacia in tutti i tipi di consultazione e trova applicazione, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, anche nelle consultazioni disciplinate dalle leggi regionali.
      Così come avviene per gli altri reati elettorali, anche nel caso di specie non si ritiene di dettare specifiche disposizioni sostanziali e procedurali o norme applicative ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione della nuova fattispecie contravvenzionale, in quanto i normali poteri attribuiti alle Forze di polizia e alla polizia giudiziaria sono sufficienti a garantire il rispetto del divieto.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, recante misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 1o aprile 2008, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione
del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

      Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

      Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o aprile 2008;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

      1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
      2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
      3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
      4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Articolo 2.

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 1o aprile 2008.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Scotti, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Scotti.


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