ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00223

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 19/12/2012
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/01023
Firmatari
Primo firmatario: CODURELLI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
19/12/2012
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 19/12/2012

APPROVATO IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00223
presentata da
LUCIA CODURELLI
mercoledì 19 dicembre 2012 pubblicata nel bollettino n.758

La XI Commissione,
premesso che:
il difficile contesto socio-economico che da anni caratterizza il nostro Paese ha impoverito vaste fasce di popolazione, esponendole a un sempre crescente stato di inquietudine e insicurezza a volte accompagnato da un sentimento di distacco nei confronti delle istituzioni e delle amministrazioni che le rappresentano; percezione acuita, in alcuni casi, dal verificarsi di situazioni che possono apparire paradossali e ingiuste;
il caso segnalato da molte famiglie di Lecco, ma diffuso in tutto il territorio nazionale, relativo alle problematiche causate dalla modifica della disciplina relativa al congedo straordinario sembra emblematico di tale condizione;
l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 - emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 23 («delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi») del cosiddetto «collegato lavoro», legge 4 novembre 2010, n. 183 - ha novellato l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ridefinendo la platea dei destinatari del suddetto congedo straordinario e stabilendo un ordine di priorità (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratello o sorella), in precedenza non esistente, tra i soggetti legittimati a fruirne, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei primi soggetti aventi diritto;
successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa (11 agosto 2011) e fino al luglio 2012, gli istituti previdenziali hanno continuato a liquidare le prestazioni anche a tutti i soggetti autorizzati al congedo straordinario prima delle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 119 del 2011;
nel luglio 2012, a distanza di un anno dall'emanazione del suddetto provvedimento, l'INPS, dopo aver riesaminato le domande presentate sino allora per verificarne la corrispondenza coi requisiti richiesti dal nuovo articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2011, ha provveduto a inviare una comunicazione ai beneficiari dell'assegno che alla luce della nuova disciplina non risultino più averne diritto, con la quale, oltre a notificare la cessazione del congedo e la cancellazione dei contributi figurativi, si richiede anche la restituzione delle somme corrisposte dall'11 agosto 2011;
se vicende come queste definiscono il grado di civiltà di un Paese, si ritiene che la condotta dell'INPS debba essere più rispondente a criteri di efficienza e giustizia, poiché le procedure di verifica e le conseguenti comunicazioni di revoca del congedo straordinario avvengono con un ritardo inaccettabile e incidono in maniera dolorosa sulla vita di persone già duramente provate e meritevoli, non di ulteriori privazioni, bensì del massimo sostegno,
impegna il Governo
a valutare, in ragione delle straordinarie circostanze causate dal comportamento dell'INPS, la possibilità - anche sotto il profilo giuridico e del rispetto delle sentenze della Corte costituzionale sottese alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 119 del 2011 - di intervenire con la massima urgenza al fine di tutelare la condizione economica e contribuiva dei soggetti di cui in premessa, verificando altresì l'eventualità di non procedere nella richiesta di restituzione delle somme, affinché le disposizioni del novellato articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2011 si applichino, per i medesimi lavoratori, solo a decorrere dalla conclusione, e dalla relativa notifica agli interessati, del riesame riguardante la verifica dei requisiti concernenti le domande accolte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di riordino della normativa in materia di congedi e, in ogni caso, a non procedere alla cancellazione dei contributi figurativi maturati nel periodo intercorrente tra la suddetta data e il compimento di tale accertamento, per evitare un danno non recuperabile in termini di diritti previdenziali.
(8-00223) «Codurelli, Damiano, Gnecchi, Schirru, Mattesini, Miglioli, Bellanova, Rampi, Lenzi, Boccuzzi».