ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00054

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 10/11/2009
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00146
Firmatari
Primo firmatario: BELLANOVA TERESA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 10/11/2009
DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 10/11/2009
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 10/11/2009


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
10/11/2009
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 10/11/2009

APPROVATO IL 10/11/2009

CONCLUSO IL 10/11/2009

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00054
presentata da
TERESA BELLANOVA
martedì 10 novembre 2009 pubblicata nel bollettino n.244

La XI Commissione,
premesso che:
i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi;
come noto, in virtù dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attività commerciali, qualora «esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente»;
la problematica in oggetto interessa, in particolare, i soci delle società a responsabilità limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attività di amministratore e di lavoratore. Infatti, l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata, ma tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si è ribadito che la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca «forma diversa di assicurazione obbligatoria»;
l'obbligo previdenziale presso l'INPS, relativo a detti soggetti, è stato finora regolato mediante l'iscrizione sia alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per quanto concerne l'attività di lavoratore, sia attraverso l'iscrizione alla Gestione separata, ex articolo 2, comma 1, legge n. 335 del 1995, per ciò che concerne l'incarico di amministratore. Si ritiene, infatti, che la contemporanea iscrizione di un soggetto alle due citate gestioni non sia in contrasto con il comma 208 della legge n. 662 del 1996 recante «Misure di armonizzazione della finanza pubblica», in ragione di un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, la legge n. 335 del 1995 prevede che l'obbligo contributivo alla gestione separata discenda dal reddito realizzato e l'iscrizione alla predetta gestione non richieda il requisito della prevalenza dell'attività previsto per altre Gestioni di lavoratori autonomi laddove sono, appunto, imposti dalla legge i caratteri della prevalenza e dell'abitualità. Inoltre, in presenza di duplice attività, l'iscrizione alle due gestioni non concretizza una «doppia contribuzione» poiché i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente;
attualmente la problematica è all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che esaminerà la materia al fine di pervenire ad una definitiva e univoca conclusione;
il tema, inoltre, è stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00984 ed il Governo, in occasione della risposta, ha garantito massimo impegno di approfondimento delle competenti Direzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
allo stesso modo per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che all'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente è di fatto a fondo perduto, perché nella generalità dei casi è difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto è stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta,
impegna il Governo
a promuovere un'azione di indirizzo nei confronti dell'INPS, una volta acquisita la decisione che sarà assunta in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
(8-00054) «Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

anziano

armonizzazione delle norme

assicurazione obbligatoria

attivita' non salariata

contributo sociale

economia pubblica

finanze pubbliche

giurisdizione di grado superiore

lavoro autonomo

negoziante

sicurezza sociale

societa' a responsabilita' limitata