Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00157
presentata da
TERESA BELLANOVA
martedì 5 maggio 2009, seduta n.171
La XI Commissione,
premesso che:
l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, recante misure urgenti a tutela dell'occupazione, interviene sui rapporti di lavoro in agricoltura apportando modificazioni all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni, in particolare, con la lettera c) del comma 12 sono apportate modifiche al comma 1, lettera f), allo scopo di assoggettare le casalinghe alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio prestato in attività agricole di carattere stagionale;
il comma 13 del medesimo articolo 7-ter della legge n. 33/2009 modifica l'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di estendere ai parenti e affini di quarto grado le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
l'INPS - considerato l'esito positivo della prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in occasione delle vendemmie - con circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 ha esteso l'applicabilità dei voucher anche alle altre attività agricole previste dall'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, successivamente modificato dall'articolo 22 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e, da ultimo, dal comma 12 dell'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 5 del 2009;
l'estensione di tale tipologia contrattuale alle «casalinghe» comporta una discriminazione inaccettabile che, oltretutto, farebbe perdere tutele e diritti acquisiti nel corso negli ultimi cinquant'anni;
l'inserimento dei parenti ed affini di quarto grado fra i soggetti rientranti nelle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, comporta un significativo incremento delle prestazioni svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale prive di tutele previdenziali, assistenziali e salariali;
per effetto delle modifiche introdotte almeno 300.000 lavoratrici - alle quali va aggiunta una cifra sicuramente maggiore di parenti ed affini di quarto grado - rischiano di essere estromesse dal lavoro dipendente pienamente tutelato;
l'estensione del lavoro occasionale di tipo accessorio e parentale produrrà inevitabilmente un aumento del lavoro irregolare, del lavoro sommerso e del lavoro nero;
i rapporti di lavoro nel settore agricolo sono per oltre il 90 per cento a tempo determinato e non presentano particolari difficoltà dovute alla stagionalità delle attività agricole, in quanto vengono instaurati sulla base di una presunzione di giornate lavorative da effettuarsi nell'arco di un periodo che può abbracciare l'intero anno solare,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative volte ad abrogare le modifiche ai contratti di lavoro accessorio di tipo occasionale e alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro dei parenti di quarto grado relative al lavoro in agricoltura introdotte con i commi 12 e 13 dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009;
a richiedere all'INPS di vigilare affinché con l'estensione a tutte le attività agricole, previste dall'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, dell'applicabilità dei voucher sia coerente con la finalità di favorire la regolarizzazione di rapporti di lavoro flessibili in un particolare contesto di riferimento specifico e non generare al contrario forme surrettizie di lavoro irregolare.
(7-00157)«Bellanova, Brandolini, Zucchi, Oliverio, Cenni, Agostini, Marco Carra, Sani, Cuomo, Dal Moro, Trappolino, Mario Pepe (PD), Lusetti, Marrocu».