ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06405

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 604 del 14/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MATTESINI DONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/03/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/03/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06405
presentata da
DONELLA MATTESINI
mercoledì 14 marzo 2012, seduta n.604

MATTESINI, GNECCHI, DAMIANO, GATTI, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, SANTAGATA, BELLANOVA e RAMPI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 122 del 2010 in particolare articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una lavoratrice dipendente di un comune nata il 31 agosto 1949. La signora ha lavorato dal 1964 al 2000 con ditte private con contribuzione Inps per quasi 20 anni, poi dal 2000 come dipendente di un ente locale (Comune) con iscrizione all'Inpdap. Per avere una sola pensione fa domanda di ricongiunzione all'Inpdap. Nel 2009 riceve il provvedimento di ricongiunzione: il costo per ricongiungere i 19 anni e 10 mesi di contributi dall'Inps all'Inpdap è di 42.788,69 euro. La pensione Inpdap è più elevata, ma la sua retribuzione è di circa 20.000 euro annui lordi, poco meno di 1.200 euro al mese netti; non può far altro che rinunciare alla ricongiunzione. Decide per la soluzione inversa a quel tempo praticabile: trasferire gratuitamente i contributi dall'Inpdap all'Inps e andare in pensione con l'Inps; l'importo della pensione è più basso ma non deve pagare nulla. All'inizio del 2010 rassegna le dimissioni, cessa dal servizio il 30 luglio 2010 ed il giorno successivo, il 31 luglio 2010, inoltra con raccomandata A-R la domanda di costituzione della posizione assicurativa all'Inps ai sensi della legge n. 322 del 1958. Il 30 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 122 del 2010 che ha abrogato la legge n. 322 del 1958; la domanda di trasferimento gratuito dei contributi all'Inpdap all'Inps viene respinta. Presenta all'Inps domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 per trasferire i contributi dall'Inpdap all'Inps onerosamente (tale operazione prima gratuita è diventata onerosa ma il costo dovrebbe essere inferiore ai quasi 43.000 euro richiesti per trasferire i contributi dall'Inps all'Inpdap). L'Inps respinge la domanda perché non sono trascorsi 10 anni dalla precedente demanda di ricongiunzione. La signora dal 31 luglio 2010 è senza alcun reddito -:

se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo, e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici.
(5-06405)