BOCCUZZI, BACCINI, GNECCHI, DAMIANO, CODURELLI, GATTI, BELLANOVA, BERRETTA, SANTAGATA, RAMPI, MIGLIOLI, MADIA, SCHIRRU, MOSCA e MATTESINI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede delle deroghe in base alle quali, si continuano ad applicare i previgenti requisiti pensionistici;
alla lettera a) del richiamato comma 14 tali deroghe si applicano ai lavoratori collocati in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 23, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 della legge luglio 1991, n. 223;
gli accordi di cui sopra, stipulati antecedentemente al 4 dicembre 2011 esplicano chiaramente i loro effetti negli anni successivi al 2012 e ciò comporta così come stabilito dal comma 15 dell'articolo 24, che ai suddetti soggetti vengono comunque aggiunti tre mesi per l'aspettativa di vita a partire dal 2013, di cui al comma 12 dell'articolo 24, per la maturazione del requisito per la pensione;
l'aver aggiunto per il diritto di accesso alla pensione, cioè al momento in cui si perfezionano i requisiti anagrafici e/o contributivi, tre mesi corrispondenti all'adeguamento della speranza di vita, comporterà in moltissimi casi, l'esclusione dalla deroga prevista dal comma 14 lettera a), poiché l'ulteriore forbice temporale può comportare il mancato perfezionamento dei requisiti, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, condizione indispensabile per beneficiare della deroga di cui sopra;
giova ricordare, a tale proposito, che già oggi l'Inps respinge le domande di pensione, di lavoratori in mobilità per accordi stipulati ante 30 aprile 2010 (deroghe previste), quando abbiano maturato il requisito pensionistico previgente, solo perché raggiunto qualche mese dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità e ciò può avvenire perché, ad accordo concluso, l'impresa ha 120 giorni di tempo per licenziare i dipendenti interessati; si tratta di persone che al momento della firma dell'accordo, non essendo prevista l'aspettativa di vita, sarebbero rientrati nel perfezionamento dei requisiti e avrebbero goduto o godrebbero della pensione;
l'impianto della norma risulterebbe quindi incongruente, perché i tre mesi aggiuntivi a partire dal 2013, rischiano di escludere molti lavoratori dalla deroga prevista dal comma 14, lettera a), con la drammatica conseguenza di lasciarli senza reddito e senza pensione per diversi anni -:
se non ritenga il Ministro di assumere iniziative finalizzate a fare chiarezza sulla corretta applicazione delle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24, poiché come già richiamato in premessa, l'Inps già oggi, rispetto alle deroghe previste dal decreto-legge n. 78 del 2010, respinge le domande di pensione dei soggetti che non maturano i requisiti, anche solo per qualche settimana, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. (5-06395)