ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02952

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 328 del 26/05/2010
Firmatari
Primo firmatario: CAPANO CINZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/05/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
FERRARI PIERANGELO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
LOSACCO ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
SERENI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
LO MORO DORIS PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
CUPERLO GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
VENTURA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
MINNITI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
PICIERNO PINA PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2010


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/05/2010
Stato iter:
27/05/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/05/2010
Resoconto CAPANO CINZIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2010
Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/05/2010
Resoconto CAPANO CINZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2010

SVOLTO IL 27/05/2010

CONCLUSO IL 27/05/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02952
presentata da
CINZIA CAPANO
mercoledì 26 maggio 2010, seduta n.328

CAPANO, MAURIZIO TURCO, FERRARI, LOSACCO, GINEFRA, SERENI, IANNUZZI, LO MORO, VICO, CUPERLO, VENTURA, MINNITI, BERRETTA, CALVISI, PICIERNO, LENZI, MELIS, FIANO e BELLANOVA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

con lettera, priva di data, ma pervenuta al comune di Bari in data 6 aprile 2010 ed indirizzata anche ad altri comuni, il Ministero della giustizia comunicava di aver raggiunto un accordo con il dipartimento della giustizia minorile, in virtù del quale aveva posto in essere una revisione delle competenze in materia di spese, per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili;

per effetto di questa revisione i comuni di Bari, Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Genova, Lecce, Messina, Milano, Perugia, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Trento e Trieste dovranno far fronte alle spese per gli uffici giudiziari minorili relative a locali, manutenzione ordinaria, elettricità e tecnologia, riscaldamento, custodia e vigilanza e «quant'altro», con l'utilizzo del contributo economico previsto dalla legge n. 392 del 1941 e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998;

inoltre, detta nota dispone il subingresso dei comuni nei contratti di servizio in essere. Fino ad oggi tali spese non gravavano, come quelle della giustizia ordinaria, sui comuni ma direttamente sul Ministero e questa modifica che parifica i costi della giustizia minorile a quelle della giustizia ordinaria rischia di mettere in profonda difficoltà i comuni interessati ed i loro bilanci;

le spese di giustizia ordinaria, infatti, sono sostenute dagli enti locali in virtù di un obbligo normativo che prevede che il Ministero della giustizia, ricevuti nell'anno successivo all'esecuzione delle spese i rendiconti annuali da parte dei comuni interessati, procede ad una verifica e loro approvazione definitiva (successiva a quella effettuata dalla commissione manutenzione), disponendo così, nei limiti dei propri stanziamenti annuali di bilancio, un rimborso parziale nei confronti degli stessi comuni;

tale rimborso, peraltro effettuato in annualità successive a quella di riferimento, è in ogni caso parziale determinando pertanto che una parte della spesa rimanga in ogni caso a carico del civico bilancio;

tale discrasia ha comunque un notevole impatto sulla determinazione annuale dell'obiettivo programmatico definito per il rispetto obbligatorio del patto di stabilità interno dei comuni;

infatti, le spese (impegnate, per la parte corrente, e pagate, per la parte d'investimento), in uno con le entrate parziali (accertate, per quelle destinate a finanziare la spesa corrente, e riscosse, per quelle destinate a finanziare gli investimenti), incidono profondamente sulle scelte di bilancio anche in virtù del loro impatto sulla determinazione dell'obiettivo prefissato per l'ente ai fini del rispetto del patto;

peraltro non si comprende in base a quali criteri il Ministero abbia ritenuto di imporre questo sacrificio solo ad alcuni comuni e non ad altri esplicitamente esclusi da questo onere aggiuntivo;

si rende utile in ogni caso, proprio al fine di ridurre al minimo gli scompensi già derivanti per le casse comunali dal dover in ogni caso «anticipare finanziariamente» le spese di giustizia richieste dagli operatori del settore, senza peraltro alcuna certezza in ordine sia all'entità del rimborso parziale che ai tempi di esecuzione dello stesso, che tali tipologie di spese, in uno con le entrate correlate, siano perlomeno totalmente escluse dal computo del patto di stabilità -:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per eliminare le spese per la giustizia minorile nei comuni indicati ovvero quantomeno a prevedere che le stesse non debbano essere contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità. (5-02952)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1998 0187, L 1941 0392

EUROVOC :

amministrazione locale

comune

contratto di prestazione di servizi

entrata

giurisdizione minorile

patto di stabilita'

rimborso

scelta di bilancio

spesa

spese di funzionamento

stanziamento di bilancio

studio d'impatto