ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 145 del 12/03/2009
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/03/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2009


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE 12/03/2009
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 31/03/2009
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/03/2009

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 31/03/2009

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01117
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
giovedì 12 marzo 2009, seduta n.145

GNECCHI, BELLANOVA, MIGLIOLI, CODURELLI, RAMPI, BOBBA, MADIA, BOCCUZZI, BERRETTA, DAMIANO, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:

le donne sono già penalizzate in termini di retribuzioni e mancata carriera, l'attuale Governo prendendo a spunto una sentenza della Corte di giustizia europea, intende procedere all'innalzamento graduale del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia delle donne nella pubblica amministrazione, dagli attuali 60 ai 65 anni;

non si comprende, a tale riguardo, come mai il Governo non si sia attivato per dimostrare in sede di Corte di giustizia che il regime pensionistico Inpdap non è un regime professionale, ma è un vero e proprio pilastro autonomo previdenziale (fondo previdenziale sostitutivo), al pari quindi dell'Inps e, in quanto tale, soggetto alla direttiva 79/7 CEE del Consiglio europeo del 19 dicembre 1978, che all'articolo 7 riconosce la facoltà degli stati membri di fissare l'età per la pensione di vecchiaia e i vantaggi per periodi di congedi per educazione dei figli;

non si comprende perché il Governo non abbia immediatamente confutato l'assunto della Corte specificando che le donne non vengono collocate obbligatoriamente in pensione a 60 anni, anzi è loro riconosciuto il diritto di proseguire il lavoro fino a 65 anni, possono quindi, su richiesta, avere l'identica età anagrafica per la pensione dei colleghi maschi;

inoltre il Governo, senza alcuna ratio rispetto all'obiettivo del risparmio di spesa pensionistica, attraverso il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 72 consente il collocamento in posizione di esonero dal servizio ai dipendenti pubblici, nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni, garantendo una retribuzione pari al 50 per cento (70 per cento se impegnato in attività di volontariato in una onlus) per un massimo di 5 anni, senza alcuna prestazione lavorativa, garantendo inoltre la copertura in misura intera dei contributi per la pensione;

sulle donne, che già sono penalizzate da retribuzioni più basse, vengono per la quasi totalità scaricate tutte quelle attività di assistenza e cura all'interno delle famiglie, per mancanza di servizi adeguati, impedendo loro di poter lavorare e versare contributi per la pensione con continuità;

nel nostro ordinamento, esiste la differente età di pensionamento per le donne, riconosciuta anche dalla Corte costituzionale in quanto mira a soddisfare esigenze peculiari della donna, non contrasta con il fondamentale principio di parità e trova particolare giustificazione nell'articolo 37 della Costituzione -:

se non ritenga il Ministro, per le motivazioni sopra esposte, di presentare istanza di revoca della sentenza, nei tempi e nei modi prescritti dagli articoli 98,99 e 100 del regolamento di procedura della Corte di giustizia europea e dall'articolo 44 dello statuto della stessa, e se ritenga opportuno prevedere misure idonee a garantire benefici previdenziali, anziché peggiorarli, a chi si fa carico dei lavori di cura e assistenza così indispensabili per tutta la società. (5-01117)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assicurazione per la vecchiaia

condizione di pensionamento

direttiva comunitaria

eguaglianza uomo-donna

funzione pubblica

parita' di trattamento

sentenza della Corte CE