ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 546 del 07/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/11/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 19/12/2011
Stato iter:
19/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2012
GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2012

CONCLUSO IL 19/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13820
presentata da
ETTORE ROSATO
lunedì 7 novembre 2011, seduta n.546

ROSATO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 156, comma 1, codice civile dispone che «Il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri»;

l'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 1o dicembre 1970, n. 898 recante «Disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni», come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che «il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» e che questo debba essere adeguato automaticamente con riferimento agli indici di svalutazione monetaria;

le valutazioni, che seguiranno, per l'assegno di mantenimento (articolo 156, comma 1, codice civile) si ripropongono egualmente per il cosiddetto, dalla giurisprudenza, assegno divorzile (articolo 5, commi 6 e 7, della legge 1o dicembre 1970, n. 898);

il quadro nazionale, consegnato dalle statistiche, ci disegna una situazione per cui la maggioranza delle sentenze di separazione vede la moglie quale coniuge a cui spetti il percepimento dell'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge, infatti in tre casi su quattro è la donna a chiedere la separazione, e nel 21 per cento dei casi queste prevedevano, nel 2009, l'assegno di mantenimento a carico del marito e nel 13 per cento dei casi di divorzio la sentenza addebitava all'uomo l'assegno di divorzio;

è nota, anche alla cittadinanza le problematiche che riscontrano i padri separati, spesso, nel riuscire ad assicurare il regolare versamento dell'assegno stabilito dal tribunale nell'insieme delle spese che si trovano ad affrontare;

si fa presente che l'articolo 156, comma 7, codice civile dispone che «In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto»;

il coniuge che è tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento è tenuto a farlo in costanza di validità della sentenza che l'ha quantificato, quindi anche nei periodi in cui venissero meno i presupposti sui quali era stato giustificato l'instaurarsi dell'obbligo di corresponsione dello stesso verso l'altro coniuge;

il coniuge separato è, quindi, tenuto a versare tale assegno all'altro coniuge anche se quest'ultimo instaura una nuova convivenza cosiddetta more uxorio, non implicando la stessa, normativamente parlando, alcun diritto al mantenimento (confronta Cassazione civile, sezione I, 30 ottobre 1996, n. 9505);

il rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia realizzato dalla Caritas- Zancan, su un campione di 80 mila persone delle 600 mila che si rivolgono ai centri di ascolto delle Caritas diocesane, indica che gli uomini separati che si rivolgono sono il 16,1 per cento;

per i mariti separati che hanno difficoltà a versare regolarmente l'assegno rimane l'unica strada della revisione della sentenza, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, codice civile, per l'ottenimento di una nuova quantificazione dell'assegno alle mutate condizioni economiche, con la consapevolezza che tale revisione comporta gli oneri per le spese legali del caso;

va ricordato che, contestualmente al sorgere dell'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge (articolo 156, comma 1, codice civile), sono soliti sorgere in capo al coniuge «colpevole» ulteriori trattamenti economici sfavorevoli: mancata assegnazione della casa familiare, divisione dei beni mobili ed immobili;

sebbene con la separazione donne e uomini entrino in crisi economica, l'emergenza abitativa, soprattutto nelle realtà urbane, colpisce specialmente gli uomini;

lo stesso rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia realizzato dalla Caritas-Zancan indica che le donne separate che si rivolgono sono il 19,2 per cento;

le difficoltà per i mariti separati a corrispondere puntualmente l'assegno, causa difficoltà economiche personali, o anche e non di rado, per semplice scelta di non adempiere ai propri doveri, crea notevoli problemi alle donne separate soprattutto se con i figli a carico;

le separazioni e i divorzi sono causa, quindi, di nuove povertà e a peggiorare la in alcuni casi, c'è anche l'assenza o la perdita del lavoro da parte del genitore divorziato o separato con figlio a carico;

la povertà colpisce, comunque, l'intero nucleo familiare in quanto vengono meno le economie di scala e si impoverisce a maggior ragione in questi anni di crisi economica -:

se presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia monitorato o quantificato il fenomeno delle nuove povertà causate dalle separazioni e dai divorzi;

se il Governo abbia intenzione di intervenire per rimuovere gli oggettivi ostacoli per i coniugi separati esclusi da graduatorie a causa del proprio reddito lordo che non viene considerato al netto dell'assegno di mantenimento o divorzile. (4-13820)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 19 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 669
All'Interrogazione 4-13820 presentata da
ETTORE ROSATO

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiede quali interventi si intendano assumere per rimuovere il fenomeno delle nuove povertà causate dalle separazioni e dai divorzi, si rappresenta quanto segue.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha finanziato l'indagine Istat «condizioni di vita delle persone separate, divorziate e coniugate dopo un divorzio» diffusa il 7 dicembre 2011 al fine di fornire al legislatore uno strumento utile per l'individuazione delle tematiche più urgenti e lo studio delle soluzioni da offrire a coloro i quali, dopo la separazione o il divorzio, vivono, loro malgrado, una situazione di difficoltà.
Da tale indagine è emerso che la separazione e il divorzio rappresentano una causa di difficoltà economica che colpisce in misura maggiore le donne. Al momento della separazione, infatti, la maggior parte degli uomini sono occupati (83,1 per cento), mentre le donne occupate sono il 61,4 per cento (52,7 per cento a tempo pieno e l'8,7 per cento in part-time). Le donne non occupate sono per lo più casalinghe (22,7 per cento), o in cerca di occupazione (11,5 per cento contro il 5,6 per cento degli uomini).
Il 76,3 per cento degli individui che hanno vissuto lo scioglimento di un'unione non cambia condizione occupazionale nei due anni successivi alla separazione. Tra coloro che, al contrario, modificano la propria posizione nel mercato del lavoro, si osserva più frequentemente la transizione da inattivo a occupato (9,4 per cento degli individui), soprattutto per le donne (che rappresentano il 78,2 per cento di coloro che iniziano a lavorare a seguito dello scioglimento dell'unione).
Nei due anni successivi allo scioglimento dell'unione, quasi la metà delle persone dichiara di trovarsi in una situazione economica peggiore rispetto a quella precedente la separazione (46 per cento). A veder peggiorare le cose sono soprattutto le donne (il 51 per cento contro il 40,1 per cento degli uomini) e coloro che al momento dello scioglimento non avevano un'occupazione a tempo pieno (il 52,3 per cento delle persone in cerca di occupazione, il 53,9 per cento degli inattivi e il 61 per cento degli occupati a tempo parziale).
Ha visto peggiorare la propria situazione economica il 52,9 per cento delle persone che avevano figli al momento della separazione contro il 37,1 per cento di chi non ne aveva. È emerso, inoltre, che in seguito all'interruzione dell'unione coniugale, le donne ricoprono più spesso il ruolo di genitore solo (35,8 per cento contro il 7,3 per cento) con le quote più elevate di rischio di povertà (28,7 per cento per le single e 24,9 per cento le madri sole).
Dall'istruttoria effettuata presso il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione, emerge che il trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento versato in favore del coniuge è differente da quello dell'assegno di mantenimento che viene versato in favore del figlio: solo il primo, infatti, è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato.
Al contempo, gli assegni periodici costituiscono per il coniuge separato che ne beneficia reddito imponibile e quindi il coniuge separato è obbligato a versare l'Irpef sull'importo percepito a titolo di mantenimento.
È evidente, comunque, che gli effetti della situazione economica e finanziaria di oggi si riversano sulle famiglie e, in particolare, su quelle che dopo la separazione contano su un solo reddito.
Gli effetti di una separazione sono numerosi e coinvolgono questioni psicologico-affettive, mutamenti dello stile di vita, aspetti economici. L'istituto di ricerca Eurispes ha recentemente analizzato il fenomeno delle separazioni e dai dati emerge che i genitori soli in difficoltà economiche sono il 23 per cento (2009), in diminuzione (-1,4 per cento) però rispetto all'anno precedente. A fronte di una diminuzione del numero dei matrimoni, si registra un aumento del numero delle separazioni, che coinvolgono spesso i figli minori per i quali viene disposto l'affidamento congiunto o ad uno dei genitori.
Quanto ai provvedimenti economici adottati in caso di separazione e divorzio, è emerso che dal 2007 al 2009 la disposizione di versare un assegno al coniuge è in diminuzione mentre resta piuttosto stabile in presenza di affidamento di minori; la casa, infine, viene assegnata nella maggior parte dei casi alla moglie, anche se - dal 2007 al 2009 - si registra un lieve aumento dei casi in cui viene assegnata al marito.
Il dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'osservatorio famiglia, elabora ogni due anni una relazione sulla situazione familiare in Italia, finalizzata ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare, che tiene conto anche del fenomeno delle separazioni e dei divorzi e delle conseguenze che ciò comporta sia a livello economico che sociale.
Il rapporto contiene sia un approfondito quadro d'insieme della situazione della famiglia in Italia, sia una ricognizione delle esperienze e degli interventi attuati in varie regioni per dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie. Tale pubblicazione costituisce già di per sé un indispensabile e utile spunto di riflessione per assumere, ad ogni livello di governo, azioni mirate in favore delle famiglie.
Una sempre maggiore attenzione istituzionale è posta dunque alle questioni di carattere sociale ed economico che possono avere origine dalla fine del rapporto matrimoniale e una maggiore tutela viene oggi offerta ai coniugi separati, sia sotto il profilo psicologico che dal punto di vista economico, conseguente soprattutto alla mancata assegnazione dell'abitazione familiare.
In merito a specifiche misure per considerare il reddito dei coniugi separati al netto dell'assegno di mantenimento o divorzio, risultano all'esame del Parlamento alcuni disegni di legge in materia di affido condiviso che contengono norme in merito alla regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi (AS 2454 e AS 957), ovvero disposizioni per il sostegno dei padri separati in condizioni di disagio (AS 2405).
Per quanto concerne le modalità di accesso alle graduatorie dell'edilizia residenziale popolare, la normativa regionale può già prevedere che gli assegni di mantenimento pagati dal genitore non affidatario vengano detratti dal suo reddito, preso in considerazione al fine della richiesta di inserimento nella graduatoria. La regione Liguria, fin dal 2008, ad esempio, ha legiferato (legge regionale n. 34 del 2008) per garantire un sostegno ai genitori separati in situazione di difficoltà.
Gli interventi economici per la gestione dell'emergenza della crisi familiare devono essere accompagnati anche da seri investimenti sulla prevenzione della crisi, avendo come principio ispiratore l'interesse superiore del minore a crescere in un contesto sereno e stabile. In tale direzione si muovono le azioni a sostegno della genitorialità previste nel terzo piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011.
Si segnala inoltre che nel piano nazionale per la famiglia, in corso di definitiva approvazione, tra le priorità nelle azioni e negli interventi da realizzare sono state individuate, tra l'altro, proprio le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli, che richiedono sostegni urgenti.
Con riferimento alle considerazioni sull'assegno di mantenimento o divorzile nella nozione di reddito rilevante per l'accesso a prestazioni sociali agevolate, l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»), nel prevedere l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanarsi entro il 31 maggio 2012 e attualmente in fase di predisposizione), il compito di rivisitare le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Cecilia Guerra.