MACCANTI, ALLASIA, TOGNI, BUONANNO, PASTORE, SIMONETTI, COTA, FOGLIATO, FEDRIGA, GIDONI, D'AMICO e FOLLEGOT. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:
nel 2000, a fronte della volontà manifestata dalla Repubblica Federale di Germania e da numerose fabbriche tedesche, tra cui la Daimlerchrysler, di risarcire tutti i danni subiti dai lavoratori coatti internati nei lager tedeschi durante il secondo conflitto mondiale, è sorto in Piemonte il Comitato dei deportati in campo di sterminio nazista KZ e dei lavoratori coatti in fabbriche tedesche, con sede in Avigliana (Torino);
il predetto Comitato, rappresentato dall'avvocato Luca Procacci del Foro di Torino, ha fatto parte del coordinamento (con sindacati ed altre associazioni) che, nel 2001, ha trattato le modalità d'indennizzo con la OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ovvero l'organo delegato dalla Fondazione Tedesca «Memoria, Responsabilità e Futuro» per l'istruttoria e l'erogazione dei risarcimenti;
sennonché la OIM ha non solo escluso dai risarcimenti gli ex internati militari italiani, invocando la Convenzione di Ginevra, peraltro del tutto violata nei lager nazisti, ma ha altresì escluso dagli indennizzi anche buona parte dei deportati civili che avevano dato la prova dell'internamento e del lavoro in schiavitù nei terribili campi di sterminio KZ con numerosissime sentenze ottenute con il patrocinio dell'avvocato Luca Procacci presso la Corte dei Conti di Torino;
per tale motivo, nel 2004 il Comitato ha ritenuto di risolvere gli accordi inadempiuti dall'IOM e, conseguentemente, l'avvocato Luca Procacci ha iniziato la prima causa «pilota» per un gruppo di tredici ex internati di Torino e della Val di Susa, tutti civili e tutti con il riconoscimento del vitalizio ex legge n. 791 del 1980 «Legge Pertini», in quanto deportati nel campo di sterminio KZ di Gaggenau, nonché lavoratori coatti presso il collegato stabilimento della Daimler Benz, avanti al Tribunale di Torino contro la Fondazione Tedesca, la Germania e la Daimler Benz;
sennonché, nel presente giudizio la Germania e la Daimlerchrysler già Daimler-Benz hanno chiamato in causa, quale garante in caso di condanna, la Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 77 comma 4 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e della Convenzione di Bonn del 2 giugno 1947;
in particolare, in forza delle disposizioni contenute nei trattati del 1947 e del 1961 la Repubblica Italiana, a fronte di ingenti somme corrisposte dalla Germania all'Italia a titolo di risarcimento, avrebbe assunto l'impegno di tener indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale dei cosiddetti schiavi di Hitler italiani;
con comparsa di costituzione 21 febbraio 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita nel giudizio sostenendo, tramite l'Avvocatura dello Stato, le tesi giuridiche della Germania, ovvero il difetto di giurisdizione del Tribunale Italiano sulla base del principio internazionale pubblico dell'immunità ristretta e la prescrizione del diritto degli ex deportati italiani in campo di sterminio nazista;
in conseguenza delle congiunte eccezioni di difetto di giurisdizione formulate dalla Germania, dall'Italia e dalla Daimlerchrysler, il Giudice di Torino - dottoressa Giusta, con ordinanza in data 18 novembre 2005, ha sospeso il processo e lo ha rinviato alla Sezioni Unite della Cassazione, ancorché le stesse avessero già con la sentenza n. 5044 del 2004 dichiarato la giurisdizione del Tribunale Italiano per il lavoro coatto prestato da un ex internato militare italiano;
a seguito dell'istanza di fissazione anticipata d'udienza formulata sulla base delle gravi patologie che affliggono gli istanti ultra ottantenni, nonostante il parere sfavorevole della Procura Generale, le Sezioni Unite con l'ordinanza n. 14201/08 in data 6 maggio 2008, recependo l'impostazione giuridica dell'avvocato Procacci, hanno stabilito che la Germania può essere processata dal Tribunale di Torino, limitando il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano solo alla Daimlerchrysler;
il processo pertanto adesso prosegue avanti al Tribunale di Torino sia contro la Germania sia contro l'Italia, con una domanda risarcitoria pari ad un milione di euro per posizione, attesa la permanente ed indescrivibile devastazione fisica e psichica subita dagli schiavi di Hitler piemontesi deportati in un vero e proprio lager di sterminio e non solo di lavoro coatto;
tra i tanti gravissimi casi sottoposti al giudizio del Tribunale di Torino, significativo è quello del signor Borello Maurilio che da sessanta anni è costretto a legarsi la notte al proprio letto per contenere l'inconscio e terribile istinto alla fuga che lo perseguita drammaticamente dal giorno della cattura e della deportazione a Gaggenau -:
quale condotta processuale intenda adesso tenere la Presidenza del Consiglio dei ministri nella causa pendente avanti al tribunale di Torino, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del maggio 2008;
quali iniziative, a livello nazione ed internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri voglia adottare al fine di consentire che la drammatica vicenda giudiziaria degli ex deportati-lavoratori coatti italiani possa concludersi celermente con un giusto riconoscimento risarcitorio dei tutti i danni, morali, esistenziali, psichici, patrimoniali, patiti in conseguenza dell'internamento e del lavoro in schiavitù ed in condizioni disumane reso in Germania durante il secondo conflitto mondiale. (4-00768)