ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00579

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 31 del 09/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: SCANDROGLIO MICHELE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 09/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASSINELLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 09/07/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/07/2008
Stato iter:
09/07/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2009
MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/07/2009

CONCLUSO IL 09/07/2009


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00579
presentata da
MICHELE SCANDROGLIO
mercoledì 9 luglio 2008 nella seduta n.031

SCANDROGLIO e CASSINELLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha introdotto all'interno dell'ordinamento tributario la disciplina degli «studi di settore»;

tali «studi di settore» organizzano e suddividono le attività economiche in gruppi che dovrebbero essere omogenei, in base a criteri di dimensioni strutturali e locazione territoriale;

tale suddivisione appare, da un punto di vista territoriale, non corretta, poiché, solo a titolo esemplificativo, fanno parte dello stesso gruppo («Gruppo 1») località dell'entroterra ligure che hanno limitati introiti da turismo (Santo Stefano D'Aveto, Cicagna, Moconesi ed altre), località della riviera che, al contrario, sono vere e proprie attrazioni a livello europeo e mondiale (Zoagli, Portovenere, Sestri Levante ed altre), e località della Valle d'Aosta che, in buona parte, si reggono sul turismo (Prè Saint Didier, Sarre, Pont Saint Martin ed altre);

è evidente che una qualsiasi impresa (nel settore turistico, ricettivo, alberghiero, ristorativo, ma non solo) che svolga la propria attività a Moconesi piuttosto che a Cicagna ha introiti ben diversi rispetto ad un'omologa di Portovenere o Prè Saint Didier;

altresì gli «studi di settore» pongono in stretta correlazione il fatturato richiesto ad un'impresa (ad esempio, un'impresa edile, od un'azienda alberghiera) con gli acquisti di attrezzature, soffocando di fatto ogni possibile innovazione ed ammodernamento dell'impresa (per l'impresa edile, nuovi macchinari; per l'azienda alberghiera, arredi e comfort per l'hotel), per la cui messa in atto l'imprenditore sarebbe costretto a pagare un surplus in imposte dirette ed indirette -:

se il Governo, alla luce delle sopra esposte osservazioni, ritenga opportuno - al fine di restituire ossigeno e competitività alle imprese oggi soggette agli «studi di settore» - di procedere ad una revisione di tale sistema, sicché appaia più razionalmente strutturato da un punto di vista territoriale, tenendo conto, fra gli altri fattori, di quello turistico, e creando norme che possano incentivare, piuttosto che reprimere, ogni iniziativa di ammodernamento dell'azienda da parte degli imprenditori. (4-00579)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 9 luglio 2009
nell'allegato B della seduta n. 200
All'Interrogazione 4-00579 presentata da
MICHELE SCANDROGLIO

Risposta. - Con l'interrogazione in esame, gli interroganti chiedono, al fine di restituire competitività alle imprese, di procedere ad una revisione dell'attuale sistema degli studi di settore, in modo tale da consentire una riorganizzazione più razionale da un punto di vista territoriale, che tenga conto, tra l'altro, del fattore turistico e della possibilità di incentivare le iniziative di ammodernamento delle imprese.
In relazione a quanto rappresentato dagli interroganti l'Agenzia delle entrate ha fatto presente quanto segue.
Per quanto attiene alla territorialità generale, detta agenzia ha chiarito che la stessa, nella elaborazione degli studi di settore, analizza le differenze che connotano l'ambiente economico, le quali possono influenzare le caratteristiche della domanda finale di beni e/o servizi, il bisogno di ricorrere a servizi professionali, le condizioni in cui l'impresa svolge la propria attività. Con decreto ministeriale 6 marzo 2008 (individuazione delle aree territoriali), l'Agenzia delle entrate ha proceduto ad un aggiornamento della territorialità generale, già approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1999.
L'aggiornamento della territorialità generale ha mantenuto inalterate, rispetto alla precedente versione, sia la numerosità delle aree territoriali omogenee precedentemente individuate (5 aree), sia la qualificazione economica delle stesse. Il mutamento, correlato all'aggiornamento degli indicatori, ha riguardato l'assegnazione di alcuni comuni, che hanno subito un processo di modifica del proprio tessuto economico e sociale, ad area omogenea, diversa rispetto a quella nella quale erano in precedenza collocati.
A seguito del suddetto aggiornamento, in particolare, i comuni citati nell'interrogazione sono stati classificati come di seguito riportato:

Santo Stefano d'Aveto, Cicagna, Moconesi, Zoagli, Portovenere, Sarre nel gruppo territoriale 1 - aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato;

Sestri Levante, Prè-Saint-Didier, Pont-Saint-Martin nel gruppo territoriale 3 - aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti.

L'Agenzia delle entrate ha pure sottolineato che ci sono dei settori economici - commercio al dettaglio e all'ingrosso, autotrasporto di merci e altre attività comprese nel settore manifatturiero - per i quali il criterio della territorialità non è significativo; al riguardo, sono state introdotte specifiche analisi della territorialità in grado di discriminare le imprese operanti sul territorio in funzione di particolari indicatori correlati ad elementi di carattere strutturale tipici del settore di riferimento.
Per alcune attività comprese nel settore dei servizi, è stato utilizzato in luogo di una specifica analisi della territorialità, un meccanismo di valorizzazione delle differenze territoriali all'interno della funzione di ricavo, sulla base delle tariffe e dei prezzi praticati e di altre variabili fortemente influenzate dalla localizzazione delle imprese.
Ad esempio, nello studio di settore UG44U - alberghi ed affittacamere l'analisi della territorialità generale non viene utilizzata ai fini della stima dei ricavi.
A tal fine sono state, invece, utilizzate le tariffe minime e massime indicate dalle imprese nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Un ulteriore fattore discriminante per il settore in esame, fortemente condizionato dalla stagionalità del servizio offerto, è rappresentato dal numero effettivo di presenze su base annua, ovvero dal grado di utilizzo della struttura ricettiva nel corso dello stesso periodo.
A tale riguardo, nella definizione della «funzione di ricavo» viene analizzato l'effetto dovuto sia al grado di utilizzo della struttura ricettiva, sia alle caratteristiche di stagionalità.
Va infine precisato, che ove le differenze indirettamente riconducibili al fattore territorialità non fossero adeguatamente colte dalle variabili precedentemente descritte, nella definizione della «funzione di ricavo» si è comunque tenuto conto anche di possibili differenze direttamente legate al comune di ubicazione della struttura ricettiva. In particolare, nello studio UG44U sono previsti alcuni correttivi per le imprese ubicate in determinati comuni (tra quelli citati nella interrogazione ciò accade per Sestri Levante).
Con riferimento alla territorialità, l'Agenzia delle entrate ha, pure, rilevato che le problematiche legate alla stessa sono affrontate e risolte in seno agli osservatori regionali per gli studi di settore, istituiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2007. Tali organismi individuano ogni elemento idoneo a migliorare la capacità degli studi a rappresentare la realtà alla quale gli stessi si riferiscono.
Al riguardo, si rileva che il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto, al comma 19, dell'articolo 83, a decorrere dal primo gennaio 2009, che gli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, del richiamato articolo 62-bis.
Sempre con il richiamato decreto legge n. 112 del 2008, è stato precisato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del predetto comma 19 e che, l'elaborazione su base regionale o comunale, avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013, garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni.
Si rileva, infine, che l'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca, tra l'altro, norme riguardanti la revisione congiunturale degli studi di settore, in base alle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere della commissione di esperti, costituita da rappresentanti delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, può integrare gli studi di settore al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.
Relativamente alla percentuale di incidenza dei beni strumentali nella determinazione dei ricavi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la presenza di tali beni all'interno della struttura aziendale, nonché il loro grado di utilizzazione, influenzano enormemente la capacità dell'impresa a produrre ricavi. Di conseguenza, non è giustificabile un'impostazione secondo cui, al fine di incentivare gli investimenti, si vengono a comprimere i ricavi stimati in funzione dell'impiego di nuovi beni, che, di contro sono potenzialmente dotati di maggiore capacità produttiva.
Si fa infine presente che gli incentivi all'ammodernamento dipendono da specifiche norme che, in passato, sono state elaborate in presenza di diversa congiuntura economica. Pertanto, l'eventuale previsione di iniziative dirette ad incentivare l'ammodernamento delle imprese dovrebbe essere valutata nell'ambito di interventi alternativi che attengono la competenza di più amministrazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1993 0427

GEO-POLITICO:

VALLE D'AOSTA

EUROVOC :

ammodernamento di impresa

attivita' economica

conduzione

imposta diretta

imposta indiretta

imprenditore

industria edile

riconversione industriale

ristrutturazione industriale

turismo