ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00214

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 10 del 28/05/2008
Firmatari
Primo firmatario: LAMORTE DONATO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/05/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PROIETTI COSIMI FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
PISO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
DIVELLA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
TAGLIALATELA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
PERINA FLAVIA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
BELLOTTI LUCA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
LABOCCETTA AMEDEO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
CRISTALDI NICOLO' POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
BIANCONI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
MIGLIORI RICCARDO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
POLIDORI CATIA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
MOFFA SILVANO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
DE CORATO RICCARDO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
LAFFRANCO PIETRO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
DIMA GIOVANNI POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
PATARINO CARMINE SANTO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008
TRAVERSA MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA' 28/05/2008


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/05/2008
Stato iter:
27/10/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2008
VIESPOLI PASQUALE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 27/10/2008

CONCLUSO IL 27/10/2008


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00214
presentata da
DONATO LAMORTE
mercoledì 28 maggio 2008 nella seduta n.010

LAMORTE, PROIETTI COSIMI, PISO, DIVELLA, TAGLIALATELA, PERINA, BELLOTTI, LABOCCETTA, CRISTALDI, BIANCONI, MIGLIORI, POLIDORI, MOFFA, DE CORATO, LAFFRANCO, DIMA, PORCU, PATARINO e TRAVERSA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:




l'Inpdap è orientato a valutare, nella seconda quota di pensione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503 del 1992, gli emolumenti professionali costituiti dai diritti ed onorari percepiti dagli avvocati dipendenti dagli enti locali, appartenenti ai ruoli professionali delle avvocature istituite ai sensi di legge, percepiti a seguito di sentenza favorevole con condanna delle controparti e conseguente recupero o liquidazione a carico dell'amministrazione in caso di compensazione delle spese;


a sostegno della predetta interpretazione, l'istituto di previdenza ritiene che i suddetti emolumenti non rivestirebbero quelle caratteristiche di fissità, continuità e corrispettività che sono, invece, richieste dagli articoli 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959, ai fini della valutabilità, per i destinatari del sistema di calcolo retributivo, nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 503 del 1992 (quota A di pensione);


tale interpretazione non appare rispondente ad una corretta valutazione, in quanto tali emolumenti se corrisposti continuativamente, per un lungo periodo di tempo, in base a norme contrattuali e regolamentari ed in attuazione di una specifica previsione di spesa contenuta in un apposito capitolo di bilancio, hanno la stessa natura retributiva delle altre voci che concorrono a formare la prima quota di pensione;


l'Inpdap non ha neppure valutato che i caratteri della fissità, continuità e corrispettività di tali emolumenti discendono dalla circostanza che trattasi di compensi percepiti in quanto correlati, ai sensi della legge professionale, all'attività forense e, dunque, alla funzione propria degli avvocati;


l'indirizzo interpretativo espresso dall'Inpdap contrasta con una consolidata ed inequivocabile giurisprudenza amministrativa e contabile che ha considerato i compensi professionali percepiti dagli avvocati operanti all'interno delle avvocature istituite dagli enti locali non solo retribuzione a tutti gli effetti, ma li ha espressamente qualificati come emolumenti fissi, continuativi e privi di qualsivoglia carattere di aleatorietà;


l'Inpdap ha riconosciuto gli onorari nella prima quota di pensione ad alcuni avvocati del Comune di Roma (poi anche di Milano), a seguito di una decisione, intervenuta alla fine degli anni ottanta, del Consiglio di Stato che sanciva l'obbligo per le amministrazioni di computare le quote per le competenze ed onorari nella retribuzione annua contributiva, aspetto, questo, che non riguarda il computo nella prima quota di pensione, determinando, con una giustificazione solo apparente, una evidente disparità di trattamento -:

se i Ministri interrogati non ritengano necessario, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo e ogni diversità di trattamento, assumere iniziative normative volte a stabilire che i compensi professionali percepiti dagli avvocati delle avvocature interne degli enti locali, cui si applica il sistema di calcolo retributivo, concorrano a formare la prima quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 503 del 1992.
(4-00214)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 27 ottobre 2008
nell'allegato B della seduta n. 072
All'Interrogazione 4-00214 presentata da
DONATO LAMORTE

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente la pensionabilità degli emolumenti professionali costituiti da diritti e onorari percepiti dagli avvocati delle avvocature interne agli enti locali, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente e in via generale, deve osservarsi come, per il pubblico impiego, il principio della omnicomprensiva assoggettabilità a contribuzione di tutti gli emolumenti percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro sia stato sancito solo con la legge n. 335 del 1995, che ha esteso anche a tale categoria di personale l'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969.
Ed è proprio in virtù di tale cesura, nonché all'introduzione a far tempo dal 1o gennaio 1996 del sistema contributivo, che ai fini della quantificazione dell'importo della pensione si è reso necessario il calcolo pro quota, consistente nella somma dei diversi «segmenti» contributivi, in base alla normativa tempo per tempo vigente.
Da ciò discende che ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, con riferimento agli emolumenti ascrivibili alla «quota A», trovano applicazione disposizioni diverse e più stringenti.
Venendo al merito della questione sollevata dall'interrogante, occorre evidenziare che l'articolo 15 della legge n. 1077 del 1959 definisce la retribuzione contributiva dei dipendenti degli Enti locali come la risultante degli emolumenti fissi e continuativi, o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività richiesta per il posto ricoperto.
L'emolumento in questione viene attribuito agli avvocati in attuazione dell'articolo 37 del Ccnl Comparto regioni ed autonomie locali area dirigenza - parte normativa 1998 del 2001 - che, a propria volta demanda ad un regolamento attuativo dell'Amministrazione di appartenenza le relative modalità di erogazione.
In base al medesimo articolo 37, l'Amministrazione deve anche valutare l'eventuale esclusione, totale o parziale degli interessati dalla retribuzione di risultato, con ciò stabilendo fra le due voci, poste in alternatività, un nesso diretto: e la retribuzione di risultato, secondo i principi ricavabili dai precedenti articoli 28 e 29 sembra rivestire natura meramente accessoria.
Pertanto, la Direzione generale per le politiche previdenziali ritiene fondato l'orientamento dell'Inpdap circa il carattere meramente eventuale dei compensi di che trattasi, in quanto essi dipendono dal numero e dall'esito delle controversie: per cui, se in ipotesi l'amministrazione dovesse risultare sempre soccombente e senza che vi sia alcun caso di compensazione delle spese, ovvero in caso di cessazione del contenzioso, nulla percepirebbero i legali.
Lo stesso Inpdap contesta poi la sussistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, in quanto le pronunce adombrate dall'interrogante sarebbero numericamente esigue, nonché risalenti nel tempo (almeno le più significative: CdS VI 6 febbraio 1991, n. 68; 2 ottobre 1991, n. 614; A.P. n. 32 del 1994).
Inoltre, occorre evidenziare che le eventuali sentenze favorevoli ai ricorrenti fanno stato solo fra le parti, stante, altresì, il divieto di estensione in via amministrativa, per le PP.AA, dei giudicati sfavorevoli in materia di personale, recentemente riconfermato dalla legge n. 31 del 2008.
Per ciò che concerne, infine, la affermata disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare rispetto agli avvocati dei comuni di Milano e Roma, l'Inpdap precisa di essersi limitato a valutare in quota A gli emolumenti in esame solo per coloro che hanno vinto il ricorso in attuazione del provvedimento giurisdizionale favorevole, ma non per coloro che non sono stati parti in giudizio.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali: Pasquale Viespoli.
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0503, ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ( INPDAP )

GEO-POLITICO:

CORATO, BARI - Prov, PUGLIA, MILANO, MILANO - Prov, LOMBARDIA, ROMA, ROMA - Prov, LAZIO

EUROVOC :

avvocato

ente locale

interpretazione

parita' di trattamento

reddito non salariale

retribuzione del lavoro