ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 617 del 04/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: BOBBA LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BACHELET GIOVANNI BATTISTA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
CAPANO CINZIA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
FARINONE ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
FIORONI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
LUCA' MIMMO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
PIZZETTI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
TOUADI JEAN LEONARD PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2012


Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Mozione 1-01001
presentata da
LUIGI BOBBA
testo di
mercoledì 4 aprile 2012, seduta n.617

La Camera,

premesso che:

il gioco d'azzardo è ormai ritenuto un'emergenza sociale, capace di generare dipendenza per circa 1 milione di persone;

le nuove strategie di marketing dell'industria del gioco fanno aumentare il numero dei giocatori saltuari ed elevare quello dei giocatori patologici;

a fronte di un guadagno lordo per le casse dello Stato che solo nel 2011 si attesta a circa 80 miliardi di euro, circa il 30 per cento in più rispetto al 2010, grazie agli introiti del gioco, ne conseguono seri danni all'economia sana del Paese, visti il proliferare delle ludopatie, l'indebitamento delle famiglie, l'aumento di microcriminalità legata al settore e l'attenzione delle mafie per un'attività in costante crescita e difficilmente controllabile;

la spesa media procapite degli italiani sui giochi è pari a circa 1.260 euro, compresi i neonati, secondo il rapporto Libera;

secondo il Cnr il 42 per cento della popolazione tra i 15 e 24 anni ha giocato denaro almeno una volta nell'ultimo anno e il presidente del Codacons ha recentemente dichiarato che i giovani a rischio di dipendenza sono circa 500 mila;

è ormai noto che l'unica azione in grado di contenere il fenomeno delle ludopatie deve riguardare la limitazione degli spot pubblicitari, il riconoscimento del gioco d'azzardo patologico, quale malattia, e il conseguente inserimento nei livelli essenziali di assistenza, una corretta informazione sui rischi da gioco, anche a livello scolastico, e la gestione più rigorosa di locali e sale adibite al gioco;

sia per ciò che concerne la limitazione degli spot pubblicitari che il riconoscimento e la cura delle ludopatie diversi sono i progetti di legge bipartisan depositati presso entrambi i rami del Parlamento, già dalla precedente legislatura, mentre per ciò che concerne il diritto dei comuni di disporre dell'ubicazione dei locali e delle sale da gioco diverse sono le limitazioni incontrate;

nonostante i comuni si siano dotati nel tempo di strumenti normativi atti alla disciplina delle sale giochi, quali regolamenti ed ordinanze, spesso hanno visto decadere questi strumenti a causa di una giurisprudenza che ha posto divieti riconducibili alla libertà di iniziativa economica;

la giurisprudenza e la dottrina di questi ultimi anni hanno ritenuto che il settore del gioco appartenesse all'attività legislativa statale in quanto riconducibile, nel suo complesso alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, ex secondo comma, lettera h), dell'articolo 117 della Costituzione;

la stessa Corte Costituzionale aveva infatti specificato, con la sentenza n. 237/2006 che i profili relativi all'installazione degli apparecchi e congegni automatici da trattenimento o da gioco presso esercizi aperti al pubblico, sale gioco e circoli privati, afferiscono alla materia «ordine pubblico e sicurezza»;

con la sentenza n. 300 del 10 novembre 2011, la stessa Corte nel pronunciarsi sul ricorso promosso dalla provincia di Bolzano, la quale con proprio regolamento vieta ex lege e, quindi in modo generale l'apertura di sale giochi e la messa a disposizione di giochi nei luoghi in prossimità di zone ritenute sensibili come scuole e centri giovani o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ha ritenuto che dettare limiti all'esercizio dell'attività di gioco basati sulla distanza dei luoghi cosiddetti sensibili, manifesti una volontà atta a tutelare «soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme cosiddette compulsive, nonché volte ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. Tali caratteristiche valgono a differenziare le disposizioni della Provincia autonoma tanto da non essere riconducibili alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza"»;

stando alla sentenza non rileverebbe che la provincia di Bolzano sia autonoma, in quanto, visto il dettato autorizzativo a livello extra statale, la Corte implicitamente, traslerebbe anche alle regioni a statuto ordinario nuovi poteri in materia di disciplina delle sale da gioco;

in particolare, la Corte Costituzionale si è così pronunciata: «Al riguardo, non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale, proprio alla luce dei principi ora ricordati, la tutela dei minori - cui le norme regionali censurate sono (tra l'altro) preordinate - non potrebbe che spettare alla legislazione esclusiva statale, essendo incontestabile che detta tutela si traduca in un "interesse pubblico primario". Gli "interessi pubblici primari" che vengono in rilievo ai fini considerati sono, infatti, per quanto detto, unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile: risultando evidente come diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale» potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività,
impegna il Governo
a predisporre con carattere di assoluta urgenza le opportune iniziative normative volte a modificare la disciplina vigente, con particolare riferimento alla legge sul commercio, al fine di permettere anche ai comuni, in accordo con la provincia e la regione loro afferenti, di disciplinare l'ubicazione dei locali e delle sale da gioco.

(1-01001)
«Bobba, Bachelet, Bellanova, Bocci, Bossa, Brandolini, Calvisi, Capano, Carella, Marco Carra, Codurelli, De Pasquale, Farinone, Fioroni, Fogliardi, Froner, Garavini, Lucà, Marchi, Mattesini, Narducci, Piccolo, Pizzetti, Rampi, Realacci, Rosato, Sarubbi, Sbrollini, Servodio, Strizzolo, Touadi, Grassi, Tullo, Schirru».