ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 25 del 30/06/2008
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 27/06/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TESTONI PIERO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
PORCU CARMELO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
OPPI GIORGIO UNIONE DI CENTRO 27/06/2008
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
MOFFA SILVANO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
LORENZIN BEATRICE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
SANTELLI JOLE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
PANIZ MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
COSTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
VITALI LUIGI POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
TORRISI SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
SISTO FRANCESCO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
SAVINO ELVIRA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
FRANZOSO PIETRO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
NICOLUCCI MASSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
ANGELUCCI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
MILANATO LORENA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
MINARDO ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
SAMMARCO GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
MISTRELLO DESTRO GIUSTINA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
CALABRIA ANNAGRAZIA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
BARBARESCHI LUCA GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
BERTOLINI ISABELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
D'IPPOLITO VITALE IDA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
DE CAMILLIS SABRINA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
NOLA CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
DI VIRGILIO DOMENICO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
SCAPAGNINI UMBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
FAENZI MONICA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
GOTTARDO ISIDORO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
NASTRI GAETANO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
PALUMBO GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
STANCA LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
GHEDINI NICCOLO' POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
ANTONIONE ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
BIANCOFIORE MICHAELA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
BONIVER MARGHERITA POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008
LAINATI GIORGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2008


Stato iter:
IN CORSO

Atto Camera

Mozione 1-00018
presentata da
MAURO PILI
lunedì 30 giugno 2008 nella seduta n.025

La Camera,

premesso che:

l'Unione europea ha emanato apposito regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio pubblico, definisce «onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale»;

il regolamento comunitario fissa regole chiare alle quali ogni Stato membro è obbligato ad aderire pena la procedura di infrazione;

tali disposizioni prevedono le procedure per l'adozione degli oneri del servizio pubblico e le stesse vengono così indicate all'articolo 4: «Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;

tra le procedure indicate nel Regolamento vi è in particolar modo quella relativa alla pubblicazione degli atti: «La Commissione renderà nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»;

la Commissione europea dovrà tener conto dei parametri previsti dal regolamento; si richiama qui il dispositivo:

«Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto:

del pubblico interesse;

della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;

delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;

dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi»;

il regolamento dispone ulteriori condizioni essenziali per l'esercizio degli oneri di servizio pubblico; si richiamano i contenuti indicati nella procedura:

«laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;

l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione, il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi»;

il Parlamento, seppur con grave ritardo nel recepire tale normativa comunitaria, ha approvato la legge n. 144 del 1999 che all'articolo 36 disciplina la continuità territoriale per la Regione Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali;

il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:

«a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;

b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico»;

la legge stessa attribuisce alla Regione la potestà propositiva in materia di continuità territoriale delegando per legge al Presidente della Regione la convocazione della conferenza dei servizi così come disposto nell'articolo 36: «I Presidenti delle Regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti»;

la procedura di legge appare codificata in ogni passaggio definendo i compiti della conferenza dei servizi che sono così richiamati:

«3. La Conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) i tipi di aeromobili;

f) la capacità di offerta»;

la stessa legge nazionale rimanda in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l'indizione di apposita gara d'appalto europea: «Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992»;

il 1° gennaio del 2002 veniva avviata la continuità territoriale aerea per la Sardegna che si è conclusa dopo un anno di rinnovo contrattuale il 31 dicembre 2004;

alla scadenza contrattuale sono seguite ripetute disposizioni di proroghe sino a disporre nuovi bandi e nuove gare che hanno provocato, però, una sostanziale alterazione del principio iniziale senza interpretare il nuovo scenario del mercato aereo, né le nuove esigenze della stessa continuità territoriale della Sardegna;

a questo si è aggiunta la recente decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie che ha sostanzialmente formalizzato i seguenti rilievi:

«1. La Repubblica italiana può continuare ad applicare oneri di servizio pubblico (OSP), imposti con decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti;

b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno;

c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno;

d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP;

e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all'obbligo di operare un'altra rotta tra due città.
2. La Repubblica italiana notifica alla Commissione le misure di applicazione della presente decisione entro il 1o agosto 2007»,
impegna il Governo:
a riferire urgentemente al Parlamento sulle determinazioni che intende assumere per attuare la decisione della Commissione europea;

in particolar modo ad assumere le iniziative volta a:


a) attuare una continuità territoriale che tenga conto del processo di liberalizzazione del mercato disposto dall'Unione europea su più rotte con la Sardegna e i sistemi aeroportuali nazionali ed europei;

b) prevedere una nuova continuità territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di avere più operatori sulla stessa tratta ma definendo una tariffa massima da sottoporre al regime di onere del servizio pubblico;

c) consentire a tutte le compagnie di poter viaggiare sulle rotte sarde imponendo loro una tariffa massima prestabilita di onere di servizio pubblico, alla quale ogni compagnia, nell'ambito del principio di concorrenza, potrà proporre ribassi;

d) fare in modo che la determinazione della tariffa massima ammissibile tenga conto del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna applicando le condizioni più favorevoli del parametro del costo ferroviario;


e) proporre ed approvare nell'ambito della conferenza dei servizi le nuove regole e tariffe e pubblicare il decreto sulla Gazzetta europea e su quella ufficiale dello Stato con il quale si avvii una procedura di evidenza pubblica per verificare l'adesione delle compagnie aeree alla proposta di contratto di oneri di servizio pubblico definendo, eventualmente, l'adeguamento contrattuale con le compagnie già operanti sulle rotte con la Sardegna;

f) incrementare il numero dei voli e delle frequenze;

g) incrementare il numero di rotte da sottoporre ad onere di servizio pubblico;

h) riaffermare la continuità territoriale per gli emigrati sardi ed estenderla ai coniugi e ai figli degli emigrati considerato che il mancato riconoscimento di tale principio provocherebbe una grave discriminazione culturale sociale ed economica per tutti quei sardi che hanno dovuto lasciare la Sardegna e che avrebbero, rispetto a tutti i cittadini europei, un aggravio insopportabile proprio a causa dell'insularità della Sardegna;

i) prevedere il riconoscimento della stessa continuità territoriale a tutti coloro che, residenti nel territorio nazionale ed europeo, debbano svolgere da aeroporti nazionali italiani tratte aeree da e per la Sardegna.

(1-00018)
«Pili, Testoni, Murgia, Vella, Porcu, Oppi, Nizzi, Moffa, Lorenzin, Santelli, Paniz, Costa, Vitali, Torrisi, Sisto, Savino, Franzoso, Abrignani, Nicolucci, Angelucci, Milanato, Pelino, Minardo, Sammarco, Mistrello Destro, Paolo Russo, Calabria, Barbareschi, Bertolini, Stagno d'Alcontres, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Nola, Beccalossi, Di Virgilio, Scapagnini, Faenzi, Gottardo, Nastri, Palumbo, Stanca, Ghedini, Antonione, Biancofiore, Boniver, Lainati».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fissazione dei prezzi

linea aerea

regolamento CE

Sardegna

servizio pubblico

trasporto aereo