ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01746-BIS/200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 75 del 18/11/2006
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: COMUNISTI ITALIANI
Data firma: 18/11/2006
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006
COMUNISTI ITALIANI 18/11/2006


Stato iter:
18/11/2006
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/11/2006
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

IN PARTE ACCOLTO IL 18/11/2006

PARERE GOVERNO IL 18/11/2006

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2006

CONCLUSO IL 18/11/2006


Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1746-BIS/200

presentato da
LUIGI CANCRINI
sabato 18 novembre 2006 nella seduta n.075

La Camera,
premesso che:
riguardo agli interventi di politica sociale ed assistenziale presenti nella manovra, non si registra un adeguato investimento finanziario;
d'altro canto i tagli apportati dalle leggi finanziarie del precedente Governo agli enti locali hanno costretto gli stessi a dover limitare l'impatto di adeguate politiche sociali e a dover sospendere gli interventi di sostegno all'infanzia;
la legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» assume fra le proprie finalità la promozione sia di interventi rivolti alle situazioni di difficoltà, marginalità e disagio in cui si trovano molti minori e le loro famiglie (si veda in particolare l'articolo 4), sia di interventi che riconoscano i bambini come soggetti di diritti ed offrano loro opportunità nella vita quotidiana delle proprie comunità (articoli 5, 6 e 7);
l'approvazione della legge n. 285 del 1997 si colloca all'interno di un quadro normativo internazionale che manifesta una crescente attenzione al tema dei minori;
all'articolo 1 la stessa legge istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
l'obiettivo della predetta legge è la realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando la famiglia in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo;
a norma della legge medesima, alle Regioni e Province autonome spetta il compito di definire, contestualmente agli ambiti territoriali d'intervento, le linee di indirizzo, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità degli interventi, nonché gli strumenti di verifica cui devono attenersi gli enti locali nella predisposizione e presentazione dei progetti;
l'iter di attuazione della legge vede la partecipazione di diversi organi istituzionali ed enti locali. A livello nazionale, il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce il coordinamento generale della legge, cura il monitoraggio sulla sua applicazione ed effettua la verifica tecnico-politica della spesa;
le Regioni, dal canto loro, concorrono all'applicazione della legge garantendo la programmazione di settore; armonizzando la distribuzione delle risorse; sviluppando programmi di scambio e formazione interregionale; assicurando il monitoraggio e la verifica della spesa; definendo ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento;
ogni ambito territoriale definisce un Piano di intervento territoriale triennale. Gli Enti Locali (Comuni, Comunità Montane e Province), rappresentano i soggetti titolari di progetti immediatamente esecutivi che compongono il Piano di intervento territoriale triennale di ciascun ambito territoriale;
gli Enti Locali, ai quali è richiesto lo sforzo di avviare una progettazione e una gestione partecipata, sono i beneficiari ultimi delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione della legge;
dalla gestione delle risorse sono emersi dei problemi contabili legati all'esiguo intervallo di tempo riservato agli enti beneficiari e che intercorre tra l'erogazione delle somme e l'utilizzo delle stesse, che genera quasi sempre dei residui perenti -:

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 285 del 1997, venga determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;
a conservare le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285 in favore dei comuni ivi indicati, nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà sociale per cinque anni,
9/1746-bis/200.Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferndinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
BILANCIO PREVENTIVO, COMUNI, FONDI SPECIALI DI BILANCIO, INFANZIA, LEGGE FINANZIARIA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ANNO FINANZIARIO 2007, L 1997 0285