ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/003

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 36 del 02/08/2006
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Data firma: 02/08/2006
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 02/08/2006
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 02/08/2006
LA ROSA NEL PUGNO 02/08/2006
L' ULIVO 02/08/2006
VERDI 02/08/2006


Stato iter:
03/08/2006
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/08/2006
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 03/08/2006
FORZA ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
FORZA ITALIA
FORZA ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE
UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
FORZA ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
FORZA ITALIA
FORZA ITALIA
FORZA ITALIA
L' ULIVO
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
ALLEANZA NAZIONALE
ALLEANZA NAZIONALE
LEGA NORD PADANIA
ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/08/2006

PARERE GOVERNO IL 03/08/2006

DISCUSSIONE IL 03/08/2006

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/08/2006

CONCLUSO IL 03/08/2006


Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1475/3

presentato da
MASSIMILIANO SMERIGLIO
mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036

La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si è voluto, cambiando alcune delle regole che sino ad oggi regolavano la vendita e la distribuzione dei farmaci, puntare ad una maggiore razionalizzazione del mercato a vantaggio degli utenti in termini di riduzione dei prezzi, cercando, al contempo, di creare maggiori sbocchi occupazionali per i farmacisti laureati iscritti all'ordine ma disoccupati;
in questa direzione va ricordato che si muovevano, in parte, la legge 8 marzo 1968, n. 221, e la legge 8 novembre 1991, n. 362, ove prevedevano, in taluni casi, la possibilità di aprire dispensari, ovvero strutture destinate alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati, quale possibilità integrativa rispetto all'ordinario e complesso sistema di decentramento delle sedi farmaceutiche e di procedure di assegnazione delle stesse, al fine di rispondere con celerità ed efficacia ad alcune significative esigenze di natura sociale e sanitaria;
tale possibilità era data solo a Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e, nelle stagioni di soggiorno, cura e turismo, in località balneari o termali con popolazione non superiore a 12.500 abitanti;
tali disposizioni non rispondono più alle domande sociali che nascono, ad esempio, da nuovi consistenti insediamenti abitativi o dalla maggiore incidenza in situazioni preesistenti della presenza di popolazione anziana e da sistemi di viabilità che segmentano il territorio rendendo più complessi gli spostamenti locali, ovvero dall'esistenza di strutture aeroportuali, fieristiche e che comunque determinano una notevole attrazione di popolazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere una revisione delle norme in oggetto, affinché sia consentito alle Regioni, anche su indicazione della Azienda sanitaria locale, competente per territorio, o del Comune interessato, per specifiche e motivate esigenze di carattere sociale e sanitario, di disporre l'istituzione e l'apertura di dispensari farmaceutici, per un numero non superiore ad un quinto del totale delle farmacie aperte nell'area comunale interessata, che gli stessi non possano essere ceduti e che possano essere trasformati in farmacia in sede di revisione della pianta organica ove ne ricorrano i requisiti.
9/1475/3. Smeriglio, Dioguardi, Caruso, Poretti, Sanna, Pellegrino.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
FARMACIE, REGIONI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1968 0221, L 1991 0362