Legislatura: 15Seduta di annuncio: 36 del 02/08/2006
Primo firmatario:
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Data firma: 02/08/2006
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 02/08/2006 RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 02/08/2006 LA ROSA NEL PUGNO 02/08/2006 L' ULIVO 02/08/2006 VERDI 02/08/2006
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/08/2006 Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 03/08/2006 FORZA ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FORZA ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FORZA ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FORZA ITALIA FORZA ITALIA FORZA ITALIA ALLEANZA NAZIONALE UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) FORZA ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FORZA ITALIA ALLEANZA NAZIONALE FORZA ITALIA FORZA ITALIA FORZA ITALIA FORZA ITALIA L' ULIVO DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA ALLEANZA NAZIONALE ALLEANZA NAZIONALE LEGA NORD PADANIA ALLEANZA NAZIONALE
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/08/2006
PARERE GOVERNO IL 03/08/2006
DISCUSSIONE IL 03/08/2006
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/08/2006
CONCLUSO IL 03/08/2006
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1475/3
presentato da
MASSIMILIANO SMERIGLIO
mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge in esame si è voluto, cambiando alcune delle regole che sino ad oggi regolavano la vendita e la distribuzione dei farmaci, puntare ad una maggiore razionalizzazione del mercato a vantaggio degli utenti in termini di riduzione dei prezzi, cercando, al contempo, di creare maggiori sbocchi occupazionali per i farmacisti laureati iscritti all'ordine ma disoccupati;
in questa direzione va ricordato che si muovevano, in parte, la legge 8 marzo 1968, n. 221, e la legge 8 novembre 1991, n. 362, ove prevedevano, in taluni casi, la possibilità di aprire dispensari, ovvero strutture destinate alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati, quale possibilità integrativa rispetto all'ordinario e complesso sistema di decentramento delle sedi farmaceutiche e di procedure di assegnazione delle stesse, al fine di rispondere con celerità ed efficacia ad alcune significative esigenze di natura sociale e sanitaria;
tale possibilità era data solo a Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e, nelle stagioni di soggiorno, cura e turismo, in località balneari o termali con popolazione non superiore a 12.500 abitanti;
tali disposizioni non rispondono più alle domande sociali che nascono, ad esempio, da nuovi consistenti insediamenti abitativi o dalla maggiore incidenza in situazioni preesistenti della presenza di popolazione anziana e da sistemi di viabilità che segmentano il territorio rendendo più complessi gli spostamenti locali, ovvero dall'esistenza di strutture aeroportuali, fieristiche e che comunque determinano una notevole attrazione di popolazione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere una revisione delle norme in oggetto, affinché sia consentito alle Regioni, anche su indicazione della Azienda sanitaria locale, competente per territorio, o del Comune interessato, per specifiche e motivate esigenze di carattere sociale e sanitario, di disporre l'istituzione e l'apertura di dispensari farmaceutici, per un numero non superiore ad un quinto del totale delle farmacie aperte nell'area comunale interessata, che gli stessi non possano essere ceduti e che possano essere trasformati in farmacia in sede di revisione della pianta organica ove ne ricorrano i requisiti.
9/1475/3. Smeriglio, Dioguardi, Caruso, Poretti, Sanna, Pellegrino.
CONCETTUALE:FARMACIE, REGIONISIGLA O DENOMINAZIONE:L 1968 0221, L 1991 0362