ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01984/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 14
Seduta di annuncio: 81 del 19/12/2001
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 19/12/2001


Stato iter:
19/12/2001
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 19/12/2001

CONCLUSO IL 19/12/2001

Ordine del Giorno 9/1984/11
Atto Camera

Ordine del Giorno
9/1984/11
presentato da mercoledì 19 dicembre 2001 nella seduta n.081

La Camera
premesso che:
le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, le agenzie di viaggio, ivi compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti possono usufruire della Cassa integrazione guadagni straordinaria e dell'indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2001;
a seguito della crisi internazionale in atto nel settore turistico, si rende indispensabile prorogare tali interventi ed estenderli anche alle agenzie di viaggio con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
valutata la necessità di evitare che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, settori significativi dell'economia nazionale restino privi di interventi di sostegno in caso di crisi aziendale

 

impegna il Governo


a prorogare fino al 31 dicembre 2002 la Cassa integrazione guadagni straordinaria e l'indennità di mobilità per le aziende di cui in premessa nonché a prevedere misure finalizzate al sostegno delle imprese del settore turistico colpite dalla crisi connessa alla situazione internazionale.
9/1984/11. Campa

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, INDUSTRIA TURISTICA, LEGGE FINANZIARIA, PROROGA DI TERMINI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ANNO FINANZIARIO 2002