Legislatura: 14Seduta di annuncio: 29 del 02/08/2001
Primo firmatario:
Gruppo: DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Data firma: 02/08/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO 08/02/2001
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/08/2001 Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 02/08/2001
PARERE GOVERNO IL 02/08/2001
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2001
CONCLUSO IL 02/08/2001
9/1137/51
presentato da OLGA DI SERIO D'ANTONA giovedì 2 agosto 2001 nella seduta n.029
La Camera,
in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;
con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 9, lettera c),
impegna il Governo a:
a) prevedere in ogni caso che le società per azioni possano deliberare, con le medesime maggioranze, previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria, a condizione che gli amministratori mettano a disposizione degli azionisti prima dell'assemblea una relazione indicando le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo del rimborso e che l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese sia preceduta dalla verifica dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste soltanto se la riduzione del capitale sia superiore ad un terzo e ne facciano richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale;
b) stabilire che, in materia di riduzione di capitale per perdite, non siano previste norme a tutela dei terzi e dei creditori più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva comunitaria in materia di società e che inoltre, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, siano previsti un rafforzamento degli obblighi di
informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.
9/1137/51. D'Antona, Benvenuto.
CONCETTUALE:DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, DIRITTO COMMERCIALE, PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE, RIDUZIONE DI CAPITALE, RIFORME, SOCIETA' PER AZIONIAltri termini di classificazione:TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI