ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01137/051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 14
Seduta di annuncio: 29 del 02/08/2001
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Data firma: 02/08/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO 08/02/2001


Stato iter:
02/08/2001
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2001
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 02/08/2001

PARERE GOVERNO IL 02/08/2001

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2001

CONCLUSO IL 02/08/2001

Ordine del Giorno 9/1137/51
Atto Camera

Ordine del Giorno

9/1137/51
presentato da OLGA DI SERIO D'ANTONA giovedì 2 agosto 2001 nella seduta n.029


La Camera,
in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;
con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 9, lettera c),

impegna il Governo a:

a) prevedere in ogni caso che le società per azioni possano deliberare, con le medesime maggioranze, previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria, a condizione che gli amministratori mettano a disposizione degli azionisti prima dell'assemblea una relazione indicando le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo del rimborso e che l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese sia preceduta dalla verifica dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste soltanto se la riduzione del capitale sia superiore ad un terzo e ne facciano richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale;
b) stabilire che, in materia di riduzione di capitale per perdite, non siano previste norme a tutela dei terzi e dei creditori più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva comunitaria in materia di società e che inoltre, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, siano previsti un rafforzamento degli obblighi di

informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.
9/1137/51. D'Antona, Benvenuto.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, DIRITTO COMMERCIALE, PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE, RIDUZIONE DI CAPITALE, RIFORME, SOCIETA' PER AZIONI
Altri termini di classificazione:
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI