Legislatura: 14Seduta di annuncio: 75 del 13/12/2001
Primo firmatario:
Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 22/11/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALLEANZA NAZIONALE 11/22/2001 ALLEANZA NAZIONALE 11/22/2001 LEGA NORD PADANIA 03/05/2002 LEGA NORD PADANIA 03/05/2002 LEGA NORD PADANIA 03/06/2002 FORZA ITALIA 03/06/2002 ALLEANZA NAZIONALE 03/06/2002
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 06/03/2002 ALLEANZA NAZIONALE INTERVENTO PARLAMENTARE 06/03/2002 LEGA NORD PADANIA FORZA ITALIA MARGHERITA, DL-L'ULIVO DICHIARAZIONE GOVERNO 06/03/2002 SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) DICHIARAZIONE GOVERNO 13/03/2002 SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 13/03/2002 DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO FORZA ITALIA
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/03/2002
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/03/2002
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/03/2002
DISCUSSIONE GENERALE IL 06/03/2002
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/03/2002
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/03/2002
DISCUSSIONE GENERALE IL 13/03/2002
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 13/03/2002
CONCLUSO IL 13/03/2002
La X Commissione e la XIII Commissione,
premesso che:
la circolare 2 agosto 2001, n. 167 del Ministero delle attività produttive alla lettera «H) latte» punto 2, interviene sul periodo di validità del latte concludendo che la legge 3 maggio 1989, n. 169 con i limiti in essa contenuti non può essere applicata ai latti confezionati in altri Stati membri dell'Unione europea e ciò sulla base di una presunta conformità con la direttiva 2000/13/CE;
la direttiva comunitaria n. 92/46, la quale disciplina la produzione di latte alimentare dalla stalla al consumatore, non specifica il periodo di massima conservazione del latte pastorizzato fresco;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, nel recepire tale direttiva, ha mantenuto in vigore l'articolo 5 della legge n. 169 del 1989 in base al quale il termine di conservazione del latte pastorizzato fresco in Italia è fissato in quattro giorni oltre a quello di produzione;
la portata della circolare citata in premessa crea un oggettiva turbativa nel mercato del latte in Italia oltre a creare reale confusione nei consumatori che si troverebbero di fronte prodotti con etichette analoghe ma con periodi di conservazione clamorosamente diversi (latte italiano 4 giorni, latte ad esempio tedesco 8 giorni);
la tutela del consumatore deve essere obbiettivo irrinunciabile da perseguirsi anche alla luce dei dettami di Agenda 2000;
l'articolo 5 lettera c) recita testualmente: «...la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione, quando il prodotto che essa designa si discosta talmente dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire un'informazione corretta dei consumatori nello Stato membro di commercializzazione;
la direttiva citata nasce con la volontà di avvicinare le normative degli Stati membri dell'Unione europea in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
nel ribadire la portata e l'attualità dell'articolo 5 della legge 169 del 1989 anche in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997;
impegnano il Governo a:
vigilare affinché il latte commercializzato in Italia con la dicitura latte fresco pastorizzato, ovunque prodotto, rechi il termine di scadenza previsto dalla legge 169/89 (5 giorni compreso quello di produzione).
(7-00065) «Franz, Airaghi, Briguglio, Vascon, Guido Dussin, Polledri, Romele, Saglia».
CONCETTUALE:COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI, CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, LATTE, PRODOTTI ALIMENTARI, TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTISIGLA O DENOMINAZIONE:DPR 1997 0054, L 1989 0169