ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00344

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 14
Seduta di annuncio: 55 del 05/11/2001
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 31/10/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/31/2001


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO delegato in data 31/10/2001
Stato iter:
05/03/2002
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2002
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO)
 
REPLICA 05/03/2002
Resoconto MISTO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/11/2001

DISCUSSIONE IL 05/03/2002

SVOLTO IL 05/03/2002

CONCLUSO IL 05/03/2002

Interrogazione a risposta in Commissione
Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione

5-00344
presentata da RICCARDO ILLY lunedì 5 novembre 2001 nella seduta n.055


ILLY e IANNUZZI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:

il trattamento degli scarichi nelle acque interne è regolamentato dalla Direttiva europea del 21 maggio 1991, n. 271;

il comma 1, dell'articolo 4 di tale Direttiva, prevede che «gli Stati membri
provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.»;

la Direttiva europea 271/91 è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

il comma 5, dell'articolo 8 della Direttiva europea 271/91, prevede però una deroga al tipo di trattamento, stabilendo che «in circostanze eccezionali, quando sia possibile dimostrare che un trattamento più completo non produce effetti positivi sull'ambiente, gli scarichi in aree meno sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. superiore a 150.000 possono essere sottoposti al trattamento previsto all'articolo 6 per le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 150.000»;

tale deroga non è stata recepita dal decreto legislativo n. 152/1999;

alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia (tra cui Trieste, Grado e Lignano) non si sono dotati di impianti «secondari» ma di una condotta sottomarina che conferisce le acque reflue, depurate con trattamento primario;

i comuni citati hanno usufruito di contributi della Comunità europea proprio per realizzare queste opere, dopo un attento vaglio da parte degli organi tecnici della stessa Comunità;

secondo la normativa italiana (articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/1999), questi comuni (in particolare quello di Trieste) si sono trovati, dal 1o gennaio 2001, fuori norma -:

se il Ministro non intenda proporre una modifica del decreto legislativo n. 152/1999 che recepisca la possibilità di deroga alla realizzazione di impianti di trattamento secondario, quando ricorrono particolari condizioni, come previsto dal comma 5, articolo 8, della Direttiva europea 91/271, evitando, è il caso del comune di Trieste, un investimento, per altro inutile, di circa 100 miliardi di lire per realizzare un trattamento secondario.
(5-00344)

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ACQUE DI SCARICO, DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, FOGNATURE, IMPIANTI IGIENICI E SANITARI, OPERE PUBBLICHE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1999 0152

GEO-POLITICO:

GRADO, GORIZIA - Prov, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGNANO SABBIADORO, UDINE - Prov, FRIULI-VENEZIA GIULIA, TRIESTE, TRIESTE - Prov, FRIULI-VENEZIA GIULIA