ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00355

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 14
Seduta di annuncio: 22 del 24/07/2001
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 24/07/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
CCD-CDU BIANCOFIORE 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
ALLEANZA NAZIONALE 07/24/2001
ALLEANZA NAZIONALE 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001
FORZA ITALIA 07/24/2001


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/07/2001
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/08/2001
Stato iter:
26/11/2001
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2001
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/11/2001

CONCLUSO IL 26/11/2001

Interrogazione a risposta scritta
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta

4-00355
presentata da ANTONINO GAZZARA martedì 24 luglio 2001 nella seduta n.022


GAZZARA, GRIMALDI, TABORELLI, STAGNO D'ALCONTRES, FILIPPO MANCUSO, SAPONARA, GASTALDI, VIALE, MISURACA, PATRIA, AMATO, TASSONE, GERMANÀ, BAIAMONTE, DEODATO, CARRARA, CRISTALDI, CALIGIURI, CAMPA e MARINELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 425 del 10 dicembre 1997 prevede che «In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo»;

con circolare prot. n. 339 del 25 gennaio 1999, il Ministro ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine all'applicazione del detto articolo 7: «gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute sono disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
1) Nei confronti degli studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare applicazione il disposto dell'articolo 192, comma 6 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e cioè all'alunno è consentito sostenere esami di idoneità unicamente per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata (esempio alunno classe 2o promosso in 3o può sostenere esami alla classe 4o).
2) I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'articolo 7 possono sostenere l'esame di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute:

per la classe immediatamente successiva a quella di cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta; quindi il candidato in possesso di idoneità conseguita in scuola legalmente riconosciuta può recuperare solo un anno;

per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e tipo; quindi il candidato in possesso di licenza media o promozione a classe può recuperare due anni»;

la normativa vigente prevede regole diverse per gli esami di idoneità presso la scuola statale, dove, in particolare, i candidati esterni:

«in possesso di idoneità conseguita presso scuola statale o legalmente riconosciuta possono recuperare più anni (esempio titolo idoneità 2o conseguito scuola legalmente riconosciuta possono sostenere esami di idoneità alla classe 5o);

in possesso di licenza media possono sostenere esami di idoneità alla classe 5o quindi recuperare 4 anni; in possesso di promozione ad esempio alla classe 2o possono sostenere esami di idoneità alla classe 5o recuperando 3 anni»;

in ogni caso manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 23o anno di età, di sostenere esami di idoneità, a prescindere dal possesso di titolo di studio, a qualsiasi classe di istituto superiore e da qualsiasi intervallo di tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso. Così come manca ogni riferimento alla norma che consente al candidato che ha compiuto il 18o anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, di sostenere esami di idoneità per qualsiasi classe intermedia a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dalla ultima promozione;

l'attuale applicazione - probabilmente errata - della previsione richiamata è certamente lesiva, tra l'altro, della prevista e riconosciuta (anche dalla Costituzione) parità scolastica -:

se si intende intervenire, e come, per eliminare i denunciati profili di incostituzionalità e, in particolare se, alla luce della normativa vigente, si ritiene che il soggetto che ha compiuto il 23o anno possa, in atto, sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto, prescindendo dal possesso del titolo di studio e/o dal tempo trascorso dal conseguimento del titolo stesso; e che il soggetto che ha compiuto il 18o anno di età, ed è in possesso del diploma di licenza media, possa, in atto sostenere esami di idoneità a qualsiasi classe intermedia di istituto scolastico, anche legalmente riconosciuto a prescindere dal tempo trascorso dal conseguimento del diploma o dall'ultima promozione. (4-00355)

Risposta scritta
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata

lunedì 26 novembre 2001
nell'allegato B della seduta n. 068
all'Interrogazione 4-00355 presentata da GAZZARA


Risposta. - Si fa presente che l'articolo n. 193, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994, recante il testo unico delle norme in materia d'istruzione, prevede che i candidati esterni possono sostenere gli esami di idoneità nelle scuole statali per qualsiasi classe purché in possesso della licenza media conseguita tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.
Il medesimo articolo n. 193, comma 3, dispensa dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento di detto titolo i candidati che hanno compiuto i diciotto anni di età e dispensa anche coloro che hanno compiuto o compieranno nell'anno il ventitreesimo anno di età, dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
Per quanto riguarda, invece, l'esame di idoneità dei medesimi candidati nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate, la legge 10 dicembre 1997, n. 425 prevede che gli stessi possono sostenere l'esame:

«
a) per la classe immediatamente successiva a quella cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta;

b) per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso anche se di diverso ordine e tipo».

Essendo il titolo di studio richiesto fino al compimento del ventitreesimo anno di età, detta normativa non si applica, quindi, a coloro che hanno raggiunto detta età.
Giova comunque precisare che, a seguito della entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", tutte le scuole non statali che, ai sensi della suddetta legge, hanno ottenuto la parità scolastica ammettono i candidati esterni agli esami di idoneità alle stesse condizioni vigenti per le scuole statali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, ESAMI E SCRUTINI, SCUOLE AUTORIZZATE PARIFICATE E PAREGGIATE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1994 0297, L 1997 0425