Legislatura: 14Seduta di annuncio: 54 del 26/10/2001
Primo firmatario:
Gruppo: MARGHERITA, DL-L'ULIVO
Data firma: 26/10/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001 MARGHERITA, DL-L'ULIVO 10/26/2001
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 05/11/2001 Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) DICHIARAZIONE VOTO 06/11/2001 Resoconto MARGHERITA, DL-L'ULIVO Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA Resoconto FORZA ITALIA Resoconto DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO Resoconto CCD-CDU BIANCOFIORE Resoconto ALLEANZA NAZIONALE Resoconto MISTO-VERDI-L'ULIVO PARERE GOVERNO 06/11/2001 Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE COMUNITARIE)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/11/2001
DISCUSSIONE GENERALE IL 05/11/2001
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/11/2001
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/11/2001
ACCOLTO IL 06/11/2001
PARERE GOVERNO IL 06/11/2001
DISCUSSIONE CON DICHIARAZIONE DI VOTO IL 06/11/2001
APPROVATO IL 06/11/2001
CONCLUSO IL 06/11/2001
1-00025
presentata da CARLA MAZZUCA POGGIOLINI venerdì 26 ottobre 2001 nella seduta n.054
La Camera,
premesso che:
l'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha reso esecutiva la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in tal modo impegnandosi a modificare le proprie normative in attuazione degli impegni assunti con la stessa;
il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nella relazione relativa all'anno 2000, ha puntualmente rilevato e individuato la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, evidenziando i maggiori problemi;
in ottemperanza all'articolo 34, la legge 269 del 1998 ha sanzionato i reati di sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori, considerati quali nuove forme di riduzione in schiavitù, introducendo rilevanti innovazioni, sanzionando cioè anche i clienti, nonché colpendo gli autori di tali reati anche se commessi fuori dal territorio nazionale;
si stanno svolgendo presso l'Unione europea, anche con il contributo dei rappresentanti italiani, i lavori preparatori volti all'elaborazione di una normativa comunitaria che regolamenti anche la protezione dei minori da mezzi di comunicazione come internet, attualmente senza alcuna regola, essendo accertato che gran parte di tali reati si realizzano utilizzando le reti telematiche;
a norma degli articoli 39 e 40 gli Stati «adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o di un conflitto armato»;
in virtù dell'esecuzione della Convenzione di New York si ha l'obbligo non solo legale ma anche morale di estendere la tutela dei minori a tutto campo, a livello nazionale ma anche internazionale;
impegna il Governo
a snellire le procedure per la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia postale e delle comunicazioni dei siti internet contenenti atti di pedofilia, prevedendo la possibilità di immagazzinare le immagini, allo scopo di mantenerle come prova una volta che il magistrato si sia attivato;
ad intensificare la collaborazione tra le diverse forze di polizia, compresa la polizia postale e delle comunicazioni, allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete internet e fuori di essa;
a favorire il trattamento psicologico, psicoterapeutico e clinico del condannato per reato di pedofilia in danno di minore, da effettuarsi con il consenso dell'interessato e tenendone conto, a normativa vigente, per la concessione di eventuali misure alternative al regime detentivo;
ad operare per la sollecita definizione della normativa della Unione europea su internet, con la consapevolezza che ciò non è sufficiente, e quindi ad impegnarsi ad operare a livello delle Nazioni Unite al fine di prevedere una Convenzione di livello internazionale, che potrà divenire operante in tutti i Paesi del mondo;
ad attuare politiche sociali volte al recupero e al reinserimento dei minori vittime di violenze e abusi.
(1-00025)
«Mazzuca, Castagnetti, Bimbi, Carbonella, Milana, Rocchi, Marcora, Monaco, Duilio, Pistelli, Bindi, Loiero, Morgando, Frigato, Marini, Boccia, Mosella, Camo, Ruggeri, Potenza».
CONCETTUALE:COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA, MINORI, PORNOGRAFIA, PROSTITUZIONE, REATI SESSUALI, TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALISIGLA O DENOMINAZIONE:INTERNET, L 1991 0176, L 1998 0269, NEW YORK, UNIONE EUROPEA
Altri termini di classificazione:PEDOFILIA