ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 97 del 14/11/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
Data firma: 14/11/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISTO 11/14/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 11/14/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI 11/14/1996
RINNOVAMENTO ITALIANO 11/14/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 14/11/1996

La XIII Commissione,
premesso che:
la cessazione dei contratti agrari secondo le scansioni
temporali previste dall'articolo 2 della legge n. 203 del 1982
viene a collocarsi in un contesto di estrema incertezza,
conseguente agli effetti "perturbatori" derivanti
dall'applicazione della politica agricola comune, soprattutto con
la riduzione dei prezzi di alcuni fondamentali prodotti e la
previsione di aiuti legati al semplice possesso della terra,
mentre l'andamento interno del settore risulta caratterizzato
dalla contrazione, in termini reali, dei redditi e dalla
riduzione del numero degli addetti;
un consistente effetto depressivo sull'offerta di terra
proviene, infatti, dalle disposizioni comunitarie in relazione
alla messa a riposo dei terreni su base volontaria; ai nuovi
aiuti alla forestazione; al nuovo regime di aiuti al reddito per
le colture cerealicole-industriali. In altre parole si sta
assistendo ad un ulteriore squilibrio tra domanda ed offerta
determinata dalle nuove prospettive di reddito che dal lato
dell'offerta di terra inducono i proprietari a continuare
direttamente l'attività - magari con l'aiuto dei servizi
contoterzi - mentre, dal lato della domanda, si accresce
l'interesse di quanti vorrebbero acquisire nuove superfici da
coltivare;
la prosecuzione ovvero la rinnovazione dei contratti viene
normalmente affidata alle possibilità derogatorie offerte
dall'articolo 45 della citata legge n. 203 del 1982;
la prassi applicativa dell'articolo 45 della legge citata,
legata alla stipulazione di accordi in deroga con l'assistenza
delle organizzazioni professionali agricole, ha svolto un ruolo
essenziale nel superamento della situazione di contrasto tra
proprietà ed impresa anche se si è realizzato uno spostamento dei
poteri all'interno del rapporto a sfavore degli affittuari;
la sistemazione degli interessi venutasi, di volta in
volta, consolidando dimostra come non sia stato raggiunto
l'equilibrato compromesso tra contrastanti esigenze e visioni
politiche sociali e giuridiche che, indubbiamente, il legislatore
del 1982 perseguiva;
l'indagine sui contenuti della contrattazione in deroga,
svolta dall'Accademia dei Georgofili, ha posto in evidenza,
relativamente ai profili essenziali del contratto di affitto, a)
durate eccessivamente brevi; b) livelli dei canoni elevati; c)
negazione del potere imprenditoriale di apportare miglioramenti
anche attraverso il preventivo procedimento autorizzativo;
la predisposizione di un accordo "cornice" a livello
nazionale risulta idoneo ad assicurare, attraverso la
valorizzazione dell'autonomia privata a livello collettivo,
l'assetto più rispondente alle esigenze delle imprese agricole,
per la essenziale funzione mediatrice delle organizzazioni
professionali;
l'effettiva volontà delle parti sindacali di valorizzare
l'intesa sindacale come metodo ordinato alla creazione di regole
capaci di recare flessibilità al mercato fondiario deve
necessariamente legare i propri contenuti alle scadenze dei
contratti in corso al fine di consentire alle parti di
beneficiare di un assetto più rispondente alle esigenze delle
imprese agricole;
la Corte Costituzionale riconosce il ruolo di assistenza
delle organizzazioni professionali agricole nella stipulazione di
accordi in deroga a norme imperative quale ulteriore ed
accessorio strumento di flessibilità capace di garantire nella
contrattazione una equilibrata protezione di interessi
costituzionalmente rilevanti, che toccano la condizione della
persona che è, appunto, il lavoro;
il rilancio dell'attività sindacale di assistenza deve,
comunque, rispondere all'esigenza di mantenere la continuità dei
rapporti agrari in corso, evitando l'esodo forzato di migliaia di
famiglie coltivatrici, onde promuovere la tutela sociale del
lavoro nell'esercizio delle attività di impresa agricola;
un intervento del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali si presenta indispensabile per favorire la
mediazione degli interessi tra le parti contrapposte nel rapporto
tra proprietà e impresa;
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative affinché, sino alla
stipulazione di un accordo collettivo di carattere nazionale, ai
sensi dell'articolo 45 della legge n. 203 del 1982, sia disposta
la sospensione delle procedure giudiziarie finalizzate al
rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti.
(7-00094)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONTRATTI AGRARI, DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA, FONDI RUSTICI, IMPRESE AGRICOLE, PROPRIETA' TERRIERA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

POLITICA AGRICOLA COMUNE ( PAC ), L 1982 0203