Primo firmatario: Gruppo: POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO Data firma: 14/11/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
MISTO
11/14/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
11/14/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
11/14/1996
RINNOVAMENTO ITALIANO
11/14/1996
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 14/11/1996
La XIII Commissione, premesso che: la cessazione dei contratti agrari secondo le scansioni temporali previste dall'articolo 2 della legge n. 203 del 1982 viene a collocarsi in un contesto di estrema incertezza, conseguente agli effetti "perturbatori" derivanti dall'applicazione della politica agricola comune, soprattutto con la riduzione dei prezzi di alcuni fondamentali prodotti e la previsione di aiuti legati al semplice possesso della terra, mentre l'andamento interno del settore risulta caratterizzato dalla contrazione, in termini reali, dei redditi e dalla riduzione del numero degli addetti; un consistente effetto depressivo sull'offerta di terra proviene, infatti, dalle disposizioni comunitarie in relazione alla messa a riposo dei terreni su base volontaria; ai nuovi aiuti alla forestazione; al nuovo regime di aiuti al reddito per le colture cerealicole-industriali. In altre parole si sta assistendo ad un ulteriore squilibrio tra domanda ed offerta determinata dalle nuove prospettive di reddito che dal lato dell'offerta di terra inducono i proprietari a continuare direttamente l'attività - magari con l'aiuto dei servizi contoterzi - mentre, dal lato della domanda, si accresce l'interesse di quanti vorrebbero acquisire nuove superfici da coltivare; la prosecuzione ovvero la rinnovazione dei contratti viene normalmente affidata alle possibilità derogatorie offerte dall'articolo 45 della citata legge n. 203 del 1982; la prassi applicativa dell'articolo 45 della legge citata, legata alla stipulazione di accordi in deroga con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole, ha svolto un ruolo essenziale nel superamento della situazione di contrasto tra proprietà ed impresa anche se si è realizzato uno spostamento dei poteri all'interno del rapporto a sfavore degli affittuari; la sistemazione degli interessi venutasi, di volta in volta, consolidando dimostra come non sia stato raggiunto l'equilibrato compromesso tra contrastanti esigenze e visioni politiche sociali e giuridiche che, indubbiamente, il legislatore del 1982 perseguiva; l'indagine sui contenuti della contrattazione in deroga, svolta dall'Accademia dei Georgofili, ha posto in evidenza, relativamente ai profili essenziali del contratto di affitto, a) durate eccessivamente brevi; b) livelli dei canoni elevati; c) negazione del potere imprenditoriale di apportare miglioramenti anche attraverso il preventivo procedimento autorizzativo; la predisposizione di un accordo "cornice" a livello nazionale risulta idoneo ad assicurare, attraverso la valorizzazione dell'autonomia privata a livello collettivo, l'assetto più rispondente alle esigenze delle imprese agricole, per la essenziale funzione mediatrice delle organizzazioni professionali; l'effettiva volontà delle parti sindacali di valorizzare l'intesa sindacale come metodo ordinato alla creazione di regole capaci di recare flessibilità al mercato fondiario deve necessariamente legare i propri contenuti alle scadenze dei contratti in corso al fine di consentire alle parti di beneficiare di un assetto più rispondente alle esigenze delle imprese agricole; la Corte Costituzionale riconosce il ruolo di assistenza delle organizzazioni professionali agricole nella stipulazione di accordi in deroga a norme imperative quale ulteriore ed accessorio strumento di flessibilità capace di garantire nella contrattazione una equilibrata protezione di interessi costituzionalmente rilevanti, che toccano la condizione della persona che è, appunto, il lavoro; il rilancio dell'attività sindacale di assistenza deve, comunque, rispondere all'esigenza di mantenere la continuità dei rapporti agrari in corso, evitando l'esodo forzato di migliaia di famiglie coltivatrici, onde promuovere la tutela sociale del lavoro nell'esercizio delle attività di impresa agricola; un intervento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali si presenta indispensabile per favorire la mediazione degli interessi tra le parti contrapposte nel rapporto tra proprietà e impresa; impegna il Governo ad adottare le necessarie iniziative affinché, sino alla stipulazione di un accordo collettivo di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 203 del 1982, sia disposta la sospensione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti. (7-00094)