ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 40 del 25/07/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
Data firma: 25/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/25/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 25/07/1996

La II Commissione,
considerato che per garantire la credibilità della
magistratura è necessario disciplinare con regole chiare e
precise tutti quei comportamenti, professionali e non, che
possano offuscare la indipendenza, la terzietà, la
professionalità, la correttezza e l'operosità;
rilevato che, secondo stime attendibili, nel solo 1995 i
magistrati che hanno assunto incarichi extragiudiziari, quali gli
arbitrati, hanno beneficiato di circa 350 miliardi;
rilevato inoltre che per la rapida soluzione di cause sorte
prevalentemente fra aziende appaltatrici di opere pubbliche e lo
Stato, nel periodo 1992-1994, sono stati effettuati, dai soli
magistrati ordinari, circa 600 arbitrati su un totale di 4.600
incarichi extragiudiziari;
ritenuto che la disciplina della intera materia debba
essere uguale sia per i magistrati ordinari che per quelli
amministrativi, contabili e militari, in modo da soddisfare non
solo le esigenze sistematiche del disegno normativo e quelle di
parità di trattamento tra le varie categorie di magistrati, ma
anche emarginare il sospetto che soprattutto i magistrati
amministrativi e contabili siano o possano essere influenzati da
lucrosi incarichi di ogni tipo conferiti dalla pubblica
amministrazione;
ritenuto inoltre che il regime di incompatibilità non va
confuso con quello degli incarichi, perché mentre l'incarico è
conferibile per un tempo limitato e senza il carattere della
stabilità, l'incompatibilità riguarda quelle attività che sono
espressamente non consentite, sia se esplicate su offerta di un
terzo sia se a seguito dell'iniziativa del soggetto, per il loro
insanabile contrasto con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
constatato che la normativa contenuta nell'articolo 24
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevede l'istituzione di
un'anagrafe nominativa delle prestazioni presso il dipartimento
della funzione pubblica, in cui vanno indicati, con i relativi
compensi, tutti gli incarichi pubblici e privati, non compresi
nei compiti e doveri d'ufficio, resi da tutto il personale delle
Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i magistrati e il
personale della Banca d'Italia, e che tale disposizione è rimasta
largamente inattuata;
constatato infine che l'articolo 58 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione e revisione
dell'organizzazione della pubblica amministrazione e del pubblico
impiego", emanato in attuazione della delega contenuta
nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante
"delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale", prevede, pure in assenza
di una espressa indicazione da parte del legislatore delegante,
l'emanazione di regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge n. 400/1988, ai quali era affidato il
compito di individuare gli incarichi consentiti ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli
avvocati e procuratori dello Stato e che in attuazione di detto
articolo sono stati sinora emanati il decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, "Regolamento recante
norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi", il decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584
"Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati
agli avvocati e procuratori dello Stato", il decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, "Regolamento
recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei
Conti", mentre non è stato ancora emanato il regolamento relativo
agli incarichi per la magistratura ordinaria e che, quindi, allo
stato attuale la materia degli incarichi extragiudiziari e degli
incarichi arbitrali dei magistrati ordinari è disciplinata da
circolari del Consiglio superiore della magistratura,
impegna il Governo
a presentare in Parlamento, entro trenta giorni
dall'approvazione della presente risoluzione, un proprio disegno
di legge sulle incompatibilità e gli incarichi extragiudiziari
dei magistrati che, tra l'altro, garantendo l'indipendenza e il
corretto svolgimento delle funzioni, osservi principi e criteri
quali:
a) il divieto di appartenere a partiti politici e
associazioni per la cui adesione è richiesto giuramento di
fedeltà;
b) l'obbligo di dichiarare ai rispettivi organi di
autogoverno l'appartenenza a qualsiasi associazione;
c) l'adesione, per ciascuna magistratura, ad un proprio
codice etico di comportamento;
d) il divieto di accettare incarichi o esercitare attività
di lavoro autonomo o subordinato ad eccezione di:
1) incarichi conferiti dagli organi costituzionali, dalle
autorità indipendenti o di garanzia, dagli organismi comunitari e
internazionali (massimo cinque anni; di sette anni per gli
incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica e di nove
anni per quelli conferiti dalla Corte costituzionale);
2) insegnamento di livello universitario e
post-universitario;
3) partecipazione a commissioni di concorso pubblico
prevista da leggi dello Stato;
4) collaborazione a quotidiani o periodici o a
trasmissioni televisive, purché non si risolvano in attività
svolte professionalmente e che si svolgano nel rispetto delle
regole deontologiche e del codice etico;
5) partecipazione ad organismi elettorali previsti da
leggi dello Stato;
6) partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità
culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di
volontariato;
7) funzioni di giudice unico e di componente nell'ambito
della giustizia sportiva e tributaria (massimo cinque anni);
e) la facoltà per i magistrati del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti di svolgere attività di consulenza
giuridica per il Governo nell'ambito esclusivo di funzioni
predeterminate con il decreto stesso e con limiti di durata al
collocamento fuori ruolo (massimo cinque anni), se previsto, e al
periodo di svolgimento dell'incarico;
f) l'assegnazione di magistrati ordinari presso il
ministero di grazia e giustizia nell'ambito esclusivo di funzioni
predeterminate;
g) le autorizzazioni dei rispettivi organi di autogoverno
per tutte le attività consentite;
h) l'adeguata pubblicità agli incarichi conferiti mediante
l'istituzione di apposito elenco nominativo e con l'applicazione
della disciplina della pubblicità dei redditi prevista per i
membri del Parlamento e per gli amministratori degli enti
pubblici.
(7-00048)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, INCARICHI, MAGISTRATURA, REGOLAMENTI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

DL 1993 0029, L 1992 0421, L 1991 0412