ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 9 del 18/06/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Data firma: 18/06/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MISTO 06/18/1996
CCD-CDU 06/18/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 06/18/1996
FORZA ITALIA 06/18/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 06/18/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 06/18/1996
FORZA ITALIA 06/18/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 06/18/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 06/18/1996
ALLEANZA NAZIONALE 06/18/1996
ALLEANZA NAZIONALE 06/18/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 06/18/1996


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE(FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
02/08/1996
Partecipanti allo svolgimento/discussione
SVOLGIMENTO 01/08/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
 
INTERVENTO 01/08/1996
FORZA ITALIA
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/08/1996
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DELLE FINANZE)
 
INTERVENTO 02/08/1996
ALLEANZA NAZIONALE
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
MISTO
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
FORZA ITALIA
 
DICHIARAZIONE VOTO 02/08/1996
MISTO
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
Fasi iter:

PRESENTATO IL 18/06/1996

RINVIATO IL 23/07/1996

DISCUSSIONE IL 01/08/1996

RINVIATO IL 01/08/1996

DISCUSSIONE IL 02/08/1996

MODIFICATO IL 02/08/1996

APPROVATO IL 02/08/1996

ITER CONCLUSO IL 02/08/1996

La VI Commissione finanze,
considerato che la legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante
"Nuove disposizioni per le comunità montane", prevede, al comma 1
dell'articolo 16, che nei comuni montani con meno di mille
abitanti e nei centri con meno di 500 abitanti ricompresi nei
comuni montani la determinazione del reddito d'impresa per
attività commerciali e per pubblici esercizi il cui giro d'affari
ai fini Iva sia stato inferiore, nell'anno precedente, a lire 60
milioni possa avvenire sulla base di un concordato con gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, essendo le imprese in tal caso
esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni
certificazione fiscale;
tenuto conto dell'importanza ed urgenza dell'attuazione di
tale previsione normativa al fine di poter garantire l'attività
dei piccoli esercizi commerciali come servizi fondamentali delle
piccole comunità di montagna;
tenuto conto che sulla base di tale articolo diverse
regioni hanno nel frattempo, con delibere della giunta regionale,
individuato i comuni e le località in cui trova applicazione il
citato articolo 16, comma 1, della legge n. 97 del 1994;
auspicato che anche le regioni che non hanno ancora
provveduto a detta individuazione ottemperino al più presto in
tal senso;
preso atto che, a più di due anni dall'entrata in vigore
della citata legge n. 97 del 1994, il Ministero delle finanze non
ha ancora emanato il regolamento attuativo dell'articolo 16,
rendendo di fatto inapplicata una legge dello Stato approvata dal
Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica,
impegna il Governo
a dare concreta attuazione ai comma 1 dell'articolo 16 delle
legge n. 97 del 1994, con l'emanazione di un apposito regolamento
entro il 1 gennaio 1997 e una piena applicazione della norma per
il periodo d'imposta 1997.
(7-00008)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
COMUNITA' E ZONE MONTANE, IMPRESE COMMERCIALI, IVA, REDDITO DI IMPRESA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1994 0097