SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DELLE FINANZE)
INTERVENTO
02/08/1996
ALLEANZA NAZIONALE
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
MISTO
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
FORZA ITALIA
DICHIARAZIONE VOTO
02/08/1996
MISTO
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
Fasi iter:
PRESENTATO IL 18/06/1996
RINVIATO IL 23/07/1996
DISCUSSIONE IL 01/08/1996
RINVIATO IL 01/08/1996
DISCUSSIONE IL 02/08/1996
MODIFICATO IL 02/08/1996
APPROVATO IL 02/08/1996
ITER CONCLUSO IL 02/08/1996
La VI Commissione finanze, considerato che la legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante "Nuove disposizioni per le comunità montane", prevede, al comma 1 dell'articolo 16, che nei comuni montani con meno di mille abitanti e nei centri con meno di 500 abitanti ricompresi nei comuni montani la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per pubblici esercizi il cui giro d'affari ai fini Iva sia stato inferiore, nell'anno precedente, a lire 60 milioni possa avvenire sulla base di un concordato con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, essendo le imprese in tal caso esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale; tenuto conto dell'importanza ed urgenza dell'attuazione di tale previsione normativa al fine di poter garantire l'attività dei piccoli esercizi commerciali come servizi fondamentali delle piccole comunità di montagna; tenuto conto che sulla base di tale articolo diverse regioni hanno nel frattempo, con delibere della giunta regionale, individuato i comuni e le località in cui trova applicazione il citato articolo 16, comma 1, della legge n. 97 del 1994; auspicato che anche le regioni che non hanno ancora provveduto a detta individuazione ottemperino al più presto in tal senso; preso atto che, a più di due anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 97 del 1994, il Ministero delle finanze non ha ancora emanato il regolamento attuativo dell'articolo 16, rendendo di fatto inapplicata una legge dello Stato approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica, impegna il Governo a dare concreta attuazione ai comma 1 dell'articolo 16 delle legge n. 97 del 1994, con l'emanazione di un apposito regolamento entro il 1 gennaio 1997 e una piena applicazione della norma per il periodo d'imposta 1997. (7-00008)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
COMUNITA' E ZONE MONTANE, IMPRESE COMMERCIALI, IVA, REDDITO DI IMPRESA