ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00296

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 35 del 18/07/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 18/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALLEANZA NAZIONALE 07/18/1996


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE(LAVORO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL TESORO
  • MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
18/12/1996
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/12/1996
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DEL TESORO)
 
REPLICA 18/12/1996
ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

PRESENTATO IL 18/07/1996

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 05/11/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 18/12/1996

ITER CONCLUSO IL 18/12/1996

Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere
premesso che:
l'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, (legge
di riforma del diritto di famiglia) prevede che il coniuge cui i
figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli
assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per
un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro
coniuge;
l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n.153,
recante tra l'altro, norme in materia previdenziale, ha
introdotto modifiche in materia di trattamento di famiglia
spettante ai lavoratori dipendenti e pensionati;
la norma considera meritevole di particolare tutela la
condizione di coniuge affidatario. L'assegno familiare volto,
quindi, a tutelare le condizioni economiche di quel coniuge che
risulta affidatario dei figli. Dovrebbe quindi essere palese che
per la corresponsione dell'assegno va tenuto conto della
situazione reddituale del beneficiario. Tale affermazione
supportata da una chiara circolare-messaggio dell'INPS del 13
luglio 1977, n.11025, inviata alle sue sedi zonali e relativi
dirigenti, nella quale specifica che il reddito familiare da
prendere in considerazione ai fini della corresponsione delle
suddette prestazioni deve essere quello riferito allo stesso
coniuge affidatario;
la direzione provinciale del tesoro di Brescia in
riferimento alla richiesta di assegno familiare da parte della
signora Bucci Raffaella in data 8 gennaio 1996, divorziata dal
signor Favalli Giuseppe, titolare della pensione n.60229873,
iscritta al Ministero del tesoro, richiede allo stesso copia dei
mod. 740 dei tre anni precedenti. In tale modulo del tesoro, si
fa riferimento al SV che chiaramente dovrebbe essere colui o
colei che richiede l'assegno di famiglia. Nel caso di Brescia, la
SV viene cancellato ed inserito il nome dell'altro coniuge;
nonostante le rimostranze e richieste di spiegazione da
parte del signor Favalli Giuseppe in merito al motivo per il
quale l'assegno familiare viene calcolato sul suo reddito e non
sul reddito della signora Bucci Raffaella, tenuto conto che la
beneficiaria dello stesso, la Direzione provinciale del tesoro di
Brescia, per tutta risposta, gli ha mostrato una circolare del
Ministero (circolare n.31 del 27 giugno 1988) dalla quale,
secondo la direzione provinciale di Brescia, si evincerebbe il
sistema corretto di calcolo. A parte la non chiarezza in merito
della suddetta circolare, dalla quale non si evince certo che
l'assegno va calcolato sul reddito del capo famiglia, ciì che
emerge il diverso trattamento tenuto da due organi dello Stato
che applicano la stessa legge in due modi diversi. La fattispecie
in esame denota una palese violazione dell'articolo 3, comma
primo, della Costituzione: infatti basta appartenere, dal punto
di vista pensionistico, ad uno o ad un altro Ente, appartenenti
tutti ad uno stesso Stato, per avere un trattamento e una
applicazione di una stessa legge diversa. Inoltre si in presenza
di due minori, di 12 e 13 anni, e va osservato che la madre sta
aspettando da tempo l'assegno di cui necessita:
se i Ministri interrogati ritengano di risolvere tale
discrasia, chiarendo l'esatta applicazione per il calcolo del
cosiddetto assegno familiare, emanando un'unica circolare
chiarificatoria in merito;
se sia il Ministero del tesoro o la Direzione provinciale
di Brescia dello stesso ad interpretare in modo difforme la
normativa, in palese violazione dello spirito della legge che
mira a tutelare particolarmente le condizioni del coniuge
affidatario, anche perch potrebbe essere ravvisato il dolo al
solo scopo di evitare di elargire qualche decina di migliaia di
lire in favore di una persona bisognosa.
(5-00296)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AFFIDAMENTO DI MINORI, ASSEGNI FAMILIARI, CONIUGI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

BRESCIA (BRESCIA+ LOMBARDIA+), L 1975 0151, L 1988 0153