Primo firmatario: Gruppo: DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO Data firma: 08/07/1999
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
07/08/1999
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
07/08/1999
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA SANITA'
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 08/07/1999
Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che: lo sviluppo dei servizi socio sanitari ha comportato in questi anni una crescente complessità delle strutture d'intervento, accompagnata dalla comparsa ed affermazione di nuove figure professionali, atte a farsi carico dei vari aspetti o momenti dei processi d'aiuto, sempre più orientati verso un approccio globale, multifattoriale e perciò necessariamente multidisciplinare, capace di esaltare, in virtù delle conseguenti sinergie, l'efficacia dei singoli approcci; l'emergere di queste nuove figure riflette, ed al tempo stesso rafforza, la demedicalizzazione e lo spostamento dell'attenzione dagli interventi riparatori a quelli preventivi e di recupero, non solo psico-fisico ma complessivo; in siffatto contesto, particolare rilievo è andata assumendo la figura dell'educatore, la cui presenza è sempre in crescita non solo nelle strutture sociosanitarie private, ma anche in quelle pubbliche, dove gli educatori sono assunti con regolare concorso; a fronte di una ormai consolidata, operosa ed apprezzata presenza, l'attività degli educatori si svolge in assenza di sicuri riferimenti normativi, che ne definiscano in maniera certa lo stato giuridico, i requisiti formativi d'accesso alla qualifica, il ruolo e le mansioni; l'ingresso degli educatori nell'ambito dei servizi socio-sanitari è certamente ascrivibile alla riforma sanitaria avviata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che dettava criteri e metodi d'intervento che favorivano l'affermazione di nuove figure di operatori; il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, nel definire lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, prendeva in considerazione quelle che definiva "figure atipiche o di dubbia ascrizione" rinviando ad uno specifico decreto del Ministro della sanità per la loro identificazione e la collocazione nei ruoli regionali; il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, disponeva il riordino delle scuole dirette a fini speciali, istituendo, in ambito universitario, corsi triennali per educatore; il decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984 (decreto Degan), in attuazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, istituiva, identificandone il relativo profilo professionale, la figura "dell'educatore professionale", stabilendo il requisito d'accesso al concorso (per l'assunzione con detta qualifica) nei seguenti termini: "possesso d'attestato di corso d'abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie, cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado"; sulla base di questo decreto, alcune regioni istituiscono corsi regionali, generalmente triennali, da svolgersi presso le Asl; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 703 del 25 settembre 1990, giudicava illegittimo il decreto ministeriale del 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità, anche se, di fatto, ciò non ha impedito la prosecuzione dei corsi già istituiti, né l'istituzione di altri corsi regionali; la legge 19 novembre 1990, n. 341, istituiva i diplomi universitari con corsi biennali o triennali, le cosiddette lauree brevi, che sostituiscono il ruolo delle scuole a fini speciali; il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992, istituiva il diploma universitario per operatore socio-psico-pedagogico, che tuttavia non è stato possibile attivare per la mancata approvazione della tabella delle discipline da parte del Consiglio universitario nazionale; il decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 6, comma 3, così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, disciplina l'individuazione e la formazione, in ambito universitario, delle figure professionali del comparto sanità e dispone che le stesse, ed i relativi percorsi formativi, siano definiti con specifico decreto del Ministro della sanità; lo stesso decreto legislativo, inoltre, stabilisce che il percorso didattico relativo alle suddette figure sia definito ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, ed autorizza le scuole a fini speciali (che svolgevano i corsi di formazione professionale prima dell'istituzione dei diplomi universitari) a continuare ad operare per due anni a decorrere dall'efficacia del decreto stesso, garantendo comunque il completamento degli studi agli allievi che, entro il suddetto termine, avessero iniziato a frequentare un corso presso tali scuole e subordinando l'accesso degli allievi al possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 1999 è stato pubblicato il decreto del Ministro della sanità dell'8 ottobre 1998, n. 520, che, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 6, comma 3, individua la figura dell'educatore professionale e ne definisce il percorso formativo, senza peraltro soddisfare l'esigenza prioritaria di questa figura, cioè superare la condizione di incertezza e di precarietà venutasi a creare a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 703 del 25 settembre 1990; è del tutto evidente la necessità di mettere ordine in una situazione carente sia dal punto di vista della normativa che da quello del riconoscimento e della valorizzazione delle professionalità già esistenti -: considerato che il dettato del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha, di fatto, legittimato i corsi regionali, autorizzandone la prosecuzione; se non ritenga di intervenire con urgenza, con un decreto che sancisca la validità dei titoli conseguiti attraverso i corsi regionali e, nel rispetto dei criteri fissati dal decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisca l'equiparazione degli stessi al diploma universitario di educatore professionale, recentemente istituito. (4-24841)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSISTENZA SOCIALE, DIPLOMI DI LAUREA, EDUCAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SIGLA O DENOMINAZIONE:
EDUCATORI PROFESSIONALI
GEO-POLITICO:
L 1978 0833, L 1990 0341, DL 1992 0502, DPR 1979 0761, DPR 1982 0162