ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/24841

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 564 del 08/07/1999
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
Data firma: 08/07/1999
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO 07/08/1999
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO 07/08/1999


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SANITA'
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 08/07/1999

Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
lo sviluppo dei servizi socio sanitari ha comportato in
questi anni una crescente complessità delle strutture
d'intervento, accompagnata dalla comparsa ed affermazione di
nuove figure professionali, atte a farsi carico dei vari
aspetti o momenti dei processi d'aiuto, sempre più orientati
verso un approccio globale, multifattoriale e perciò
necessariamente multidisciplinare, capace di esaltare, in
virtù delle conseguenti sinergie, l'efficacia dei singoli
approcci;
l'emergere di queste nuove figure riflette, ed al tempo
stesso rafforza, la demedicalizzazione e lo spostamento
dell'attenzione dagli interventi riparatori a quelli
preventivi e di recupero, non solo psico-fisico ma
complessivo;
in siffatto contesto, particolare rilievo è andata
assumendo la figura dell'educatore, la cui presenza è sempre
in crescita non solo nelle strutture sociosanitarie private,
ma anche in quelle pubbliche, dove gli educatori sono assunti
con regolare concorso;
a fronte di una ormai consolidata, operosa ed apprezzata
presenza, l'attività degli educatori si svolge in assenza di
sicuri riferimenti normativi, che ne definiscano in maniera
certa lo stato giuridico, i requisiti formativi d'accesso alla
qualifica, il ruolo e le mansioni;
l'ingresso degli educatori nell'ambito dei servizi
socio-sanitari è certamente ascrivibile alla riforma sanitaria
avviata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che dettava
criteri e metodi d'intervento che favorivano l'affermazione di
nuove figure di operatori;
il decreto del Presidente della Repubblica del 20
dicembre 1979, n. 761, nel definire lo stato giuridico del
personale delle Unità sanitarie locali, prendeva in
considerazione quelle che definiva "figure atipiche o di
dubbia ascrizione" rinviando ad uno specifico decreto del
Ministro della sanità per la loro identificazione e la
collocazione nei ruoli regionali;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del
1982, disponeva il riordino delle scuole dirette a fini
speciali, istituendo, in ambito universitario, corsi triennali
per educatore;
il decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio
1984 (decreto Degan), in attuazione del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, istituiva,
identificandone il relativo profilo professionale, la figura
"dell'educatore professionale", stabilendo il requisito
d'accesso al concorso (per l'assunzione con detta qualifica)
nei seguenti termini: "possesso d'attestato di corso
d'abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del
servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie,
cui si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo
grado";
sulla base di questo decreto, alcune regioni
istituiscono corsi regionali, generalmente triennali, da
svolgersi presso le Asl;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 703 del 25
settembre 1990, giudicava illegittimo il decreto ministeriale
del 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità, anche se, di
fatto, ciò non ha impedito la prosecuzione dei corsi già
istituiti, né l'istituzione di altri corsi regionali;
la legge 19 novembre 1990, n. 341, istituiva i diplomi
universitari con corsi biennali o triennali, le cosiddette
lauree brevi, che sostituiscono il ruolo delle scuole a fini
speciali;
il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992, istituiva il
diploma universitario per operatore socio-psico-pedagogico,
che tuttavia non è stato possibile attivare per la mancata
approvazione della tabella delle discipline da parte del
Consiglio universitario nazionale;
il decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 6,
comma 3, così come modificato dal decreto legislativo n. 517
del 1993, disciplina l'individuazione e la formazione, in
ambito universitario, delle figure professionali del comparto
sanità e dispone che le stesse, ed i relativi percorsi
formativi, siano definiti con specifico decreto del Ministro
della sanità; lo stesso decreto legislativo, inoltre,
stabilisce che il percorso didattico relativo alle suddette
figure sia definito ai sensi dell'articolo 9 della citata
legge n. 341 del 1990, ed autorizza le scuole a fini speciali
(che svolgevano i corsi di formazione professionale prima
dell'istituzione dei diplomi universitari) a continuare ad
operare per due anni a decorrere dall'efficacia del decreto
stesso, garantendo comunque il completamento degli studi agli
allievi che, entro il suddetto termine, avessero iniziato a
frequentare un corso presso tali scuole e subordinando
l'accesso degli allievi al possesso del diploma di scuola
media superiore di durata quinquennale;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 aprile 1999 è stato pubblicato il decreto del Ministro
della sanità dell'8 ottobre 1998, n. 520, che, ai sensi del
decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 6, comma 3,
individua la figura dell'educatore professionale e ne
definisce il percorso formativo, senza peraltro soddisfare
l'esigenza prioritaria di questa figura, cioè superare la
condizione di incertezza e di precarietà venutasi a creare a
seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 703
del 25 settembre 1990;
è del tutto evidente la necessità di mettere ordine in
una situazione carente sia dal punto di vista della normativa
che da quello del riconoscimento e della valorizzazione delle
professionalità già esistenti -:
considerato che il dettato del comma 3 dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 502 del 1992, ha, di fatto,
legittimato i corsi regionali, autorizzandone la prosecuzione;
se non ritenga di intervenire con urgenza, con un decreto che
sancisca la validità dei titoli conseguiti attraverso i corsi
regionali e, nel rispetto dei criteri fissati dal decreto
legislativo n. 502 del 1992, stabilisca l'equiparazione degli
stessi al diploma universitario di educatore professionale,
recentemente istituito.
(4-24841)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSISTENZA SOCIALE, DIPLOMI DI LAUREA, EDUCAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

EDUCATORI PROFESSIONALI

GEO-POLITICO:

L 1978 0833, L 1990 0341, DL 1992 0502, DPR 1979 0761, DPR 1982 0162