Primo firmatario: Gruppo: CCD-CDU Data firma: 10/12/1996
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 10/12/1996
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti: nel corso del procedimento penale per abuso d'ufficio e falsità materiale ed ideologica a carico dei professori Benito Leoci, Mario Scicutella, Donato Scolozzi, Paolo Maizza, Nicola Di Cagno e a carico del professor Vincenzo Starace per minacce a pubblico ufficiale, svoltosi a Lecce nell'aprile 1994 (sentenza n. 266/94, depositata il 20 ottobre 1994; procedimento 2896/92, r.g. 353/93), la difesa degli imputati chiamava a deporre a proprio discarico il professor Benedetto Conforti, dell'università "La Sapienza" di Roma, facoltà di giurisprudenza; durante la deposizione del Conforti, l'avvocato della parte civile, costituita in giudizio, rivolgeva domande al testimone e presentava documentazione al tribunale (presidente, dottor Andrea Tronci; giudici, dottor Stefano Sernia e dottor Nicola Lariccia) intese a dimostrare l'inattendibilità del testimone medesimo; specificamente: a) domande inerenti una recensione entusiastica che il Conforti aveva effettuato e pubblicato nella prestigiosa rivista La comunità internazionale (1992), in relazione al libro di Antonello Colosimo intitolato Il debito estero nei paesi in via di sviluppo, editore Cedam, Padova (1991); b) domande intese altresì ad accertare come mai il Conforti non avesse rilevato che una parte rilevante del libro del Colosimo risultasse integralmente fotocopiata da tre lavori appartenenti ad altri autori, senza la benché minima citazione degli stessi; il teste, divenendo schivo al riguardo, sosteneva di non essersi accorto di tale plagio; risultava tuttavia che il medesimo aveva fatto parte di una commissione di esami per professore associato, tra i cui candidati figurava uno degli autori plagiati dal Colosimo; eppure il Conforti non avvertì, neanche in tale occasione, l'esigenza di alcuna pubblica rettifica di quanto asserito nella recensione di cui trattasi; ad avviso dell'interrogante, tra le affermazioni del Conforti assumono grave rilievo quelle intese a sostenere che tale "benevola recensione" era comunque innocua, perché era destinata ad un autore che nulla aveva a che fare con il mondo accademico e con la carriera universitaria; la difesa della parte civile esibiva al riguardo certificazione dell'università di Gorizia, facoltà di scienze politiche (verbale n. 292 del 28 ottobre 1992), dalla quale risultava che il Colosimo: a) è assistente volontario presso la cattedra di diritto delle comunità europee della facoltà di giurisprudenza dell'università "La Sapienza" di Roma, cioè nel medesimo Istituto di diritto internazionale del quale il Conforti è stato direttore, nello stesso periodo, e presso il quale era titolare specificamente della cattedra di diritto delle comunità europee, prima, e di diritto internazionale, successivamente; b) è divenuto "professore a contratto" nell'universit.f2 di Gorizia per l'anno accademico 1992-1993, soprattutto per la qualità delle "pubblicazioni scientifiche esibite", consistenti proprio in quell'unico libro che egli aveva in gran parte copiato e che era stato così entusiasticamente recensito dal Conforti; il tribunale, pur avendo acquisito agli atti processuali la documentazione summenzionata, anziché conclamare l'inattendibilità del teste Conforti, prestava piena fede alla testimonianza dello stesso -: se il Ministro di grazia e giustizia, in considerazione delle palesi disattenzioni da ascriversi ai magistrati che hanno preso parte al giudizio in questione, dal quale gli imputati sono usciti assolti anche e soprattutto in base alle affermazioni testimoniali del Conforti, non intenda attivare al riguardo i propri poteri ispettivi e disciplinari; se il Ministro degli affari esteri ritenga opportuno che il Conforti, evidenziatosi documentalmente quale testimone inattendibile in un procedimento penale conservi la qualità di rappresentante dello Stato italiano nella Commissione europea dei diritti dell'uomo, cioè in un organismo internazionale che, per le funzioni di giustizia altamente umanitarie ed etiche cui è deputato, presuppone nei suoi membri assoluta cristallinità morale, deontologia di comportamento, obiettività scientifica e completezza di informazione giuridica; se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica non intenda assumere tutte le iniziative necessarie perché al Conforti, che al parere dell'interrogante ha ormai perduto qualsiasi attendibilità sotto il profilo dell'imparzialità scientifica, sia preclusa per l'avvenire la possibilità di partecipazione alle commissioni di concorso per professori universitari (di I e II fascia) e per ricercatori. (4-05993)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DOCENTI UNIVERSITARI, FALSITA', LIBRI, PROCESSO PENALE, TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE