ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 71 del 09/10/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO
Data firma: 09/10/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 10/09/1996
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 10/09/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 10/09/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 10/09/1996
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 10/09/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI 10/09/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Stato iter:
07/11/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/10/1997
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 09/10/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 29/10/1997

ITER CONCLUSO IL 07/11/1997

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso
che agli interroganti risultano i seguenti fatti:
presso la seconda sezione penale della Corte d'appello di
Roma è pendente procedimento penale di secondo grado, n. 1445/92
di r.g. (vecchio rito), a carico di Paolo D'Ottavi e Pietro Cera,
condannati dal tribunale di Frosinone, rispettivamente, il primo,
quale sindaco di Trevi nel Lazio, alla pena di anni 4 di
reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici, ed il
secondo, quale vice segretario comunale, alla pena di anni 3 e
mesi 6 di reclusione ed anni 5 di interdizione dai pubblici
uffici, per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale,
con sentenza n. 68/92 del 12 maggio 1992;
gli atti del fascicolo relativo al procedimento di cui
sopra sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma sin dal
17 ottobre 1992 ed assegnati alla seconda sezione penale, dove
giacciono ancora in attesa che venga fissata l'udienza di
discussione, con un ritardo che non può non suscitare gravi
perplessità, posto che i fatti contestati agli imputati risalgono
all'anno 1981 e sono, dunque, prossimi alla prescrizione;
la gravità del reato contestato agli imputati, la condotta
processuale di questi ultimi ed il fatto che, a tutt'oggi, il
D'Ottavi è ancora sindaco di Trevi nel Lazio ed il Cera vice
segretario dello stesso comune, avrebbero dovuto consigliare,
unitamente alle altre circostanze sopra richiamate, una pronta
definizione della vicenda giudiziaria, anche a garanzia del
diritto degli stessi imputati a veder definitivamente accertata
la verità processuale e nell'interesse generale della comunità
locale di Trevi nel Lazio;
dinanzi al tribunale penale di Frosinone è, inoltre,
pendente procedimento penale n. 75/92 a carico di Paolo D'Ottavi
ed altri, per i reati di interesse privato in atti d'ufficio
(articolo 324 del codice penale), falso ideologico e materiale in
atto pubblico (articoli 476 e 479 del codice penale), distruzione
ed occultamento di atto pubblico (articolo 490 del codice penale)
e violazione dell'articolo 1-sexies, della legge n. 431 del 1985,
relativi a fatti accertati nell'anno 1987;
nonostante l'estrema gravità degli addebiti contestati, il
notevole tempo trascorso e a dispetto della circostanza che
l'istruttoria del procedimento, soggetto alle norme del vecchio
codice di procedura penale, è stata ultimata sin dall'anno
1989-1990 ed il rinvio a giudizio disposto con ordinanza del 27
febbraio 1992, a tutt'oggi non è stata ancora pronunciata
sentenza di primo grado;
anzi, all'udienza del 26 settembre 1996 è stato disposto un
ulteriore rinvio del processo a motivo del fatto che il difensore
del D'Ottavi, avvocato Pierpaolo Dell'Anno (al quale era stato in
precedenza revocato il mandato difensivo da parte dell'imputato e
conferito a legali del Foro di Frosinone, all'epoca in
agitazione, al fine di beneficiare di un rinvio, quindi
successivamente riaffidato a Dell'Anno) si è sposato nello stesso
giorno;
sia nel primo che nel secondo dei casi sopra riferiti si
denota una condotta certamente non del tutto corretta dei
magistrati che, a vario titolo e nel corso degli anni, si sono
occupati e si occupano dei due suddetti procedimenti penali -:
se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia di avviare
una indagine ispettiva volta ad accertare la verità delle
circostanze riferite e, all'esito, di promuovere eventuale
procedimento disciplinare a carico di quei magistrati che
dovessero essersi resi responsabili di manchevolezze, ritardi od
omissioni.
(4-04020)
L'on. Scalia, unitamente ad altri deputati, dopo
aver rilevato che il Tribunale di Frosinone aveva condannato
Paolo D'Ottavi e Pietro Cera, "rispettivamente, il primo quale
sindaco di Trevi nel Lazio, alla pena di 4 anni di reclusione e 5
anni di interdizione dai pubblici uffici, ed il secondo, quale
vice segretario comunale, alla pena di 3 anni e 6 mesi di
reclusione, per il reato di cui all'articolo 479 c.p.."; che, a
seguito di gravame degli imputati, gli atti erano stati trasmessi
sin dal 17 ottobre 1992 alla seconda sezione penale della Corte
d'Appello di Roma, ove tuttavia non era stata ancora "fissata
l'udienza di discussione"; che, infine, un ulteriore procedimento
penale pendente dinanzi al citato Tribunale nei confronti del
D'Ottavi "per i reati di interesse privato in atti d'ufficio,
falso ideologico e materiale in atto pubblico" non era stato "a
tutt'oggi" ancora definito con sentenza; ciò rilevato, chiedeva
di sapere se non si ritenesse opportuno avviare una indagine
ispettiva volta ad accertare la verità delle circostanze
predette.
Il Presidente della Corte d'Appello di Roma, opportunamente
interpellato in merito ha rimesso note informative redatte dal
Presidente titolare della 2^ Sezione Penale della menzionata
Corte e dal Presidente del Tribunale di Frosinone.
Nella prima nota - nel rilevare che "il reato si prescrive il
26 aprile 2004" - il suddetto magistrato ha evidenziato che i
ritardi dovevano considerarsi inevitabili dovendo la Corte,
investita di processi spesso riguardanti "imputati sottoposti a
misura di custodia cautelare con reati, anche gravi, in imminente
termine di prescrizione (....) operare una selezione nella
trattazione delle cause, stante tra l'altro l'insufficiente
organico ed il notevolissimo flusso di processi".
Nella seconda nota, dopo aver analiticamente ricostruito
l'iter dibattimentale relativo alla causa de qua - dando
segnatamente conto delle motivazioni sottese all'adozione dei
vari provvedimenti di rinvio, in particolare segnalando che il
collegio giudicante, aveva in un caso dubbio, disposto visita
fiscale nei confronti dell'imputato - il Presidente del Tribunale
rilevava che oltre un anno e mezzo era stato perduto a causa
dello stato di agitazione proclamato dagli avvocati sin dal 6
marzo 1995 con conseguente astensione degli stessi da tutte le
udienze, fuorché quelle con imputati detenuti.
Pertanto la Direzione dell'Organizzazione Giudiziaria ha
escluso che, nelle vicende processuali di cui sopra, possano
ravvisarsi ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dei
magistrati procedenti, atteso che l'adozione di uno o più
provvedimenti di rinvio, se come nella fattispecie, ampiamente
motivati o necessitati da circostanze oggettive, costituiscono
legittimo esercizio dell'attività giurisdizionale, insindacabile
in sede amministrativa nella misura in cui non si estrinsechi in
atti abnormi o resi in macroscopica violazione di legge ovvero
finalizzati al perseguimento di scopi estranei a quelli di
giustizia.
Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CORTE DI APPELLO, ISPETTORI, PROCESSO PENALE, REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA, SEGRETARI COMUNALI, SINDACI DI COMUNI, TRIBUNALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

ROMA (ROMA+ LAZIO+), FROSINONE (FROSINONE+ LAZIO+), TREVI NEL LAZIO (FROSINONE+ LAZIO+)