Primo firmatario: Gruppo: MISTO Data firma: 09/10/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/09/1996
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
10/09/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/09/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/09/1996
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
10/09/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
10/09/1996
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Stato iter:
07/11/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
29/10/1997
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 09/10/1996
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 29/10/1997
ITER CONCLUSO IL 07/11/1997
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti: presso la seconda sezione penale della Corte d'appello di Roma è pendente procedimento penale di secondo grado, n. 1445/92 di r.g. (vecchio rito), a carico di Paolo D'Ottavi e Pietro Cera, condannati dal tribunale di Frosinone, rispettivamente, il primo, quale sindaco di Trevi nel Lazio, alla pena di anni 4 di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici, ed il secondo, quale vice segretario comunale, alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed anni 5 di interdizione dai pubblici uffici, per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale, con sentenza n. 68/92 del 12 maggio 1992; gli atti del fascicolo relativo al procedimento di cui sopra sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma sin dal 17 ottobre 1992 ed assegnati alla seconda sezione penale, dove giacciono ancora in attesa che venga fissata l'udienza di discussione, con un ritardo che non può non suscitare gravi perplessità, posto che i fatti contestati agli imputati risalgono all'anno 1981 e sono, dunque, prossimi alla prescrizione; la gravità del reato contestato agli imputati, la condotta processuale di questi ultimi ed il fatto che, a tutt'oggi, il D'Ottavi è ancora sindaco di Trevi nel Lazio ed il Cera vice segretario dello stesso comune, avrebbero dovuto consigliare, unitamente alle altre circostanze sopra richiamate, una pronta definizione della vicenda giudiziaria, anche a garanzia del diritto degli stessi imputati a veder definitivamente accertata la verità processuale e nell'interesse generale della comunità locale di Trevi nel Lazio; dinanzi al tribunale penale di Frosinone è, inoltre, pendente procedimento penale n. 75/92 a carico di Paolo D'Ottavi ed altri, per i reati di interesse privato in atti d'ufficio (articolo 324 del codice penale), falso ideologico e materiale in atto pubblico (articoli 476 e 479 del codice penale), distruzione ed occultamento di atto pubblico (articolo 490 del codice penale) e violazione dell'articolo 1-sexies, della legge n. 431 del 1985, relativi a fatti accertati nell'anno 1987; nonostante l'estrema gravità degli addebiti contestati, il notevole tempo trascorso e a dispetto della circostanza che l'istruttoria del procedimento, soggetto alle norme del vecchio codice di procedura penale, è stata ultimata sin dall'anno 1989-1990 ed il rinvio a giudizio disposto con ordinanza del 27 febbraio 1992, a tutt'oggi non è stata ancora pronunciata sentenza di primo grado; anzi, all'udienza del 26 settembre 1996 è stato disposto un ulteriore rinvio del processo a motivo del fatto che il difensore del D'Ottavi, avvocato Pierpaolo Dell'Anno (al quale era stato in precedenza revocato il mandato difensivo da parte dell'imputato e conferito a legali del Foro di Frosinone, all'epoca in agitazione, al fine di beneficiare di un rinvio, quindi successivamente riaffidato a Dell'Anno) si è sposato nello stesso giorno; sia nel primo che nel secondo dei casi sopra riferiti si denota una condotta certamente non del tutto corretta dei magistrati che, a vario titolo e nel corso degli anni, si sono occupati e si occupano dei due suddetti procedimenti penali -: se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia di avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la verità delle circostanze riferite e, all'esito, di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quei magistrati che dovessero essersi resi responsabili di manchevolezze, ritardi od omissioni. (4-04020)
L'on. Scalia, unitamente ad altri deputati, dopo aver rilevato che il Tribunale di Frosinone aveva condannato Paolo D'Ottavi e Pietro Cera, "rispettivamente, il primo quale sindaco di Trevi nel Lazio, alla pena di 4 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, ed il secondo, quale vice segretario comunale, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, per il reato di cui all'articolo 479 c.p.."; che, a seguito di gravame degli imputati, gli atti erano stati trasmessi sin dal 17 ottobre 1992 alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Roma, ove tuttavia non era stata ancora "fissata l'udienza di discussione"; che, infine, un ulteriore procedimento penale pendente dinanzi al citato Tribunale nei confronti del D'Ottavi "per i reati di interesse privato in atti d'ufficio, falso ideologico e materiale in atto pubblico" non era stato "a tutt'oggi" ancora definito con sentenza; ciò rilevato, chiedeva di sapere se non si ritenesse opportuno avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la verità delle circostanze predette. Il Presidente della Corte d'Appello di Roma, opportunamente interpellato in merito ha rimesso note informative redatte dal Presidente titolare della 2^ Sezione Penale della menzionata Corte e dal Presidente del Tribunale di Frosinone. Nella prima nota - nel rilevare che "il reato si prescrive il 26 aprile 2004" - il suddetto magistrato ha evidenziato che i ritardi dovevano considerarsi inevitabili dovendo la Corte, investita di processi spesso riguardanti "imputati sottoposti a misura di custodia cautelare con reati, anche gravi, in imminente termine di prescrizione (....) operare una selezione nella trattazione delle cause, stante tra l'altro l'insufficiente organico ed il notevolissimo flusso di processi". Nella seconda nota, dopo aver analiticamente ricostruito l'iter dibattimentale relativo alla causa de qua - dando segnatamente conto delle motivazioni sottese all'adozione dei vari provvedimenti di rinvio, in particolare segnalando che il collegio giudicante, aveva in un caso dubbio, disposto visita fiscale nei confronti dell'imputato - il Presidente del Tribunale rilevava che oltre un anno e mezzo era stato perduto a causa dello stato di agitazione proclamato dagli avvocati sin dal 6 marzo 1995 con conseguente astensione degli stessi da tutte le udienze, fuorché quelle con imputati detenuti. Pertanto la Direzione dell'Organizzazione Giudiziaria ha escluso che, nelle vicende processuali di cui sopra, possano ravvisarsi ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati procedenti, atteso che l'adozione di uno o più provvedimenti di rinvio, se come nella fattispecie, ampiamente motivati o necessitati da circostanze oggettive, costituiscono legittimo esercizio dell'attività giurisdizionale, insindacabile in sede amministrativa nella misura in cui non si estrinsechi in atti abnormi o resi in macroscopica violazione di legge ovvero finalizzati al perseguimento di scopi estranei a quelli di giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CORTE DI APPELLO, ISPETTORI, PROCESSO PENALE, REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA, SEGRETARI COMUNALI, SINDACI DI COMUNI, TRIBUNALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
ROMA (ROMA+ LAZIO+), FROSINONE (FROSINONE+ LAZIO+), TREVI NEL LAZIO (FROSINONE+ LAZIO+)