Primo firmatario: Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI Data firma: 03/10/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
MISTO
10/03/1996
MISTO
10/03/1996
MISTO
10/03/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
10/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/03/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
10/03/1996
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
10/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/03/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
10/03/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
10/03/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
10/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/03/1996
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
10/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
10/03/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
10/03/1996
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 03/10/1996
SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 29/10/1996
Ai Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che: a Brescia trenta bambini serbi, montenegrini e kossovari regolarmente scolarizzati erano stati espulsi, con ordinanza del Comune, da una cascina di Buffalora adibita a centro di accoglienza, in base all'irregolarità del soggiorno di parte dei loro genitori, ed erano quindi rimasti all'addiaccio; dopo la riapertura, da parte di numerose associazioni bresciane, delle porte murate dei locali, l'intervento della polizia ha condotto al fermo dei capifamiglia e ora si prospetta l'accompagnamento in frontiera di due montenegrini, profughi e disertori dall'esercito serbo e quindi in grave rischio in patria, e la consegna di altri dieci decreti di espulsione ad altrettanti profughi, tutti capifamiglia con figli, le cui mogli sono peraltro quasi tutte in possesso di soggiorno per motivi umanitari; analogamente, a Firenze un'ordinanza comunale ha condotto all'allontanamento dal territorio comunale ed alla dispersione di oltre cento profughi, molti dei quali bosniaci, a causa del mancato possesso da parte loro del permesso di soggiorno; l'impossibilità per molti profughi e sfollati di ottenere il permesso di soggiorno "per motivi umanitari" è conseguita in questi anni alla lentezza ed agli impacci burocratici nell'applicazione della legge n. 390 del 1992, con il forte ritardo della maggioranza delle questure e con l'esclusione, dettata attraverso semplici circolari, di chiunque fosse entrato in Italia prima della data convenzionale del giugno 1991, o fosse stato colpito da decreti di espulsione per irregolarità del soggiorno prima di aver potuto, appunto, regolarizzarsi; le condizioni di vita della grande maggioranza dei profughi, di cui solo il 5-10 ha ottenuto qualche forma di accoglienza o assistenza negli appositi centri del Triveneto o in alcuni comuni metropolitani, li hanno condotti in alcuni casi a commettere reati "di sopravvivenza" (dall'accattonaggio, solo di recente derubricato dalla Consulta, a piccoli reati contro il patrimonio), il che ha ulteriormente inibito l'accesso alla recente regolarizzazione per motivi di lavoro; questi motivi hanno condotto alla situazione assurda, accertata anche dal Consiglio italiano per i rifugiati nei censimenti effettuati in diverse città, per cui all'interno dello stesso nucleo familiare coesistono genitori e figli o coniugi o fratelli, divisi dal possesso o meno del permesso di soggiorno; ne consegue la difficoltà o impossibilità di impostare progetti di inserimento sociale, di accoglienza o di rimpatrio assistito, i quali non possono prescindere dalla dimensione familiare, e non individuale, dell'espatrio, e dunque la virtuale inapplicabilità, sia a livello nazionale che locale, delle pur positive previsioni della legge 390 e del recente decreto-legge applicativo n. 412 del 1996 -: se non ritengano di intervenire con la massima urgenza affinché a Brescia sia annullata la disposizione di accompagnamento alla frontiera dei due disertori montenegrini (tanto più che si ha notizia della recente fucilazione, dopo il rimpatrio, di un disertore dall'esercito serbo), e siano revocati, se già emessi, i decreti di espulsione a carico di capifamiglia con solidi legami familiari in Italia; se, più in generale, non ritengano indispensabile la revoca delle circolari citate, emesse dal ministero dell'interno nel 93, e l'emissione di nuove direttive che consentano il censimento e la regolarizzazione per motivi umanitari, in tutto il territorio nazionale, dei profughi e sfollati dall'ex Jugoslavia, e l'eventuale conversione dei permessi già posseduti in permessi di soggiorno ad altro titolo, in presenza di situazioni di inserimento sociale e lavorativo in Italia; se in ogni caso non ritengano che, considerata la dimensione prevalentemente familiare dell'espatrio dall'ex Jugoslavia prima, durante e dopo la guerra civile e l'irrinunciabilità del principio di coesione familiare, non sia opportuno disporre nell'immediato affinché le misure di accoglienza e le provvidenze in loro favore, sia da parte del governo che degli enti locali, riguardino l'intera famiglia della quale almeno uno dei componenti sia stato riconosciuto come profugo, sfollato o disertore. (4-03865)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ESPULSIONE DI STRANIERI, PERMESSO DI SOGGIORNO, PROFUGHI E RIFUGIATI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
SERBIA, KOSOVO, IUGOSLAVIA, BRESCIA (BRESCIA+ LOMBARDIA+), MONTENEGRO, DECRETO LEGGE 1996 0412, L 1990 0390