ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03326

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 54 del 18/09/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: CCD-CDU
Data firma: 18/09/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996
CCD-CDU 09/18/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
  • MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA) delegato in data 01/10/1996
Stato iter:
30/09/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/1997
MINISTRO - (MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA))
Fasi iter:

PRESENTATO IL 18/09/1996

INTERLOCUTORIO IL 01/10/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 07/08/1997

ITER CONCLUSO IL 30/09/1997

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere -
premesso che:
la legge n. 833 del 1978 ha ravvisato nelle funzioni medico
legali una precipua competenza in ambito pubblico;
l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha previsto
l'applicazione ai medici previdenziali dipendenti dell'INPS e
dell'INAIL degli istituti normativi propri dei medici dipendenti
del servizio sanitario nazionale;
sono intervenute ulteriori norme relative ai medici del
servizio sanitario nazionale con i decreti legislativi n. 502 del
1992 e n. 517 del 1993;
sono in fase di conclusione i rinnovi contrattuali in sede
Aran, e in particolare quelli dell'area dirigenziale del comparto
enti pubblici non economici;
risulta agli interroganti che in sede Aran si sostiene che
tramite lo strumento dell'accordo contrattuale, sia possibile
l'abolizione di specifiche norme di legge, quale, ad esempio,
l'articolo 13 sopracitato, peraltro mai abrogate dal Parlamento;
esisterebbero quindi irregolarità nell'operato dell'Aran
che, quale ente sussidiario delle amministrazioni, non può in
alcun modo arrogarsi prerogative non proprie, andando a
pregiudicare legittimi interessi di migliaia di lavoratori;
peraltro la norma in oggetto fu approvata dal Parlamento in
risposta ad esigenze tuttora vigenti, di garanzia ed efficienza e
a tutela di sostituzioni previdenziali pubbliche preposte
all'accertamento delle invalidità -:
quali interventi urgentissimi intendano adottare per
cercare di riportare la azione di definizione contrattuale
dell'Aran nella sua giusta sfera di competenza, che non può
consistere nella definizione dell'efficacia di generali norme di
legge.
(4-03326)
In risposta ai quesiti posti dall'on.le
interrogante va in primo luogo precisato che la c.d.
privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con la legge 23
ottobre 1992, n. 421 e con il decreto legislativo 29 febbraio
1993, n. 29 e successive modifiche, è caratterizzata
fondamentalmente dalla "contrattualizzazione" del rapporto di
lavoro pubblico, che il predetto decreto attua rimettendo
un'ampia area della disciplina dello stato giuridico e del
trattamento economico dei dipendenti pubblici alle pattuizioni
tra l'ARAN e la parte sindacale e restringendo notevolmente le
materie riservate alla legge (tra queste, l'organizzazione, il
reclutamento del personale, la responsabilità ed incompatibilità
ed i diritti di libertà del lavoratore).
Con il D.Lvo. n. 29 del 1993 è stata in particolare inserita
tra le materie affidate al confronto tra le parti quella -
precedentemente definita con legge - del trattamento economico e
normativo, con la riserva che solo per le materie non contemplate
nel contratto continuassero a restare in vigore le leggi
preesistenti, comunque, ai sensi dell'articolo 72 del predetto
D.Lvo, rese inefficaci al termine della seconda tornata
contrattuale.
I contratti collettivi sono stipulati, ai sensi dell'articolo
45 del D. Lvo 29/93, per comparti comprendenti settori omogenei o
affini, con una autonoma area di contrattazione per il personale
dirigenziale (articolo 46 D.Lvo 29/93).
Nel caso di specie, va precisato che il personale di cui
all'interrogazione fa parte del comparto degli Enti pubblici non
economici il cui Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
riunisce nella medesima area di contrattazione la dirigenza e le
specifiche tipologie professionali.
Il Contratto del comparto attualmente in vigore, stipulato in
via definitiva l'11 ottobre 1996, a seguito dell'autorizzazione
alla sottoscrizione approvata dal Consiglio dei Ministri in data
12 settembre 1996, secondo le procedure previste dall'articolo
51, comma 1, del citato d.lg.vo 29/93, ha come destinatari anche
i medici legali degli enti previdenziali, coerentemente con gli
atti e le direttive con cui il Governo ha definito gli
interlocutori dell'ARAN nella negoziazione.
Il C.C.N.L. del suddetto comparto, pubblicato nella G.U. del
4 novembre 1996, n. 187, nel disciplinare in via transitoria il
trattamento giuridico ed economico del personale medico e
veterinario (articolo 94) ha rinviato ad un successivo accordo
tra le parti la definizione di una specifica disciplina che
regolamenti compiutamente il rapporto di lavoro di dette figure
professionali, con espresso riferimento alla disciplina
contrattuale dell'area medica del Servizio Sanitario Nazionale ed
ai decreti legislativi nn. 502/93 e 517/94, che costituiscono il
fondamento, nel rispetto delle esigenze organizzative e
funzionali, degli enti interessati.
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 94 del CCNL,
in data 23 gennaio 1997 è stato siglato un accordo fra le parti,
attualmente alla registrazione della CdC, che prevede
l'inquadramento di assistenti ed aiuti nel I livello dirigenziale
e dei primari nel II livello dirigenziale.
Nella sostanza, occorre evidenziare che - secondo
l'impostazione seguita dall'ARAN nel sistema del d.lg.vo 29/93 -
il mantenimento dell'equilibrio tra i trattamenti giuridici ed
economici dei medici previdenziali e quello dei medici del
S.S.N., finora assicurato attraverso il rinvio di cui
all'articolo 13 della legge n. 222/84, risulta garantito anche
mediante l'utilizzazione della contrattazione collettiva
nazionale di comparto, unico strumento istituzionale idoneo a
disciplinare gli interessi del personale appartenente alla
pubblica amministrazione, com'è stato riconosciuto dal
Dipartimento della funzione pubblica e dalla Corte dei Conti.
Per quanto sopra detto, gli obiettivi ed i contenuti
dell'articolo 13 della legge n. 222/84 - la cui disapplicazione
non è affatto disposta dall'articolo 96 del contratto - si stanno
realizzando proprio con l'attuazione del già citato articolo 94
del C.C.N.L. dell'11 ottobre 1996.
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ABROGAZIONE DI NORME, CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO, MEDICI, MEDICINA LEGALE, SINDACATI NEL PUBBLICO IMPIEGO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1978 0833, DL 1992 0502, DL 1993 0517, AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE, AMMINISTRAZIONI ( ARAN ), L 1984 0222