ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 47 del 08/08/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
Data firma: 08/08/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI 08/08/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 08/08/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI 08/08/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  • MINISTERO DELLA SANITA'
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Stato iter:
27/07/1998
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/1998
MINISTRO - (MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 08/08/1996

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 11/02/1997

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 16/07/1998

ITER CONCLUSO IL 27/07/1998

Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e
ricerca scientifica, della sanità e di grazia e giustizia. - Per
sapere - premesso che:
la procura regionale della Corte dei conti del Lazio ha
rinviato a giudizio in data 7 giugno 1996 il rettore
dell'università La Sapienza di Roma ingegner Giorgio Tecce, per
"illecita determinazione indennità ex articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761 del 1979", con trentasette
coimputati, ovvero tutti gli organi collegiali dell'università
"La Sapienza";"
tale questione, relativa all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è stata già posta
all'attenzione più volte da alcuni parlamentari ai precedenti
ministri, chiedendo un'interpretazione autentica di tale
articolo, senza ottenere soluzione -:
quali provvedimenti si intendano prendere affiché il
personale, che non solo in assoluta buona fede, ma in assoluta
ottemperanza del decreto rettorale del 12 aprile 1994, acquisito
al registro dei decreti n. 3 del settore V divisione VI -
ripartizione II personale al n. 0001 in data 14 aprile 1994, ha
ricevuto tali somme, non debba subire oggi il gravissimo danno
economico di massicci rimborsi, al fine di sanare un grave
dissesto che certamente non ha avuto responsabilità alcuna a
provocare;
se non si ritenga opportuno trovare rapida soluzione al
problema, che salvaguardi i lavoratori tutti non solo dalla
restituzione delle somme ricevute, ma anche dai diritti acquisiti
anche ai fini pensionistici, attraverso un provvedimento
legislativo che definisca la corretta interpretazione
dell'articolo 31.
(4-02913)
In relazione all'interrogazione, di cui
all'oggetto, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
761 del 79 (che prevede la così detta "indennità De Maria") è
stato ed è oggetto di rilevante contenzioso che si è risolto, con
alterne vicende, dando in tal modo occasione alla giurisprudenza
amministrativa di valutare i limiti e la portata della sua
applicabilità.
Tale contenzioso si è instaurato non solo nell'ambito dei
rapporti fra dipendenti dell'università e la propria
amministrazione ma, anche e soprattutto, fra le Università e le
Regioni e ha interessato l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", ma anche altre Università ove il proprio personale
presta servizio presso i Policlinici e le Cliniche universitarie.
L'Ateneo "La Sapienza", nella seduta del Consiglio di
Amministrazione dell'11.1.1989, decise di erogare detta indennità
- a decorrere dall'1.1.1989 - nella misura derivante dalla
comparazione dei trattamenti economici complessivi del personale
universitario e ospedaliero composti dallo stipendio e dalle
altre indennità fisse e costanti, purché utili ai fini
pensionistici.
Tale posizione fu mantenuta, nonostante che il Consiglio di
Stato, con parere n. 965 dell'11.10.1989, avesse affermato che
"al fine di evitare una disparità di trattamento ritenuto
ingiustificato dal legislatore occorre raffrontare, per
determinare l'ammontare dell'indennità perequatrice, l'insieme
degli assegni fissi e ricorrenti che abbiano natura stipendiale o
indennitaria, corrisposti con carattere di generalità e spettanti
a titolo corrispettivo, della prestazione nascente dal rapporto
di pubblico impiego", non rilevando, ai fini in esame, la natura
pensionabile o meno di tali assegni.
Tale comportamento è stato perpetuato fino a tutto il
31.12.1994.
Dall'1.1.1995 l'Azienda Policlinico Umberto I, ha provveduto
all'erogazione dell'indennità predetta, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Stato con il parere n. 233 del 1.3.95.
Successivamente, su tale argomento è intervenuto il Collegio
dei Sindaci dell'Ateneo che ha ritenuto opportuno che
l'Università dovesse provvedere con immediatezza all'azione di
recupero delle somme erogate al personale conformemente ai
criteri espressi nei pareri del detto Consesso.
Ciò stante anche il fatto che comunque i dipendenti
interessati erano stati avvertiti, a suo tempo, che l'erogazione
delle somme a titolo di indennità avveniva sotto condizione di
ripetibilità a definizione della vertenza.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, preso atto del
predetto parere del Collegio dei Sindaci, ha deliberato di
procedere in tal senso (l'11.7.95 e il 12.9.95).
L'avvio del procedimento è stato comunicato al personale con
nota del 17.12.1996.
Avverso tale comunicazione gran parte dei dipendenti ha
presentato ricorso al TAR chiedendo ed ottenendo la sospensiva
del procedimento di recupero.
Il TAR non si è comunque, sino ad oggi, pronunciato in
merito. Né l'Università ha ancora iniziato il recupero delle
somme nei confronti del personale che non ha chiesto l'esecuzione
dell'ordinanza di sospensiva del procedimento medesimo.
Alla luce di quanto sopra mi riservo di verificare se sia
possibile una "interpretazione autentica" della norma in
questione (articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 761/79), così come richiesto dall'Onorevole
interrogante; ma soprattutto di individuare quale strumento sia
utile a tal fine e quale efficacia vincolante la detta
interpretazione possa avere, tenuto conto dei pareri del
Consiglio di Stato, rispettivamente dell'11.10.89 n. 965 e
dell'1.3.95, n. 233, volti a riconoscere in senso restrittivo la
detta indennità e tenuto conto altresì della oscillante
giurisprudenza amministrativa in materia.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica: Luigi Berlinguer.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
INDAGINI GIUDIZIARIE, INDENNITA' SPECIALI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, PERSONALE DELL' UNIVERSITA', RETTORI E VICE RETTORI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

UNIVERSITA' DI ROMA, ROMA (ROMA+ LAZIO+), DPR 1979 0761