Primo firmatario: Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI Data firma: 08/08/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
08/08/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
08/08/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
08/08/1996
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
MINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Stato iter:
27/07/1998
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
16/07/1998
MINISTRO - (MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 08/08/1996
SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 11/02/1997
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 16/07/1998
ITER CONCLUSO IL 27/07/1998
Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica, della sanità e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la procura regionale della Corte dei conti del Lazio ha rinviato a giudizio in data 7 giugno 1996 il rettore dell'università La Sapienza di Roma ingegner Giorgio Tecce, per "illecita determinazione indennità ex articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979", con trentasette coimputati, ovvero tutti gli organi collegiali dell'università "La Sapienza";" tale questione, relativa all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è stata già posta all'attenzione più volte da alcuni parlamentari ai precedenti ministri, chiedendo un'interpretazione autentica di tale articolo, senza ottenere soluzione -: quali provvedimenti si intendano prendere affiché il personale, che non solo in assoluta buona fede, ma in assoluta ottemperanza del decreto rettorale del 12 aprile 1994, acquisito al registro dei decreti n. 3 del settore V divisione VI - ripartizione II personale al n. 0001 in data 14 aprile 1994, ha ricevuto tali somme, non debba subire oggi il gravissimo danno economico di massicci rimborsi, al fine di sanare un grave dissesto che certamente non ha avuto responsabilità alcuna a provocare; se non si ritenga opportuno trovare rapida soluzione al problema, che salvaguardi i lavoratori tutti non solo dalla restituzione delle somme ricevute, ma anche dai diritti acquisiti anche ai fini pensionistici, attraverso un provvedimento legislativo che definisca la corretta interpretazione dell'articolo 31. (4-02913)
In relazione all'interrogazione, di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 79 (che prevede la così detta "indennità De Maria") è stato ed è oggetto di rilevante contenzioso che si è risolto, con alterne vicende, dando in tal modo occasione alla giurisprudenza amministrativa di valutare i limiti e la portata della sua applicabilità. Tale contenzioso si è instaurato non solo nell'ambito dei rapporti fra dipendenti dell'università e la propria amministrazione ma, anche e soprattutto, fra le Università e le Regioni e ha interessato l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ma anche altre Università ove il proprio personale presta servizio presso i Policlinici e le Cliniche universitarie. L'Ateneo "La Sapienza", nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11.1.1989, decise di erogare detta indennità - a decorrere dall'1.1.1989 - nella misura derivante dalla comparazione dei trattamenti economici complessivi del personale universitario e ospedaliero composti dallo stipendio e dalle altre indennità fisse e costanti, purché utili ai fini pensionistici. Tale posizione fu mantenuta, nonostante che il Consiglio di Stato, con parere n. 965 dell'11.10.1989, avesse affermato che "al fine di evitare una disparità di trattamento ritenuto ingiustificato dal legislatore occorre raffrontare, per determinare l'ammontare dell'indennità perequatrice, l'insieme degli assegni fissi e ricorrenti che abbiano natura stipendiale o indennitaria, corrisposti con carattere di generalità e spettanti a titolo corrispettivo, della prestazione nascente dal rapporto di pubblico impiego", non rilevando, ai fini in esame, la natura pensionabile o meno di tali assegni. Tale comportamento è stato perpetuato fino a tutto il 31.12.1994. Dall'1.1.1995 l'Azienda Policlinico Umberto I, ha provveduto all'erogazione dell'indennità predetta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Stato con il parere n. 233 del 1.3.95. Successivamente, su tale argomento è intervenuto il Collegio dei Sindaci dell'Ateneo che ha ritenuto opportuno che l'Università dovesse provvedere con immediatezza all'azione di recupero delle somme erogate al personale conformemente ai criteri espressi nei pareri del detto Consesso. Ciò stante anche il fatto che comunque i dipendenti interessati erano stati avvertiti, a suo tempo, che l'erogazione delle somme a titolo di indennità avveniva sotto condizione di ripetibilità a definizione della vertenza. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, preso atto del predetto parere del Collegio dei Sindaci, ha deliberato di procedere in tal senso (l'11.7.95 e il 12.9.95). L'avvio del procedimento è stato comunicato al personale con nota del 17.12.1996. Avverso tale comunicazione gran parte dei dipendenti ha presentato ricorso al TAR chiedendo ed ottenendo la sospensiva del procedimento di recupero. Il TAR non si è comunque, sino ad oggi, pronunciato in merito. Né l'Università ha ancora iniziato il recupero delle somme nei confronti del personale che non ha chiesto l'esecuzione dell'ordinanza di sospensiva del procedimento medesimo. Alla luce di quanto sopra mi riservo di verificare se sia possibile una "interpretazione autentica" della norma in questione (articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79), così come richiesto dall'Onorevole interrogante; ma soprattutto di individuare quale strumento sia utile a tal fine e quale efficacia vincolante la detta interpretazione possa avere, tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato, rispettivamente dell'11.10.89 n. 965 e dell'1.3.95, n. 233, volti a riconoscere in senso restrittivo la detta indennità e tenuto conto altresì della oscillante giurisprudenza amministrativa in materia. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
INDAGINI GIUDIZIARIE, INDENNITA' SPECIALI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE, PERSONALE DELL' UNIVERSITA', RETTORI E VICE RETTORI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
UNIVERSITA' DI ROMA, ROMA (ROMA+ LAZIO+), DPR 1979 0761