ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02737

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 45 del 01/08/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
Data firma: 01/08/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 08/01/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Stato iter:
30/06/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/06/1997
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 01/08/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 10/06/1997

ITER CONCLUSO IL 30/06/1997

Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.
-Per sapere - premesso che:
con la legge n. 341 dell'8 agosto 1995, all'articolo 18,
comma 2, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 n. 218 e
successive modificazioni, è stata dichiarata applicabile agli
stabilimenti, ivi indicati, divenuti atti all'uso entro la data
del 31 dicembre 1993;
con la stessa legge n. 341 dell'8 agosto 1995, al medesimo
articolo, l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5 della
legge 1^ marzo 1986, è stata dichiarata applicabile alle imprese
costituite in forma societaria entro la suddetta data del 31
dicembre 1993, e l'agevolazione di cui all'articolo 14 comma 4
della legge 1^ marzo 1986 è stata dichiarata applicabile agli
utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993;
la formulazione di tale legge non ha tenuto conto delle
iniziative produttive che, pur inserite negli accordi di
programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1^ marzo
1986, per problemi tecnici di rifasatura degli accordi stessi non
sono state ancora realizzate (vedi, per esempio, l'accordo di
programma Val Basento che, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, e prorogato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
1992, al 30 giugno 1994, doveva essere attuato, come da decreto
del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 15
settembre 1994, al 30 aprile 1995;
peraltro, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito nella legge del 19 dicembre l992, n. 488,
all'articolo 3 aveva previsto che restavano ferme le disposizioni
della legge 1^ marzo 1986 n. 64 per gli interventi di
agevolazione alle attività produttive che, alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultassero
inseriti negli accordi di programma stipulati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 1^ marzo 1986, n. 64;
ne deriva la necessità di estendere le agevolazioni di cui
all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della
Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni,
ed all'articolo 14, comma 4 e 5 della legge 1^ marzo 1986, ai
soggetti che non hanno ancora realizzato gli stabilimenti, alle
imprese che si sono costituite in forma societaria dopo la data
del 31 dicembre 1993, nonché agli utili dichiarati dopo la
suddetta data, a condizione che le agevolazioni si riferiscano a
soggetti che hanno presentato domande di nuove iniziative
produttive, inserite negli accordi di programma stipulati ai
sensi dell'articolo 7 della legge 1^ marzo 1986 n. 64;
la mancata estensione di tali agevolazioni vanificherebbe
le finalità di reindustrializzazione delle aree depresse poste a
base della stipula degli accordi di programma, potendo rilevare
la defezione dell'investimento programmato da parte degli
operatori economici interessati;
sarebbe necessario diramare, di conseguenza, alla
competente direzione un chiaro indirizzo affinché riconosca alle
aziende della Valbasento le agevolazioni di cui trattasi,
acquisendo, se necessario, anche il parere del Consiglio di Stato
-:
quali iniziative intenda assumere il Governo per
riconoscere alle aziende interessate dall'accordo di programma
per Valbasento le agevolazioni di cui all'articolo 101 del testo
unico delle leggi sul Mezzogiorno.
(4-02737)
Si risponde alla interrogazione in oggetto,
concernente l'applicazione, in favore delle imprese rientranti
nell'accordo di programma della Val Basento delle agevolazioni
fiscali previste dall'articolo 101 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 e
dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge n. 64/1986, facendo
presente che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge
8 agosto 1995, n. 341, le agevolazioni di cui trattasi
risultano concedibili a condizione che i relativi stabilimenti
fossero "atti all'uso" alla data del 31 dicembre 1993.
Tanto premesso, si rileva che per nessuna delle imprese
interessate all'accordo tale condizione risulta essersi
realizzata con conseguente inoperatività delle norme
agevolative fiscali.
Il superamento di tale preclusione non potrebbe avvenire a
mezzo di istruzioni amministrative, richiedendo
necessariamente una modifica legislativa che cambi, in
direzione della auspicata estensione dell'agevolazione alle
imprese di cui trattasi, il disposto di cui al citato articolo
18, comma 2, della legge n. 341/1995.
La possibilità di tale modifica sarà peraltro oggetto di
valutazione da parte di questo Ministero, ai fini di una
eventuale iniziativa in tal senso.
Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la
programmazione economica: Macciotta.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA, CONTRIBUTI PUBBLICI, IMPRESE INDUSTRIALI, INTERVENTI IN AREE DEPRESSE, MEZZOGIORNO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1986 0064, L 1995 0341, L 1992 0488, DPR 1978 0218, DECRETO LEGGE 1992 0415, DECRETO LEGGE 1992 0363