Primo firmatario: Gruppo: LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA Data firma: 31/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
07/31/1996
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Stato iter:
19/05/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
07/04/1997
MINISTRO - (MINISTERO DELL'INTERNO)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 31/07/1996
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 07/04/1997
ITER CONCLUSO IL 19/05/1997
Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e navigazione. - Per sapere - premesso che: in data 15 giugno 1996 al responsabile dell'ufficio di polizia municipale del comune di Susegana (TV) è stato elevato verbale di contestazione da parte della sezione di Treviso della polizia postale per aver posto in esercizio un apparecchio radio-rice-trasmettitore in assenza di autorizzazione all'impiego (articolo 195/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973); in data 25 giugno 1996 veniva notificato verbale di sequestro amministrativo dell'intero apparato di rilevazione autovelox perché non omologato; l'omologazione è necessaria per garantire la veridicità di quanto fotografato dall'autovelox, la cui funzionalità potrebbe essere alterata da onde elettromagnetiche (ad esempio se è posizionato in prossimità di cavi elettrici ad alta tensione) -: se sia stata emanata ed inoltrata a tutti gli enti utilizzatori che a tutt'oggi si avvalgono illegalmente di tale apparecchiatura una circolare che ne vieti da subito l'utilizzo; se sia stata valutata l'ipotesi di aumentare il margine di tolleranza di questi strumenti di misurazione, attualmente fissato al 3 per cento, ciò che significa una tolleranza di 1,5 km/h a 50 km/h; a tale margine di tolleranza non corrisponde assolutamente un equivalente e logico margine operativo del conducente; se sia stata valutata l'ipotesi di aumentare il limite massimo di velocità su strade urbane. L'attuale limite risulta inadeguato e sconveniente rispetto alle reali condizioni di viabilità. L'utilizzo di tali rilevatori, spesso posti in corrispondenza a zone sottoposte a tali anacronistici limiti di velocità, in molti casi appare come un illegittimo sistema per contribuire alle entrate delle amministrazioni comunali. (4-02643)
La prefettura di Treviso, interessata a proposito dell'asserita irregolarità dell'apparecchiatura "autovelox" in dotazione alla polizia municinale di Susegana, ha disposto l'archiviazione della pratica, sulla base di una specifica precisazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, che ha riconosciuto la perdurante validità di una precedente omologazione. Tale omologazione, peraltro, non ha attinenza con l'efficacia probatoria del citato autovelox ai fini delle contestazioni previste dal Codice della strada, in quanto, per attestare tale efficacia, occorre una specifica approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che nel caso in questione era stata debitamente rilasciata. Quanto alle indicazioni propositive delle S.V On.li, debbo precisare che il ridotto margine di tolleranza richiesto alle apparecchiature "autovelox" è posto a garanzia della loro affidabilità e non riguarda il profilo rilevato dalle S.V On.li, concernente la rilevanza delle infrazioni più lievi, che il Codice della strada prende in considerazione per graduare la sanzione. Per quanto concerne, infine, la ricorrente questione della congruità o meno dei limiti di velocità nei centri urbani, la maggioranza degli esperti concorda, al momento, sulla opportunità di mantenere quelli attualmente in vigore. Il Ministro dell'interno: Napolitano.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
APPARECCHI RICETRASMITTENTI, AUTORIZZAZIONI, POLIZIA MUNICIPALE