ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02271

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 36 del 22/07/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: MISTO
Data firma: 22/07/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Stato iter:
09/10/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/09/1997
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 22/07/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 26/09/1997

ITER CONCLUSO IL 09/10/1997

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso
che:
gravi dichiarazioni sono state rese dalla dottoressa
Alessandra Lancellotti in merito alla inchiesta aperta dal dottor
Alessandro Chionna della procura di Biella, su presunti abusi
sessuali su minori esercitati da famigliari, genitori e non
(Maria Cristina la madre, Guido il padre, Alba la nonna, Attilio
il nonno), sottolineando la gravità di tali affermazioni sui
metodi tenuti dai magistrati e dai periti per raccogliere la
testimonianza dei bambini, metodi radicali e discutibili;
dopo tale trattamento dei testi-bambini, indotti a
ripugnanti descrizioni di atti innominabili, i quattro signori,
madre, padre, nonno e nonna, a distanza di poche ore, sotto choc
senza alcuna possibilità di replica o di dialogo con i bambini,
si sono tolti la vita, protestando la loro innocenza in alcune
lettere sconvolgenti, in cui sono denunciate le inaccettabili
pressioni psicologiche subìte e i metodi attraverso i pregiudizi
dell'accusa e l'orientamento colpevolista dei periti -:
se il Ministro Guardasigilli non intenda aprire un
procedimento disciplinare, eventualmente informando la
magistratura penale, nei confronti del dottor Alessandro Chionna,
che l'interrogante ritiene abbia integrato gli estremi dell'abuso
d'ufficio e dell'istigazione al suicidio.
(4-02271)
In riferimento all'interrogazione in oggetto, si segnala che,
come già rappresentato in risposta alla interrogazione in
Commissione n. 5-00274 dell'On. Landi, la vicenda giudiziaria in
questione presenta straordinaria delicatezza. Appare quindi utile
nuovamente esporne le fasi salienti.
In data 12 maggio 1995 B.D. madre del minore A. di anni 9,
con denuncia-querela indirizzata al Procuratore della Repubblica
di Vercelli riferiva che il figlio le aveva confidato di essere
stato ripetutamente oggetto di abusi sessuali ad opera del padre,
della zia e della nonna paterna.
Il predetto magistrato, dopo aver sentito al riguardo una
specialista in neuro psichiatria infantile, il 13 maggio 1995
trasmetteva gli atti per competenza territoriale alla Procura
della Repubblica di Biella.
In data 15 maggio 1995 il procedimento penale veniva
assegnato per le indagini al Sostituto Procuratore della
Repubblica dr. Alessandro Chionna il quale si avvaleva, a tal
fine, della collaborazione della dott.ssa Ariela Turchi, Vice
Commissario di P.S. in servizio presso la Questura di Biella,
nonché dell'assistente sociale Laura Cavallini, della Comunità
montana bassa Valle Cervo.
Le accuse inizialmente formulate dal minore, venivano
confermate dalla cuginetta L.D. di anni 6, e trovavano conforto
nella relazione della predetta assistente sociale e nelle
osservazioni psico-diagnostiche del servizio di neuro psichiatria
infantile di Vercelli.
Sulla base del pesante quadro indiziario venutosi a delineare
a seguito di tali primi accertamenti, il dott. Chionna riteneva
opportuno disporre in data 3 giugno 1995 il fermo dei tre
indagati, motivandolo con l'elevatissimo pericolo di recidiva nei
fatti delittuosi e di inquinamento probatorio in considerazione
della delicatezza delle indagini, nonché con il fondato timore
che gli indagati stessi, attesa la gravità dell'accusa potessero
darsi alla fuga. In data 5 giugno 1995 il P.M. procedeva
all'interrogatorio del padre del minore A.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Biella, dopo aver
interrogato gli indagati, in data 7 giugno 1995 pur definendolo
"serio" riteneva che il quadro indiziario emerso non concretasse
ancora il requisito della gravità di cui all'articolo 273 c.p.p.
e, soprattutto, che nella specie non sussistesse il pericolo di
fuga, presupposto del provvedimento di fermo.
Nel corso delle ulteriori indagini venivano sentite numerose
persone, ed in particolare il minore A.
In data 6 giugno 1995 veniva disposta consulenza
medico-legale sui due minori parti offese, consulenza espletata
dalla dott.ssa Giolito di Torino che così concludeva: "i segni
ritrovati su A. non sono specifici per abuso sessuale pur essendo
compatibili anche con tale diagnosi". In relazione a L. lo stesso
consulente riferiva: "... il profilo dell'imene liscio
arrotondato e con bordi sottili è compatibile con la penetrazione
ripetuta nel tempo, del dito di una persona adulta. Non posso
escludere né provare la penetrazione del pene".
In data 9 luglio 1995 veniva depositata altra consulenza
tecnica sulla personalità dei due minori, espletata da due
specialisti della materia, nonché responsabili del Centro Studi
"Hansel e Gretel" di Torino specializzato nel trattamento di
abusi sessuali su minori. Le conclusioni della predetta
consulenza tecnica sono state inviate in fotocopia dalla Autorità
giudiziaria. Da esse si evince che ad avviso dei ct del P.M., il
minore A. era attendibile sui rapporti incestuosi riferiti; che
il minore e la minore L. erano certamente stati oggetto di abuso
sessuale intrafamiliare; che i rapporti incestuosi e gli abusi
avevano avuto una durata prolungata e che doveva escludersi che
le dichiarazioni dei minori fossero state ispirate o istigate
dalla madre del minore A.
Il Tribunale per i Minorenni di Torino, informato al riguardo
e ritenendo seri e non privi di consistenza gli indizi emersi a
carico degli indagati, con provvedimento del 29 maggio 1996
disponeva l'allontanamento della madre della piccola L. ed il
ricovero della medesima all'istituto "Casa dei Bimbi" di Torino
per essere ivi seguita da esperti neuro psichiatri ed assistenti
sociali, limitando gli incontri della madre con la figlia e
disponendo che gli stessi avvenissero in presenza di una
psicologa dell'istituto.
Con lo stesso provvedimento il Tribunale predetto affidava
alla madre il minore A. sospendendo gli incontri di costui con il
padre.
I provvedimento sopra citati, non sono stati in seguito
modificati o revocati.
In data 5 dicembre 1995 gli indagati, tramite i loro
difensori, chiedevano al dott. Chionna di essere sentiti ai sensi
dell'articolo 374 c.p.p.: la data dell'interrogatorio veniva
fissata per il 15 gennaio 1996 e comunicata ai difensori degli
imputati con lettera del 13 dicembre 1995.
L'interrogatorio, però, non aveva luogo in quanto gli
indagati stessi vi rinunciavano.
Concluse le indagini, in data 19 febbraio 1996 il P.M. dott.
Chionna inoltrava al GIP richiesta di rinvio a giudizio di 4
imputati R.A. e F.A., nonni del minore F.A.; del padre F.G. e
della zia del predetto F.M.C.
Su richiesta dei predetti imputati, presentata in data 14
marzo 1996, il G.I.P. presso il Tribunale di Biella il giorno
successivo emetteva decreto di giudizio immediato.
In data 31 maggio 1996 aveva inizio il processo, che veniva
celebrato a porte chiuse, al quale partecipavano tutti gli
imputati.
Il 5 giugno 1996 venivano sentiti i bambini coinvolti nella
dolorosa vicenda ed entrambi confermavano e precisavano ancor più
dettagliatamente le accuse formulate a carico dei rispettivi
genitori e dei nonni nel corso delle indagini preliminari.
L'audizione "protetta" dei minori si svolgeva negli Uffici
della USL di Cossato e le domande, poste dalle parti al
Presidente, venivano da costui trasmesse a mezzo citofono interno
ad una neuropsichiatrica infantile nominata per l'occasione
ausiliaria del Giudice, - che, a sua volta, le riformulava e le
poneva direttamente ai bambini.
Purtroppo nella notte fra il 5 ed il 6 giugno 1996 gli
imputati si suicidavano prima ancora che fosse terminata la
assunzione delle prove indicate dal P.M.
Il Tribunale di Biella in data 6 giugno 1996 dichiarava non
doversi procedere nei confronti dei quattro imputati per morte
degli stessi, dando atto che non sussistevano le condizioni per
l'adozione di una pronunzia assolutoria nel merito. La pronunzia
reca una dettagliata analisi della delicata vicenda processuale.
Tra l'altro, si dà atto che le conclusioni della consulenza
disposta dal P.M. riportano che "la personalità di A. evidenzia
palesemente sintomi e problematiche conseguenti ad un abuso
sessuale".
In tale situazione, non vi sono elementi obiettivi per
ritenere che nello svolgimento delle indagini siano state omesse
le cautele suggerite dalla delicatezza della materia.
D'altra parte la persona citata nell'atto ispettivo non ha
assunto alcuna veste nel processo, sicché non può ritenersi che
abbia elementi di valutazione diversi da quelli sopra riferiti.
Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
INDAGINI GIUDIZIARIE, MAGISTRATI, MINORI, REATI SESSUALI, TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

BIELLA (BIELLA+ PIEMONTE+)