ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01880

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 31 del 11/07/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: CCD-CDU
Data firma: 11/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CCD-CDU 07/11/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Stato iter:
26/11/1996
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/1996
MINISTRO - (MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 11/07/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 06/11/1996

ITER CONCLUSO IL 26/11/1996

Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso
che:
la circolare ministeriale n. 218 del 1996 si è tradotta in
un dispositivo che danneggia i geologi, un quanto ne ignora le
competenze professionali consentendo ai progettisti di effettuare
indagini geotecniche che la legge e sentenze del Consiglio di
Stato affidano ai geologi, con grave pregiudizio per l'autonomia
dell'atto professionale, per la trasparenza delle operazioni e
per la economicità dei risultati da raggiungere;
con le scelte operate dal Ministro Baratta si è
privilegiata la figura dell'ingegnere e del progettista,
mortificando le competenze del geologo, unica figura
professionale in grado di fornire adeguate soluzioni ai gravi
problemi di dissesto del territorio nazionale -:
se non ritenga di intervenire per modificare la circolare
n. 218 alla luce delle normative vigenti che regolamentano la
professione di geologo e alla luce della sentenza del Consiglio
di stato n. 701/1995, che riconoscono al geologo la competenza
in materia di relazioni geotecniche;
se non ritenga di riconoscere al geologo la direzione dei
lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce, in base alle normative di legge;
se non ritenga infine che le indagini geologiche e
geotecniche previste dalla legge n. 109 del 1994 siano eseguite
in forma autonoma, con rapporto diretto tra affidatario e
professionista geologo e sia eliminata in tali indagini la
possibilità del subappalto.
(4-01880)
In relazione all'interrogazione in oggetto,
riguardante le competenze dei geologi in materia geotecnica, si
rappresenta quanto segue.
Gli interroganti si riferiscono al contenuto della circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici n. 218/24/3 del 9.1.96 avente
per oggetto "istruzioni applicative per la redazione della
relazione geologica e della relazione geotecnica" con chiarimenti
e precisazioni necessari per la corretta realizzazione delle
opere disciplinate dalla legge 2.2.74 n. 64.
Si premette che la circolare in questione si conforma ai
pareri emessi in materia dall'Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993
e successivamente nell'adunanza generale del Consiglio di Stato
del 2 giugno 1994.
Le indicazioni in essa contenute, in ordine all'attività di
progettazione e di direzione lavori, rispondono, inoltre, alle
disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di
appalto di opere pubbliche.
Ciò premesso si segnala che:
1) l'interrogazione in oggetto afferma che la citata
circolare danneggia professionalmente i geologi, relegandoli in
ruolo subalterno rispetto ai progettisti. Tale affermazione non
tiene nessun conto del fatto che è invece acclarata la competenza
esclusiva del geologo in merito alla relazione geologica (in
tutti i casi in cui essa è richiesta dal decreto ministeriale
11.3.88).
Inoltre, la circolare non esclude affatto che il geologo
possa apportare il proprio contributo allo studio geotecnico,
come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del
2 giugno 1994.
2) gli interroganti ritengono poi che la sentenza della V
sezione del Consiglio di Stato n. 701/95 possa superare nei fatti
la sentenza resa in adunanza generale dallo stesso consesso,
poiché attribuirebbe ai geologi anche la competenza in materia di
relazioni geotecniche, prima non riconosciuta.
Si osserva al riguardo che la sentenza n. 701/95 si riferisce
al singolo caso e non ha valenza di carattere generale,
riconoscibile, invece, nella sentenza del giugno 1994, come anche
ha riconosciuto il TAR del Lazio con ordinanza dell'8.5.96.
3) quanto alla possibilità di riconoscere al geologolo
"direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche
sui terreni e sulle rocce" è da sottolineare che le indagini in
sito ed in laboratorio che corredano la relazione geotecnica
(secondo quanto previsto al penultimo capoverso del punto B.5.
del decreto ministeriale 11.3.88) non possono considerarsi a sé
stanti nel contesto della relazione geotecnica stessa, in quanto
rispondenti ad una assoluta esigenza di unitarietà demandata,
come già precisato, alla responsabilità del progettista.
4) per quanto concerne, infine, la possibilità che le
indagini geotecniche siano eseguite in forma autonoma "con
rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo" è da
rammentare che le indagini geotecniche si differenziano da quelle
geologiche e formano parte integrante della relazione geotecnica.
Si ribadisce infine che la relazione geotecnica non è
limitata a semplici fini geognostici (cioè alla conoscenza dei
terreni) ma è mirata a definire le caratteristiche meccaniche di
questi, in relazione alle strutture che su di essi insistono.
La materia geotecnica, in estrema sintesi, riguarda più
compiutamente l'insieme terreno-struttura in elevazione e non puo
che ricadere nella piena responsabilità del progettista, come è
infatti riconosciuto dal Consiglio di Stato nonché dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane:
Di Pietro.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
COMPETENZA, GEOLOGI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1994 0109