ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01842

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 29 del 10/07/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO
Data firma: 10/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 07/10/1996
POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO 07/10/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO delegato in data 18/07/1996
Stato iter:
07/07/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/06/1997
MINISTRO - (MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 10/07/1996

INTERLOCUTORIO IL 18/07/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 16/06/1997

ITER CONCLUSO IL 07/07/1997

Al presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere -
premesso che:
per effetto del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge
8 agosto 1994, n. 491, la gestione delle aree e degli impianti
realizzati ai sensi della legge n. 2l9 del 1981, prima emanata
direttamente dai ministeri competenti, è stata trasferita ai
consorzi industriali di Avellino, Potenza e Salerno;
con il trasferimento delle funzioni non è, purtroppo,
avvenuto un contemporaneo trasferimento delle risorse finanziarie
necessarie per il loro compiuto svolgimento;
non essendo completato il processo di industrializzazione
programmato, gli oneri per l'erogazione dei servizi non possono
essere sopportati dalle sole imprese insediate e funzionanti pur
gravate già della loro maggiore quantità;
i consorzi industriali obbligati, comunque, a provvedere,
hanno fatto ricorso ad ingenti anticipazioni ed ora non sono più
in condizioni di andare avanti;
è stato sottoscritto un protocollo d'intesa presso il
comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
della presidenza del Consiglio dei ministri;
il ministero dell'industria ha manifestato la volontà di
provvedere a risolvere la questione, riconoscendo la validità
delle richieste delle regioni, dei consorzi industriali e delle
imprese;
sono stati presentati disegni di legge (a firma dei
deputati Coviello e Pittella) e si sono svolti numerosi incontri
per iniziativa della regione Basilicata e dei parlamentari
tendenti a dare una soluzione al problema;
i consorzi hanno preannunziato la sospensione dei servizi,
con diffida al Ministero dell'industria per le responsabilità;
vi è uno stato di emergenza latente;
tutti ritengono si debba varare un normativa apposita che
colmi il "vuoto" lasciato nella legge n. 49 del 1994;
al riguardo è stato predisposto il seguente testo in vista
dell'emanazione di un apposito decreto o come possibile testo
emendativo: 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono trasferiti in proprietà alle regioni
Basilicata e Campania le opere infrastrutturali e gli impianti
realizzati nelle aree industriali ai sensi dell'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219. 2. In attuazione dell'articolo 5,
commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e per assicurare la
continuità per un triennio della gestione e manutenzione delle
aree industriali di cui all'articolo 1 realizzate dallo Stato, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna
alle regioni Basilicata e Campania un importo pari a lire trenta
miliardi per un triennio quale contributo per oneri di gestione e
manutenzione. Tali fondi sono attinti dalle somme rese
disponibili dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dal successivo
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 -:
quali iniziative legislative intenda assumere il Governo
per fronteggiare l'emergenza;
se intenda risolvere la questione, più rapidamente, con
provvedimento amministrativo.
(4-01842)
Si risponde su delega della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Si rende noto che il contenuto del testo emendativo proposto
dall'On.le interrogante è stato recepito con l'articolo 5 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante
interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni
sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio
1992, n. 210.
Detto articolo 5, concernente trasferimento di opere
infrastrutturali ed impianti alle Regioni, così recita:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e
Campania le aree industriali nonché gli impianti e le opere
infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
2. Per il completamento degli insediamenti produttivi e per
la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei
consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a
norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991,
n. 3l7 e successive modificazioni.
3. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo
5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 valutato in 10
miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa
fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341".
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Bersani.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
AREE INDUSTRIALI, CONSORZI, CONTRIBUTI PUBBLICI, IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, IMPIANTI E MEZZI INDUSTRIALI, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1981 0219, L 1992 0032, L 1995 0104, L 1993 0493, SALERNO (SALERNO+ CAMPANIA+), POTENZA (POTENZA+ BASILICATA+), AVELLINO (AVELLINO+ CAMPANIA+), DECRETO LEGGE 1994 0491, DECRETO LEGGE 1995 0032, DECRETO LEGGE 1993 0398