Primo firmatario: Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI Data firma: 09/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
MISTO
07/09/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
07/09/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
07/09/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
07/09/1996
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI
07/09/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
07/09/1996
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LA FUNZIONE PUBBLICA)
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA delegato in data 08/06/1998
Stato iter:
08/06/1998
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
08/06/1998
MINISTRO - (MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 09/07/1996
INTERLOCUTORIO IL 08/06/1998
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 08/06/1998
ITER CONCLUSO IL 08/06/1998
Ai Ministri della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica e affari regionali. - Per sapere - premesso che: nel 1988, l'Università di Roma "La Sapienza", per sopperire alle gravi carenze di organico del personale medico addetto ai reparti di emergenza, accettazione e pronto soccorso del policlinico Umberto I, si avvaleva di personale medico specializzato con contratto trimestrale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 276/71, n. 74; nell'ottobre del 1990, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 1989, emanato in attuazione della legge n. 554 del 29 dicembre 1988 e previa autorizzazione del Ministero della funzione pubblica, trasmessa con telemessaggio n. 437 del maggio 1989, sono state espletate tutte le misure concorsuali (concorso pubblico per titoli ed esami) per l'assunzione di ottanta assistenti medici con contratto annuale, previo finanziamento regionale; nel 1991, in seguito alla rinuncia di dieci annualisti, venivano riaperti i termini per l'assunzione di altrettanti medici specialisti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 276/71, n. 74; nel 1992, permanendo la carenza del personale medico, il rettore dell'università chiede ed ottiene una ordinanza prefettizia che, in deroga a quanto stabilito dalla legge 554 del 29 dicembre 1988, permette di mantenere in servizio per un ulteriore anno il personale precario: ordinanza che viene preceduta dal parere favorevole del Ministro della funzione pubblica, che sollecita tuttavia un provvedimento per la normalizzazione dei rapporti di lavoro; nel luglio 1993 - col decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito in legge n. 236 del 19 luglio 1993 - si permette alle amministrazioni pubbliche che hanno in servizio personale precario ai sensi della legge n. 554 del 1988, di bandire concorsi riservati per soli titoli, per assumere in via definitiva il personale con contratto a tempo determinato; sempre nel 1993, in ottobre, l'amministrazione dell'università ritiene di non potere applicare tale decreto per alcune difficoltà tecniche e sollecita il prefetto ad emettere una nuova ordinanza per la proroga dei rapporti di lavoro in oggetto e per la stipula di altri contratti trimestrali; contemporaneamente, viene interessato il Ministero della funzione pubblica per avere un parere circa l'applicabilità della legge n. 236 del 1993 ai medici precari del policlinico Umberto I; ma detto ministero, nonostante i ripetuti solleciti, non si è a tutt'oggi espresso; sulla base del decreto-legge n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, il rettore converte i contratti trimestrali ancora in vigore in contratti annuali senza espletamento di concorsi; dal 22 febbraio al 21 dicembre 1995 permangono in servizio 114 medici specialisti, contrattisti con la qualifica di assistente medico, destinati ai reparti di emergenza; allo scadere di questo contratto, in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 40 del 21 febbraio 1995, lo stesso è stato rinnovato per un ulteriore anno; il 21 giugno 1995, prima della scadenza naturale del contratto in corso, il decreto-legge n. 120 del 1995 viene convertito nella legge n. 236 del 1995, che rinnova ulteriormente il contratto per un periodo di due anni non prorogabili, a decorrere dal 22 giugno 1995 fino al 21 giugno 1997; tale succedersi di decreti poi convertiti nella legge n. 236 ha fatto sì che diventassero annualisti medici con appena pochi mesi di servizio effettivo e che di questi appena 74 siano stati trasformati in biennalisti, mentre tutti gli altri sono rimasti annualisti e rinnovabili a scadenza; si perpetua quindi, di fatto, dal gennaio 1991 ad oggi, la situazione di effettiva precarietà, mentre il decreto rettorale che regola il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicare gli istituti giuridici ed economici del decreto del Presidente della Repubblica 276/71, n. 74; da quanto fin'ora elencato si evince che, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica citato, vengono meno gli elementari diritti del lavoratore -: se il Governo non intenda finalmente intervenire per disporre con urgenza l'inquadramento e la strutturazione del personale medico precario operante presso il Dea di secondo livello (Dipartimento emergenza accettazione), in via di costituzione presso il policlinico Umberto I; se tale intervento non debba contemplare - come soluzione definitiva - l'assunzione del personale medico precario già operante in dette strutture di emergenza, attraverso un atto legislativo risolutivo, consentendo inoltre alla Dea di secondo livello del policlinico Umberto I di decollare secondo gli standard necessari previsti dalla legge. (4-01761)
Con l'atto di sindacato ispettivo relativo all'oggetto si ritorna a chiedere la soluzione alla spinosa questione dei medici assunti dal Policlinico Umberto I dell'Università "La Sapienza" di Roma. Si ripercorre brevemente l'iter di tali assunzioni e delle leggi e decreto-legge succedutesi nel tempo. Con ordinanza n. 13943/88 GAB2 del 14.11.88, il Prefetto di Roma, - al fine di sopperire alla grave penuria di personale medico nelle aree particolarmente carenti del Policlinico Umberto I - autorizzò la predetta azienda ad assumere per tre mesi personale medico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 276/71. Una successiva ordinanza prefettizia autorizzò la riammissione in servizio del personale medico assunto in assenza di altre domande. Nel 1993, il decreto-legge n. 530 consentì all'ateneo romano di "rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di prestazione professionale con medici, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto ..." Con l'entrata in vigore della legge 236/95 - che prevedeva la rinnovabilità degli incarichi per due anni anziché per uno - furono reiterati i contratti delle unità già presenti presso l'Azienda Policlinico. La legge citata contemplava per le pubbliche amministrazioni che utilizzavano personale a tempo determinato, la possibilità di bandire concorsi per la copertura di posti vacanti nelle qualifiche funzionali. Con la sottoscrizione dell'ultimo CCNL del comparto Università la questione in oggetto è stata al centro di approfonditi dibattiti che hanno sortito una "dichiarazione congiunta" delle parti contenuta nell'accordo integrativo al contratto citato. Tale dichiarazione testualmente recita: "Le parti si danno atto di aver regolamentato la possibilità di fronteggiare le emergenze assistenziali di assoluta necessità attraverso l'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato, pur ritenendo compiutamente soddisfacente solo soluzioni adottate nel più ampio e generale ambito della definizione del nuovo ordinamento professionale". Infatti, appare evidente che l'articolo 19 del CCNL - avente per oggetto proprio le assunzioni a tempo determinato - così come recentemente modificato, fornisce alle amministrazioni universitarie gli strumenti per poter intervenire su questa delicata materia: nondimeno esso, prorogando di tre anni i rapporti di lavoro a tempo definito, a seguito della cessazione dei medesimi, prevede la possibilità per gli Atenei di procedere a nuove assunzioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. La citata disposizione tiene conto della dimensione di concreta autonomia in cui operano gli Atenei, unici responsabili secondo le recenti normative, della gestione delle risorse umane al loro servizio. Per le ragioni sopra esposte, questo Ministero ritiene che spetti unicamente all'Università "La Sapienza" di Roma utilizzare gli strumenti offerti dal legislatore e dalla contrattazione collettiva, secondo l'ordine degli obiettivi prioritari programmati. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CLINICHE E POLICLINICI UNIVERSITARI, CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, INQUADRAMENTO DI PERSONALE, MEDICI SPECIALISTI, PROROGA DI TERMINI, RUOLI E PIANTE ORGANICHE, SERVIZI DI EMERGENZA
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
L 1993 0236, ROMA (ROMA+ LAZIO+), POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, L 1995 0236, DPR 1971 0276