ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01641

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 23 del 03/07/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
Data firma: 03/07/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/03/1996
SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO 07/03/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SANITA'
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 03/07/1996

Ai Ministri della sanità e dell'interno. - Per sapere -
premesso che:
la giunta regionale della Calabria, con delibera n. 2813
del 7 maggio 1995, ha risolto il contratto di nomina del dottor
Luigi Bulotta, direttore generale dell'Asl n. 7 di Catanzaro,
adducendo pretestuose argomentazioni, ad avviso degli
interroganti infondate sotto ogni aspetto;
in via preliminare, la giunta regionale con delibera n.
2347 del 5 aprile 1996, ha contestato al dottor Bulotta la
mancata approvazione, alla data della delibera, del conto
consuntivo 1994, ritenendo tale comportamento grave violazione di
legge;
il dottor Bulotta, in sede di contraddittorio, ha
ampiamente giustificato il suo comportamento, dimostrando che
nessuna responsabilità poteva essere ascritta allo stesso e
precisando tra l'altro: a) che il termine fissato dalla legge
finanziaria per il 1996 (articolo 2, comma 14) per l'accertamento
della situazione debitoria era di tre mesi, decorrenti dal 1^
febbraio 1996 (data dalla quale la regione Calabria ha attribuito
ai direttori generali la funzione di commissario liquidatore) e
che, quindi, il termine finale era quello del 30 aprile 1996 e
non del 31 marzo 1996, come asserito dalla regione; b) che lo
stesso dottor Bulotta, ancora prima di ricevere la contestazione,
aveva presentato la situazione debitoria al 31 dicembre 1994 ed
in data 18 aprile 1996 (prima del contraddittorio e prima del 30
aprile 1996) aveva anche presentato non solo il conto consuntivo
1994, ma anche quello precedente dal 1990, non approvati dalle
gestioni precedenti (il dottor Bulotta si era insediato il 1^
febbraio 1995);
nonostante tutto, la giunta regionale, con la citata
delibera n. 2813/96, disponeva la risoluzione del contratto,
ravvisando ugualmente, nonostante la presentazione dei conti
consuntivi, la grave violazione di legge, basando, perciò, la
motivazione su errate ricostruzioni dei fatti, su presupposti
mancanti e su forzature dei testi di legge -:
se non ritengano di intervenire per porre rimedio a tale
distorsione, che determina, come nella fattispecie, situazioni di
instabilità, di confusione ed incertezza, che non giovano certo
all'attuazione del nuovo modello aziendalistico del servizio
sanitario, vanificando ed azzerando con colpi di mano tutto
l'operato di un direttore generale e facendo nascere nella
popolazione il legittimo sospetto che dietro la corazza
protettiva dell'inadempimento contrattuale si celi una ben
diversa volontà e motivazione, cioè di voler attuare un pesante
condizionamento sulla gestione della sanità;
se non ritengano utile approfondire, attraverso penetranti
accertamenti, i fatti esposti, in considerazione che analogo
provvedimento è stato adottato nei confronti del direttore
generale della Asl n. 10 di Palmi e che già in precedenza il
direttore generale della Asl n. 9 di Locri era stato rimosso
sulla base di pretese violazioni di legge, mentre il Tar Calabria
ha recentemente reintegrato lo stesso nelle funzioni, facendo
così perdere credibilità alla istituzione regionale e suscitando
non solo il sospetto che si tratti di un sistema per sostituire i
direttori con altri di maggior gradimento, quanto preoccupazione
ed indignazione nella popolazione.
(4-01641)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DIRETTORI, GIUNTA REGIONALE, REVOCA, UNITA' SANITARIE LOCALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

LOCRI (REGGIO CALABRIA+ CALABRIA+), CATANZARO (CATANZARO+ CALABRIA+), PALMI (REGGIO CALABRIA+ CALABRIA+)