ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00642

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 6 del 31/05/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO
Data firma: 31/05/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
13/03/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/03/1997
SEGRETARIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 31/05/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 03/03/1997

ITER CONCLUSO IL 13/03/1997

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere:
quali iniziative intenda intraprendere per ricondurre a
giuridica conduzione, mediante elezione di ordinari organi
amministrativi, l'ente EUR, sottoposto a vigilanza della
Presidenza del Consiglio e da troppo tempo affidato alle cure di
un commissario straordinario;
se si intenda accertare per quali ragioni lo stesso
commissario straordinario non dia luogo al rinnovo della
concessione dell'area, a favore di oltre cento famiglie di
operatori dello spettacolo viaggiante, che ne hanno fatto
espressa richiesta, rispetto al precedente concessionario
decaduto.
(4-00642)
In riferimento all'interrogazione in oggetto si
fa presente quanto segue. Nel corso di una riunione di
coordinamento svoltasi il 6 agosto 1996 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, presenti le Amministrazioni statali e gli
Enti locali interessati, si è convenuto sulla opportunità e
necessità di procedere ad una profonda revisione dell'assetto
dell'Ente Eur e di affidare, quindi, ad un gruppo di lavoro
appositamente costituito e composto da esperti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni competenti, lo
studio degli strumenti più idonei per il raggiungimento di tale
obiettivo.
In tal senso, il Ministero dei Lavori Pubblici,
amministrazione vigilante sull'Ente Eur, dopo aver acquisito le
relative designazioni, ha provveduto, con decreto ministeriale
31.10.96, a costituire la Commissione di studio per le analisi e
le valutazioni necessarie ad individuare un nuovo modello
giuridico-istituzionale per l'Ente stesso. Tale Commissione
dovrà, entro il 30 marzo 1997, terminare i propri lavori e
predisporre una relativa proposta di riforma.
Poichè in tempi relativamente brevi si procederà ad una
profonda modifica dell'assetto dell'Ente EUR e sarà, quindi,
superata la necessità di una gestione straordinaria, si potrà
pervenire, come richiesto dall'On.le interrogante, all'elezione
di ordinari organi amministrativi dell'Ente stesso.
Come logica conseguenza di quanto sopra esposto, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici
incaricato per le aree urbane, ha deliberato, in data 8.8.1996,
di confermare il Commissario straordinario dell'Ente EUR, Dott.
Vittorio Novelli, fino al riordino dell'Ente stesso e, comunque,
per un periodo non superiore ad un anno.
Per quanto concerne, poi, la questione relativa alla
concessione dell'area su cui insiste il Luna Park dell'Eur, è
opportuno evidenziare quanto segue.
Con contratto stipulato in data 20.7.1987, l'Ente Eur aveva
concesso in uso alla Società LU.P.P.RO. un'area di sua proprietà,
sulla quale, a suo tempo, i precedenti concessionari avevano
realizzato il Luna Park dell'Eur. Nel contratto la scadenza del
rapporto era stata fissata al 31.12.1995, ma era stata, altresì,
prevista, all'articolo 6, la facoltà della Società concessionaria
di "...ricontrattare le condizioni di concessione, tenuto
essenzialmente conto dell'entità degli investimenti occorrenti
per il potenziamento ed il rinnovo del parco dei divertimenti".
Tale facoltà doveva, comunque, essere esercitata dal
concessionario nei primi sei anni di durata della concessione e,
qualora le parti avessero trovato un accordo, si sarebbe
addivenuti ad una risoluzione consensuale del contratto per far
luogo ad una nuova concessione di durata novennale, alle
condizioni dalle parti stesse concordate.
Di fatto, la Società LU.P.P.RO. ha esercitato nei termini
tale facoltà ed ha presentato, così come richiesto, il progetto
di potenziamento del parco.
Tuttavia, considerati i tempi ritenuti indispensabili per la
predisposizione del progetto, per la sua approvazione da parte
dell'Ente EUR, e per il raggiungimento di un'intesa sulle
condizioni di rinnovo contrattuale ed a causa, anche, delle
pretese avanzate e dalle denunce presentate dai subconcessionari
(pretese e denunce che hanno comportato la necessità di
accertamenti) è accaduto che, nelle more, il contratto originario
sia venuto a scadenza (31.12.1995).
In particolare, è opportuno specificare che le associazioni
dei subconcessionari, nel diffidare l'Ente dal rinnovare il
rapporto di concessione alla Società LU.P.P.RO., a loro avviso
colpevole di aver commesso irregolarità ed inadempienze nella
conduzione della concessione, avevano richiesto l'intestazione a
proprio nome del nuovo contratto, offrendo un canone superiore a
quello pattuito durante le trattative intercorse fra l'Ente EUR e
la Società, ovvero, in subordine, l'indizione di una pubblica
gara per l'affidamento della concessione.
In precedenza, peraltro, le associazioni dei
subconcessionari, tramite lo studio legale associati Padroni
avevano avanzato la pretesa di aver diritto, quanto meno, alla
contitolarità del contratto di concessione (precisamente,
contitolarità del contratto a LU.P.P.RO, Coop. Calpe e ALAL) ed
alla cogestione del parco, chiedendo, inoltre, la costituzione di
un collegio arbitrale deputato, in via permanente, alla
risoluzione di ogni eventuale controversia tra la Società
LU.P.P.RO. e gli stessi subconcessionari.
L'Ente EUR, tenuto conto degli aspetti e riflessi di
carattere giuridico della vertenza insorta, ha ritenuto
necessario chiedere il parere dell'Avvocatura Generale dello
Stato in ordine alle questioni giuridiche presenti nella vicenda
nonchè alla legittimità delle pretese avanzate dai
subconcessionari. Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, così
come si legge nel parere da questa reso e comunicato all'Ente EUR
in data 30.10.1996, il contratto di concessione stipulato tra
l'Ente medesimo e la Società LU.P.P.RO. il 20.7.1987 deve
considerarsi scaduto e non deve considerarsi possibile
giuridicamente un rinnovo anticipato dello stesso per il seguente
motivo: nel contratto di concessione il riferimento alla
consensuale risoluzione del "presente contratto" e l'espressione
"rinnovo anticipato dello stesso" devono essere intesi nel senso
che la rinnovazione doveva essere perfezionata entro il termine
di durata del contratto, e cioè entro il 31.12.1995.
Di conseguenza, devono considerarsi prive di efficacia sia la
facoltà di richiesta di rinnovo anticipato del contratto
esercitata dalla Società LU.P.P.RO., sia le trattative per il
rinnovo del contratto stesso, intercorse tra la suddetta società
e l'Ente EUR.
Ad avviso, quindi, dell'Avvocatura Generale dello Stato, la
Società LU.P.P.RO. è tenuta a restituire all'Ente EUR l'area su
cui insiste il Luna Park dell'EUR e gli altri beni di proprietà
dell'Ente.
L'Ente EUR, una volta conseguito il possesso dei medesimi,
potrà procedere alla scelta di un nuovo possibile contraente,
tenendo conto, da un lato della facoltà di far ricorso alla
trattativa privata ex articolo 61, comma 1 (punto 3) del decreto
del Presidente della Repubblica 18.12.79, n. 696 concernente
"Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle
entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla legge 20.3.1975, n. 70", e,
dall'altro, della necessità di considerare anche le offerte di
terzi.
Allo stato attuale, sono in corso, presso l'Ente EUR, le
procedure secondo quanto suggerito dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri: Micheli.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI, COMMISSARIO STRAORDINARIO, COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI, CONCESSIONI, ENTI PUBBLICI, VIGILANZA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

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