ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 1 del 09/05/1996
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 09/05/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SANITA'
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 10/06/1996
Stato iter:
17/09/1996
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/08/1996
MINISTRO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 09/05/1996

INTERLOCUTORIO IL 10/06/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 08/08/1996

ITER CONCLUSO IL 17/09/1996

Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
l'INAIL è un ente pubblico che gestisce l'assicurazione
sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
la disciplina giuridica della materia è contenuta in via
esclusiva nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1995, n. 1124;
il finanziamento di tale assicurazione è garantito mediante
premi a carico dei datori di lavoro;
le imprese vengono classificate dall'INAIL in base
all'attività svolta da ognuna; ad ogni attività è applicata una
tariffa di premio che viene pagato ogni anno in forma anticipata
(entro il 20 febbraio) con successivo conguaglio;
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965 dispone che la tariffa dei premi deve essere
determinata in modo da comprendere l'onere finanziario
corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione;
i tassi indicati per ciascuna voce di lavorazione possono
subire nel corso del rapporto assicurativo una diminuzione o un
aumento in relazione all'andamento infortunistico aziendale
nell'ultimo triennio di assicurazione;
l'oscillazione del tasso ha come punto di partenza il
"bilancio di posizione assicurativa", che è il prospetto degli
oneri sostenuti dall'Istituto per infortuni e malattie (costo
prestazioni sanitarie ed economiche) e delle retribuzioni
denunciate annualmente dal datore di lavoro in tale periodo di
tempo;
la Confartigianato di Cesena, essendosi accorta che l'INAIL
ha applicato aumenti di tasso rispetto all'anno precedente anche
in assenza di accadimenti infortunistici nel triennio di
riferimento, ha chiesto spiegazioni ad un funzionario
dell'Istituto, che ha spiegato che tale aumento è stato previsto
a copertura dei costi gestionali dell'INAIL;
i riferimenti legislativi appaiono di ardua
interpretazione: forse la legittimità di questi aumenti è da
ravvisare nell'articolo 6 del decreto ministeriale 18 giugno
1988, quando fa riferimento al calcolo degli oneri da effettuarsi
in base a "valori medi desunti dai bilanci consuntivi
dell'INAIL", oppure nell'articolo 20 del medesimo decreto
ministriale, quando indica che il tasso specifico aziendale è
quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni ed è
calcolato su basi statistiche-economiche;
nonostante gli approfondimenti effettuati, non si comprende
se l'Istituto sia legittimato ad applicare questi aumenti e, in
ogni caso, appare evidente che i rapporti tra un istituto
assicuratore ed il proprio assicurato dovrebbero essere più
trasparenti;
molti interessati hanno deciso di proporre ricorsi al
consiglio di amministrazione dell'INAIL con la speranza di
ottenere risposte chiare e certe -:
se, ed in base a quali chiari riferimenti normativi,
l'INAIL abbia o meno applicato gli aumenti di cui sopra e quali
iniziative urgenti intenda adottare al riguardo.
(4-00062)
Si risponde su delega della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
In relazione alla problematica sollevata nel documento
parlamentare, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro ha fatto presente quanto segue.
Come è noto, la copertura finanziaria delle prestazioni
erogate dall'INAIL nei confronti dei lavoratori colpiti da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, viene
realizzata mediante il pagamento, ad esclusivo carico del datore
di lavoro, di un "premio assicurativo".
Il premio risulta articolato in funzione di uno specifico
strumento assicurativo, la c.d. "Tariffa dei premi", approvata
con decreto ministeriale 18/6/88, che suddivide, in base ad una
classificazione tecnica, le lavorazioni rischiose applicando a
ciascuna di esse il relativo tasso di premio, nella misura
corrispondente al rischio medio nazionale della lavorazione
indicata.
Il tasso medio nazionale è costituito dal rapporto tra
l'ammontare complessivo degli oneri finanziari sostenuti dalla
gestione assicurativa in relazione ad una determinata lavorazione
e l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate, nello
stesso periodo, alle persone addette a tale lavorazione e
comprese nell'area di tutela assicurativa.
La corrispondenza dei suddetti elementi è, altresì,
evidenziata nel combinato disposto degli articoli 6 e 20 del
Decreto ministeriale citato ai fini della determinazione del
tasso specifico aziendale.
Per quanto concerne la rilevazione delle retribuzioni,
l'Istituto ha precisato che le stesse vengono desunte dalle
denunce salariali annualmente presentate dai datori di lavoro.
Più complesso risulta il calcolo degli oneri assicurativi,
nei quali devono essere considerati sia quelli relativi alle
prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare nel periodo
statistico di osservazione, sia le percentuali afferenti alla
copertura delle prestazioni integrative dell'assicurazione, delle
spese generali, dei contributi obbligatori e degli oneri previsti
per i casi di infortunio e di malattia professionale rimasti da
definire.
Inoltre, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio
dell'attività assicurata, lo stesso tasso medio è suscettibile,
ogni due anni, di una oscillazione in aumento o in diminuzione,
in relazione all'andamento infortunistico dell'azienda, quale
risulta dal tasso specifico aziendale.
In effetti la maggior parte delle Aziende usufruisce di uno
sconto sul tasso di tariffa vigente.
In merito, poi, alla determinazione dell'oscillazione,
l'INAIL ha precisato che la stessa è composta di due parti.
La prima, applicata in base al numero di operai-anno, è
determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa
parte della differenza fra detto tasso e il tasso specifico
aziendale.
La seconda, divisa in tre fasce pari al 5, al 10 per cento e
al 15 per cento, viene invece calcolata in base all'entità dello
scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa.
Tutto ciò premesso, l'INAIL ha specificato che, per l'anno
1995, a fronte di un tasso medio di tariffa (ossia quello che le
aziende avrebbero dovuto corrispondere senza l'applicazione del
"bonus" riconosciuto dall'Istituto) pari al 31,53 per mille delle
retribuzioni assicurate, i datori di lavoro hanno pagato sulla
base di un tasso del 27,07 per mille, usufruendo mediamente di
uno sconto del 14,15 per cento.
Nel 1996 ai datori di lavoro è stato, invece, richiesto, in
sede di autoliquidazione, un tasso medio di tariffa del 27,12 per
mille, il cui aumento, rispetto all'anno precedente, peraltro di
lieve entità (+0,185 per cento), trova giustificazione in un
maggior peso degli oneri assicurativi indiretti (contributo al
fondo sanitario nazionale, contribuzione ex ENPI ed ex ENAOLI,
prestazioni integrative, quota rivalutazione delle rendite ecc.).
Tale incremento ha inciso in maniera particolare sulle
piccole aziende che non presentavano infortuni e che, pertanto,
non possono usufruire dello sconto massimo (15 per cento)
previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto ministeriale 18
giugno 1988, in ragione dell'osservanza delle norme di
prevenzione e igiene del lavoro.
Tuttavia, proprio al fine di tutelare gli interessi di quei
datori di lavoro le cui aziende risultassero non aver subito
infortuni nel triennio di osservazione, lo stesso articolo 20,
comma 4, consente, nei casi in cui la riduzione concessa non sia
la massima, di effettuare comunque richiesta motivata
all'Istituto entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del tasso applicato, al fine di ottenere
l'agevolazione nella misura massima suindicata.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI, MALATTIE PROFESSIONALI, RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL, LAVORO ( INAIL ), DPR 1965 1124