ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00259

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 13
Seduta di annuncio: 82 del 23/10/1996
Abbinamenti
Atto 2/00261 abbinato in data 14/01/1997
Atto 3/00372 abbinato in data 14/01/1997
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Data firma: 23/10/1996
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 10/23/1996


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 11/11/1996
Stato iter:
14/01/1997
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/01/1997
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 14/01/1997
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Fasi iter:

PRESENTATO IL 23/10/1996

INTERLOCUTORIO IL 11/11/1996

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 24/10/1996

ABBINAMENTO (ATTO CAPOSTIPITE) IL 14/01/1997

RINUNCIA ALLO SVOLGIMENTO IL 14/01/1997

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 14/01/1997

ITER CONCLUSO IL 14/01/1997

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del
Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
la mancata conversione in legge del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 443, ha prodotto, tra gli altri effetti, anche
l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria all'interno
dei parchi;
tale situazione ha reso l'esercizio di un'attività lecita,
quale la caccia all'interno dei parchi, un fatto penalmente
perseguibile, "anche laddove la volontà medesima non ha alcuna
determinazione";
la mancata conversione in legge del decreto in oggetto,
avvenuta a stagione venatoria avviata, creando un grave e
profondo disagio non solo ai cacciatori, ma anche agli operatori
del settore stesso, nella regione Lombardia ha comportato, quale
conseguenza immediata, la chiusura di qualsiasi attività
venatoria su un territorio molto vasto, che risulta interessato
dall'insediamento di parchi naturali regionali, "incompatibili,
gli stessi, con la legge nazionale sui parchi, che, stando a
quanto previsto dal legislatore, debbono essere solo di natura e
collocazione nazionale";
l'individuazione delle aree oggetto di divieto, in
conseguenza della mancata conversione del decreto-legge in
oggetto, non appare certamente agevole per i cacciatori, in
quanto le aree interessate dall'insediamento dei parchi non
risultano adeguatamente, e in alcuni casi totalmente, segnalate
da appositi cartelli. Quindi, solo una spiccata fantasia ne può
ipoteticamente delimitare il perimetro;
con la chiusura della caccia nei parchi del territorio
lombardo tutto rimane totalmente esclusa la possibilità di
esercitare l'attività venatoria, essendo interessata anche la
"zona faunistica delle Alpi" quando la legge in vigore stabilisce
nella misura massima del 25 per cento la quantità di territorio
agrosilvopastorale da sottrarre all'attività venatoria;
ulteriore effetto di quanto prodotto dalla mancata
conversione in legge del decreto-legge n. 443 del 1996 è la
perdita di validità delle autorizzazioni per la caccia di
appostamento fisso per "capanni", ricompresi all'interno dei
parchi naturali regionali, che hanno una validità triennale e che
sono state rilasciate negli scorsi mesi di agosto/settembre 1996;
la mancata conversione del decreto-legge n. 443 del 1996 ha
comportato per buona parte dei cacciatori lombardi
l'impossibilità di praticare l'attività venatoria, per la quale
hanno più che sufficientemente pagato anticipatamente;
l'esercizio dell'attività venatoria, come previsto dalla
legge n. 157 del 1992 è sottoposta ad un regime di tipo
concessorio nazionale;
pertanto, ottenuto il rilascio della licenza di caccia e
provveduto a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti, al
cacciatore spetta legittimamente la possibilità di esercitare
l'attività venatoria;
tra gli adempimenti sopra citati vi è la corresponsione
allo Stato ed agli altri enti competenti di una tassa di importo
non trascurabile, circa lire settecentomila;
la tassa richiesta dallo Stato al cittadino cacciatore è da
ritenersi legittima e contestualmente appare altrettanto
legittima, e pertanto dovuta, la possibilità al cittadino
cacciatore in regola con i versamenti di praticare l'attività
venatoria medesima;
ogni prelievo operato in difformità dalla logica sopra
esposta è palesemente illegittimo, per non dire assurdo -:
se il Governo non ritenga di dover provvedere,
relativamente agli importi incassati dallo Stato, alla
corresponsione di un rimborso della tassa di concessione
governativa per il rinnovo annuale della licenza di porto di
fucile per uso caccia stabilita per il 1996 in lire
duecentosessantamila;
se il Governo non ritenga opportuno invitare la Regione a
rimborsare le ulteriori imposte regionali, ammontanti a lire
trecentocinquantamila, mettendo esso stesso a disposizione delle
regioni i fondi per la corresponsione dei rimborsi; disponendo
altrettanto per le province, alle quali viene corriposta una
parte dei versamenti;
se il Governo non ritenga opportuno un rapido impegno ed
una maggiore coerenza verso quei cittadini che, degni portatori
di aspettative legittimamente formate, si vedono immotivamente
cancellare diritti acquisiti, per i quali gli stessi, oltre ad
esserne legittimi fruitori, hanno già pagato abbondantemente, in
alcuni casi l'intero ammontare del costo della licenza di caccia
e delle relative imposte, considerando che tali versamenti sono
anche frutto di risparmio da parte di pensionati i quali
accantonano piccole somme della propria pensione, che, nel suo
totale mensile, è inferiore all'importo globale della licenza
medesima.
(2-00259)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CACCIA SPORTIVA, PORTO D' ARMI, RIMBORSO DI IMPOSTE, TASSE DI CONCESSIONE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

L 1992 0157, DECRETO LEGGE 1996 0443