ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 11 del 02/06/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: PROG.FEDER.
Data firma: 02/06/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994
PROG.FEDER. 06/02/1994


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE(AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
12/07/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
SVOLGIMENTO 12/07/1994
PROG.FEDER.
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 12/07/1994
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO 12/07/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
FORZA ITALIA
Fasi iter:

PRESENTATO IL 02/06/1994

DISCUSSIONE IL 12/07/1994

MODIFICATO IL 12/07/1994

APPROVATO IL 12/07/1994

ITER CONCLUSO IL 12/07/1994

La XIII Commissione,
premesso che:
la legge n. 157 del 1992 all'articolo 2 comma 1 indica
fra le specie particolarmente protette "il lupo" (Canis Lupus),
che sempre la stessa legge all'articolo 1 comma 3 dispone: "le
regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative
alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna
selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie...";
l'articolo 7 dispone: "... Istituto nazionale per la
fauna selvatica ed opera quale organo scientifico e tecnico di
ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province";
nonostante le costanti sollecitazioni parlamentari e
regionali, è inoperante il disposto del comma 2 dell'articolo 7,
sulla base del quale il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto
definire, di intesa con le regioni, il decentramento dell'INFS
strumento indispensabile per le regioni ai fini dell'attuazione
di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1;
i dati statistici ufficiosi che evidenziano come la
tutela passiva di specie selvatiche quali il lupo ha prodotto
indubbi risultati positivi, poiché la popolazione, sull'intero
territorio nazionale, di detta specie è sicuramente cresciuta e
non solo nelle aree protette, nei parchi, ma anche sui territori
liberi di varie regioni come la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo;
il fatto, oggettivamente accertato che la tutela passiva
non risolve adeguatamente i problemi che sia le direttive CEE sia
le Convenzioni Internazionali si propongono di risolvere, in
particolare l'articolo 9 capitolo III della Convenzione di Berna
del 1979 che recita:
"... ogni parte potrà derogare alle disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7..:
nell'interesse della protezione della flora e della fauna;
per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone
boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà;
nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari";
è noto infatti che in varie realtà del Paese di recente con
particolare forza (anche in Toscana nelle province di Siena,
Arezzo e Grosseto) si sono manifestati problemi reali in alcune
aree ad alta intensità di allevamenti ovini e caprini. In queste
aree oltre ai danni ingenti, solo in parte indennizzati, al
patrimonio zootecnico; si sono creati anche problemi per la
sicurezza e l'incolumità degli operatori del settore e per
converso il rischio che l'esasperazione del problema possa
produrre fenomeni di intervento abusivo che metterebbero in
rischio la stessa sopravvivenza della specie lupo;
è infatti evidente che la specie selvatica lupo è una
specie in continuo nomadismo e la sua tutela non può essere
affidata alla spontaneità, al solo rispetto della legge o alle
ripartizioni territoriali limitate. A fronte anche di esperienze
di grande valore scientifico realizzate in altri Paesi europei e
nel nord America è chiaro che le regioni non possono essere
lasciate sole ad affrontare il problema; qualunque azione, e ce
ne sono (Toscana) sarebbe insufficiente e inadeguata;
si rende, pertanto, urgente e indifferibile superare la
fase della pura e semplice tutela passiva e procedere alla
definizione di linee ed orientamenti generali coerenti con
direttive CEE e convenzioni internazionali in grado di offrire un
quadro organico di riferimento normativo, utile alla redazione di
Piani di tutela che a livello regionale o interregionale debbono
essere adottati;
impegna il Governo:
1) a dare corso immediato al dispositivo di cui
all'articolo 7 della legge 157 del 1992 per i compiti e
l'organizzazione dell'INFS;
2) a definire con assoluta urgenza, di intesa con le
regioni, gli orientamenti, le azioni, gli strumenti, le risorse
per un piano nazionale che orienti la tutela attiva della specie
selvatica "lupo" sul territorio nazionale, in attuazione delle
indicazioni della Convenzione di Berna in particolare
dell'articolo 9 capitolo III.
(7-00008)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI, TUTELA DELLA FAUNA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

CONVENZIONE DI BERNA, L 1992 0157, ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA ( INFS )