MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
07/07/1994
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
07/07/1994
SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
REPLICA
07/07/1994
PROG.FEDER.
Fasi iter:
PRESENTATO IL 14/06/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 07/07/1994
ITER CONCLUSO IL 07/07/1994
Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: nel territorio del Fucino svolgono la loro attività svariate imprese di raccolta di prodotti agricoli; per alcune di esse non si rintracciano i requisiti per l'inserimento tra gli imprenditori agricoli; peraltro, la legge n. 92 del 1979 all'articolo 6 lettera d) prevede l'inquadramento dei lavoratori addetti alla raccolta di prodotti agricoli nella qualifica di braccianti agricoli, anche se non dipendenti da imprenditori agricoli ma da "imprese non agricole, singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli"; va seguito di accertamenti svolti da funzionari del Ministero del lavoro, dell'INPS e dello SCAU presso alcune imprese è stata messa in discussione l'appartenenza degli operai addetti ad attività di cernita, pulitura ed imballaggio del prodotto raccolto, non riconoscendo a detti operai l'appartenenza al settore agricolo ma a quello commerciale, con conseguente variazione contributiva; questo comporta grave danno ai lavoratori stessi (indennità di disoccupazione soppressa; versamenti allo SCAU persi), considerando che in questo modo anche il costo del lavoro viene ad essere notevolmente aumentato, causando difficoltà economiche agli imprenditori e nuova disoccupazione, tradendo così lo spirito della stessa legge n. 92 del 1979; ritenendo che, in una moderna agricoltura non possa restringersi il concetto di "raccolta del prodotto" alla semplice materiale apprensione dello stesso dal terreno, escludendo quelle successive fasi comunque necessari prima della immissione sui mercati magari per il solo fatto che queste ultime vengano eseguite in luogo diverso dal terreno di raccolta, ma pur sempre nello stesso territorio -: se non intendano chiarire il concetto di "raccolta del prodotto" definendo, possibilmente, i limiti fra l'attività di raccolta e quella di commercializzazione, stabilendo, ai sensi dell'articolo 6 lettera d) della legge 92/79, che la "raccolta del prodotto" comprende anche le attività collegate di scelta e preparazione dello stesso prima di essere immesso sulla rete commerciale; ciò al fine di poter rapidamente giungere ad una giusta composizione delle vertenze, che interessano circa 1600 addetti al settore. (5-00078)