ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08906

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 164 del 29/03/1995
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: FORZA ITALIA
Data firma: 29/03/1995


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
22/05/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/05/1995
MINISTRO - (MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 29/03/1995

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 05/05/1995

ITER CONCLUSO IL 22/05/1995

Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e
previdenza sociale. - Per conoscere - premesso:
che l'onorevole Eugenio Duca dipendente della FS SpA ha
chiesto il riconoscimento di inidoneità al lavoro nella qualifica
di operaio verificatore;
che tale inidoneità, respinta dalla commissione medica di
prima istanza di Ancona, è stata riconosciuta dalla commissione
di seconda istanza per congiuntivite cronica;
che però, nonostante che il contratto nazionale delle
ferrovie dello Stato preveda che il lavoratore dichiarato
"inidoneo" debba essere collocato ad un livello inferiore a
quello di appartenenza, il Duca è stato illegittimamente
collocato allo stesso precedente livello -:
quali iniziative intendano assumere per verificare se ciò
risponda a verità e, in caso affermativo, se l'inidoneità al
servizio sia reale;
se comunque non ritengano di dover far rettificare la
collocazione disposta illegittimamente per il livello superiore a
quello dovuto;
quali vantaggi economici e di carriera siano stati
eventualmente attribuiti all'onorevole Duca e cosa intendano fare
affinché lo stesso Duca restituisca quanto attribuitogli contra
legem ai danni delle casse delle ferrovie dello Stato e dei
lavoratori della FS SpA;
se non ritengano di dover interessare la magistratura
ordinaria e la Corte dei conti sui contorni oscuri di tale
vicenda.
(4-08906)
Si fa riferimento all'interrogazione a risposta scritta n.
4-08906 presentata il 29 marzo 1995, concernente lo sviluppo
della carriera del signor Eugenio DUCA, in servizio presso la
Società "Ferrovie dello Stato S.p.A.".
AL riguardo risulta che il signor Duca è stato assunto il 6
novembre 1969 alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato -
Compartimento di Ancona - con la qualifica di operaio
qualificato.
In data 3 ottobre 1973 è stato sottoposto a visita medica
presso la Sede centrale del Servizio Sanitario dell'Azienda F.S.
ed in tale occasione venne riscontrata la sussistenza di una
infermità non emendabile a carico dell'apparato visivo, con
conseguente giudizio di totale inidoneità alle mansioni della
propria qualifica ma ancora idoneo alle mansioni del V gruppo
(personale del settore uffici); pertanto, a norma dell'articolo
49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, in materia di stato
giuridico delle Ferrovie dello Stato, il signor Duca fu
confermato in servizio ma inquadrato nella qualifica di commesso,
in quanto ritenuto inidoneo per menomazione dovuta a causa
comune, come da deliberazione D.S.P. n. 231/P.2.1.7 dell'8 aprile
1975.
Detta deliberazione veniva, poi, impugnata dal signor Duca
perché l'inidoneità riscontrata dipendeva da infortunio per causa
di servizio, come venne riconosciuto con delibera n. 259 del 25
agosto 1978 del Capo Ufficio del personale di Ancona.
Solamente con provvedimento D.S.P. n. 82/P.2.2.1 del 13
ottobre 1982 veniva annullato il precedente inquadramento ed il
dipendente veniva ricollocato nel profilo di operaio qualificato,
ancorché inidoneo.
In seguito, con delibera del Direttore Compartimentale di
Ancona n. 347/1984, il signor Duca veniva poi inquadrato nel
profilo professionale di applicato (stessa categoria di operaio)
ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 564 del 1981 e successive
disposizioni applicative, relative al personale inidoneo.
Nel frattempo, con la legge 6 febbraio 1979, recante nuove
norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e
trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, veniva modificata la scala classificatoria
del personale e si consentiva l'avanzamento ed il passaggio di
categoria mediante accertamento professionale (articolo 10).
Con decorrenza 6 marzo 1956 il signor Duca è stato promosso
da applicato (IV categoria) a segretario amministrativo (V
categoria), perché risultato idoneo per effetto della menzionata
disposizione.
Infine, con sentenza n. 12 del 25 ottobre 1988 del Pretore di
Ancona in funzione di Giudice del lavoro, è stato riconosciuto il
diritto del signor Duca ad essere inquadrato nel profilo
professionale di segretario ammistrativo con decorrenza dal 1^
gennaio 1979. Peraltro, a seguito di conciliazione intervenuta
davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di Ancona
in data 3 dicembre 1990, il medesimo signor Duca e le Ferrovie
dello Stato S.p.A. hanno concordato per l'inquadramento nel
profilo professionale di segretario superiore (VII categoria) con
decorrenza giuridica ed economica dal 1^ luglio 1990, anziché dal
1^ gennaio 1979 come stabilito dalla sentenza del Pretore di
Ancona.
Da quanto esposto, si evidenzia che l'inquadramento del
signor Duca è stato effettuato in stretta osservanza di precise
disposizioni di legge e di apposita pronuncia dell'Autorità
giudiziaria sostanzialmente confermata dalla successiva
"conciliazione".
Il Ministro dei trasporti e della
navigazione: Caravale.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DEPUTATI, INABILI AL LAVORO O AL SERVIZIO, LAVORATORI DIPENDENTI, RESTITUZIONE DI SOMME, TRATTAMENTO ECONOMICO
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

ENTE FERROVIE DELLO STATO, ANCONA (ANCONA+ MARCHE+)