Primo firmatario: Gruppo: FORZA ITALIA Data firma: 29/03/1995
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Stato iter:
22/05/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
05/05/1995
MINISTRO - (MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 29/03/1995
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 05/05/1995
ITER CONCLUSO IL 22/05/1995
Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e previdenza sociale. - Per conoscere - premesso: che l'onorevole Eugenio Duca dipendente della FS SpA ha chiesto il riconoscimento di inidoneità al lavoro nella qualifica di operaio verificatore; che tale inidoneità, respinta dalla commissione medica di prima istanza di Ancona, è stata riconosciuta dalla commissione di seconda istanza per congiuntivite cronica; che però, nonostante che il contratto nazionale delle ferrovie dello Stato preveda che il lavoratore dichiarato "inidoneo" debba essere collocato ad un livello inferiore a quello di appartenenza, il Duca è stato illegittimamente collocato allo stesso precedente livello -: quali iniziative intendano assumere per verificare se ciò risponda a verità e, in caso affermativo, se l'inidoneità al servizio sia reale; se comunque non ritengano di dover far rettificare la collocazione disposta illegittimamente per il livello superiore a quello dovuto; quali vantaggi economici e di carriera siano stati eventualmente attribuiti all'onorevole Duca e cosa intendano fare affinché lo stesso Duca restituisca quanto attribuitogli contra legem ai danni delle casse delle ferrovie dello Stato e dei lavoratori della FS SpA; se non ritengano di dover interessare la magistratura ordinaria e la Corte dei conti sui contorni oscuri di tale vicenda. (4-08906)
Si fa riferimento all'interrogazione a risposta scritta n. 4-08906 presentata il 29 marzo 1995, concernente lo sviluppo della carriera del signor Eugenio DUCA, in servizio presso la Società "Ferrovie dello Stato S.p.A.". AL riguardo risulta che il signor Duca è stato assunto il 6 novembre 1969 alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato - Compartimento di Ancona - con la qualifica di operaio qualificato. In data 3 ottobre 1973 è stato sottoposto a visita medica presso la Sede centrale del Servizio Sanitario dell'Azienda F.S. ed in tale occasione venne riscontrata la sussistenza di una infermità non emendabile a carico dell'apparato visivo, con conseguente giudizio di totale inidoneità alle mansioni della propria qualifica ma ancora idoneo alle mansioni del V gruppo (personale del settore uffici); pertanto, a norma dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, in materia di stato giuridico delle Ferrovie dello Stato, il signor Duca fu confermato in servizio ma inquadrato nella qualifica di commesso, in quanto ritenuto inidoneo per menomazione dovuta a causa comune, come da deliberazione D.S.P. n. 231/P.2.1.7 dell'8 aprile 1975. Detta deliberazione veniva, poi, impugnata dal signor Duca perché l'inidoneità riscontrata dipendeva da infortunio per causa di servizio, come venne riconosciuto con delibera n. 259 del 25 agosto 1978 del Capo Ufficio del personale di Ancona. Solamente con provvedimento D.S.P. n. 82/P.2.2.1 del 13 ottobre 1982 veniva annullato il precedente inquadramento ed il dipendente veniva ricollocato nel profilo di operaio qualificato, ancorché inidoneo. In seguito, con delibera del Direttore Compartimentale di Ancona n. 347/1984, il signor Duca veniva poi inquadrato nel profilo professionale di applicato (stessa categoria di operaio) ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 564 del 1981 e successive disposizioni applicative, relative al personale inidoneo. Nel frattempo, con la legge 6 febbraio 1979, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, veniva modificata la scala classificatoria del personale e si consentiva l'avanzamento ed il passaggio di categoria mediante accertamento professionale (articolo 10). Con decorrenza 6 marzo 1956 il signor Duca è stato promosso da applicato (IV categoria) a segretario amministrativo (V categoria), perché risultato idoneo per effetto della menzionata disposizione. Infine, con sentenza n. 12 del 25 ottobre 1988 del Pretore di Ancona in funzione di Giudice del lavoro, è stato riconosciuto il diritto del signor Duca ad essere inquadrato nel profilo professionale di segretario ammistrativo con decorrenza dal 1^ gennaio 1979. Peraltro, a seguito di conciliazione intervenuta davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di Ancona in data 3 dicembre 1990, il medesimo signor Duca e le Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno concordato per l'inquadramento nel profilo professionale di segretario superiore (VII categoria) con decorrenza giuridica ed economica dal 1^ luglio 1990, anziché dal 1^ gennaio 1979 come stabilito dalla sentenza del Pretore di Ancona. Da quanto esposto, si evidenzia che l'inquadramento del signor Duca è stato effettuato in stretta osservanza di precise disposizioni di legge e di apposita pronuncia dell'Autorità giudiziaria sostanzialmente confermata dalla successiva "conciliazione". Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Caravale.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DEPUTATI, INABILI AL LAVORO O AL SERVIZIO, LAVORATORI DIPENDENTI, RESTITUZIONE DI SOMME, TRATTAMENTO ECONOMICO
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
ENTE FERROVIE DELLO STATO, ANCONA (ANCONA+ MARCHE+)