Primo firmatario: Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI Data firma: 19/11/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
PROG.FEDER.
11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
11/19/1994
PROG.FEDER.
11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
11/19/1994
PROG.FEDER.
11/19/1994
FORZA ITALIA
11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
11/19/1994
PART.POP.ITAL.
11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
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PROG.FEDER.
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PROG.FEDER.
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PROG.FEDER.
11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
11/19/1994
PART.POP.ITAL.
11/19/1994
PROG.FEDER.
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RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
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RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
11/19/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Stato iter:
03/03/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
20/02/1995
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 19/11/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 20/02/1995
ITER CONCLUSO IL 03/03/1995
Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: una corte peruviana di giustizia militare - definita di "giudici senza volto", ossia i giudici che, mantenendo l'anonimato, giudicano i casi di terrorismo - ha condannato la cittadina italiana Maria Gabriella Guarino a venti anni di carcere e 40 milioni di multa, ritenendola responsabile di aver collaborato, sia in Europa che in Perù, con il Movimento rivoluzionario Tupac Amaru (Mrta); il processo si è svolto nel carcere di massima sicurezza di Santa Monica, dove la Guarino è detenuta, e, secondo il suo legale Mariano Rivera Jordan - messole a disposizione dall'ambasciata italiana -, la corte non ha potuto provare in alcun modo né la sua partecipazione ad azioni armate, né un suo ruolo rappresentativo del Mrta all'estero; la Guarino ha annunciato un immediato sciopero della fame (che è reato in Perù), per protestare contro la sentenza ed in particolare contro la decisione dei giudici di non ammettere o trascurare diverse testimonianze in suo favore; la situazione in Perù, dove un governo fortemente autoritario si confronta duramente con diversi movimenti di opposizione armata e non armata, rende plausibile l'ipotesi che i processi di questo tipo abbiano funzione esemplare, e le sentenze vengano determinate in sede più politica che giudiziaria; dopo aver studiato a livello universitario l'arte arcaica sudamericana, la Guarino si era recata in Perù nel 1990, munita di credenziali della Lega per i diritti e la liberazione dei popoli, ed aveva unito alla passione artistica, sociologica e giornalistica il rapporto d'amore e poi il matrimonio con colui che è poi diventato il padre della sua bambina di diciotto mesi, Juan Antonio Leon Montero, accusato di fare parte dei vertici del Mrta; la Guarino ha sostenuto durante il processo di aver fatto ritorno nel 1993 in Perù, dove poi è stata arrestata, al solo scopo di convincere il Montero, con il quale nel frattempo aveva dato alla luce una bambina che ora ha diciotto mesi, a lasciare il Perù ed a trasferirsi con lei in Italia: infatti aveva portato con sé la figlia - comportamento certo non compatibile con una presunta scelta di lotta armata -, e solo dopo il suo arresto i parenti italiani sono riusciti a riportare la bambina in Italia dai nonni; l'unica "prova" addotta dai giudici a carico della Guarino - un filmato girato da lei che mostra militanti del Mrta in azione - non era mai stato proiettato in pubblico né in Perù né in Europa, e dunque è più plausibile l'intento puramente giornalistico dichiarato dalla Guarino che non la finalità propagandistica attribuita dai giudici al filmato; d'altra parte la Guarino, nel periodo in cui è rimasta in Italia, non ha mai pubblicato alcun articolo od organizzato alcuni iniziativa di carattere propagandistico, e le stesse lettere da lei spedite al marito in Perù non sono mai arrivate al destinatario, ma sono state sequestrate dalla polizia peruviana presso un amico comune: sembrano dunque ancora meno plausibili le accuse di aver rappresentato in Europa l'Mrta e di essere una dirigente di primo piano di quel movimento; in sostanza, la Guarino rischia di passare vent'anni in prigione per la sola colpa di essersi innamorata di un dirigente di un movimento di opposizione; la carcerazione in Perù è estremamente dura - la Guarino è apparsa infatti visibilmente dimagrita al processo -, e comporta di fatto una condizione di totale isolamento, essendo le visite ai detenuti limitate ai soli parenti, che nel suo caso si trovano in Italia; non è comprensibile la decisione di affidare il processo ad un tribunale militare antiterrorismo, a fronte dell'inconsistenza delle prove a sostegno dei capi di accusa; la condanna è stata resa nota alla vigilia di una visita in Italia del ministro peruviano della giustizia Vega Santa Godea, in occasione della quale dovrebbero essere firmati tre accordi di cooperazione giudiziaria fra Italia e Perù, fra i quali uno relativo allo scambio di detenuti -: quali iniziative il Governo abbia posto in essere, oltre alla doverosa collaborazione dell'ambasciata italiana circa l'avvocato difensore, al fine di evitare che una cittadina italiana sia detenuta, processata e condannata per fatti non provati ed in circostanze e con modalità che appaiono lontano dalle minime garanzie giuridiche indispensabili; se il Governo italiano non ritenga di dover prevenire la creazione di un nuovo "caso Baraldini", intervenendo sul Governo peruviano affinché il processo venga reiterato innanzi ad un tribunale non militare, con totale acquisizione di prove e testimonianze dal Perù e dall'Italia, e con la possibilità per la Guarino di ottenere una espulsione per ragioni umanitarie e raggiungere la figlia in Italia in attesa del nuovo processo e/o del processo di appello innanzi alla Corte suprema di giustizia; se in particolare il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover vincolare politicamente ad una soluzione positiva del caso in questione la firma degli accordi di cooperazione giudiziaria con il Perù di cui sopra. (4-05471)
La connazionale Gabriella Guarino è stata arrestata il 9 marzo 1994 in Perù assieme ad appartenenti al gruppo terrorista "MRTA", fra cui Juan Antonio Leon Montero, con il quale conviveva da qualche tempo e dal quale aveva avuto un anno e mezzo fa una figlia, che è attualmente in Italia con i nonni materni. L'arresto è avvenuto nel corso di una vasta operazione svolta dalla Direzione antiterrorismo della polizia peruviana finalizzata alla cattura del principale dirigente del movimento terroristico, peraltro sfuggito alle ricerche. Il convivente della Guarino, nel corso degli interrogatori ha ammesso di essere appartenente alla "MRTA" e tale dichiarazione ha aggravato la posizione della connazionale, che risulta già entrata clandestinamente in Perù dall'Equador nel 1993. Dopo l'arresto, la nostra connazionale è stata posta in stato di detenzione e su sua richiesta l'Ambasciata italiana a Lima ha preso contatto col difensore di fiducia, Mariano Rivera Jordan. Il 17 novembre 1994 la Guarino, alla quale era stata in precedenza rifiutata la riemissione in libertà, è stata condannata in primo grado a venti anni di reclusione. Tale è la pena minima prevista dalla legge peruviana per coloro che collaborano o hanno semplicemente contatti con esponenti dell'eversione armata. La pesante sentenza dei giudici peruviani può essere messa in relazione anche con le accuse mosse nei confronti della Guarino da terroristi "pentiti", che avrebbero così beneficiato di una sostanziale riduzione della pena. Peraltro la Guarino, che si professa giornalista, ha sempre negato di far parte del "MRTA". Va segnalato che secondo il suo difensore la sentenza sarebbe stata pronunciata in assenza di qualsiasi prova da parte dell'accusa. In sostanza il Tribunale dopo aver ascoltato l'imputata, ha ritenuto che la stessa non è riuscita a dimostrare la sua innocenza. Per i casi di terrorismo vale, in Perù, quanto meno nella prassi, il principio dell'inversione dell'onere della prova nel senso che spetta all'imputato dimostrare la propria innocenza. Il tribunale civile "Sin Rostro" che ha pronunciato la condanna in esame, - va precisato per doverosa chiarezza - è un organico composto da magistrati di professione, che esercitano le loro funzioni nell'anonimato e nascosti dietro uno specchio. Le decisioni del detto tribunale sono comunicate soltanto al difensore e sono impugnabili esclusivamente avanti alla Corte suprema, per motivi di diritto. Il caso Guarino ha formato oggetto di uno specifico intervento del Ministro Guardasigilli, presso il Ministro della giustizia del Perù, in occasione della visita da questi effettuata in Italia il 24 novembre 1994. E' stato un intervento finalizzato ad ottenere un atto di clemenza delle autorità peruviane nei confronti della connazionale, verosimilmente rimasta coinvolta nelle rigide disposizioni della speciale normativa antiterrorismo di quel paese in ragione del legame sentimentale con uno dei capi della guerriglia. In particolare, il Guardasigilli, dopo la cerimonia della firma di tre trattati di cooperazione giudiziaria tra Italia e Perù in materia penale (estradizione - trasferimento di persone condannate - minori in trattamento speciale) ha esposto il caso al collega manifestando l'interesse del Governo italiano per una soluzione umanitaria della vicenda. In proposito il Ministro Vega ha assicurato che si sarebbe adoperato per una positiva soluzione, ovviamente nei limiti delle concrete possibilità tenendo conto del sistema statuale peruviano basato sulla divisione dei poteri. Si aggiunge che la Guarino ha effettuato dal 21 novembre al 6 dicembre 1994 uno sciopero della fame, quale unico mezzo per ottenere una rapida scarcerazione e l'espulsione dal Perù, desistendovi dopo aver percepito il forte interessamento e la notevole azione a suo favore condotta dal Ministero degli esteri e dal Ministero della giustizia, nonché da vari parlamentari interessati al suo caso e della positiva disposizione del Ministro della giustizia peruviano, che prima del suo viaggio in Italia, opportunamente sensibilizzato in proposito dalle nostre autorità diplomatiche, l'aveva anche visitata in carcere. L'Ambasciata d'Italia in Perù, impegnata in una continua azione di assistenza, anche legale, nei confronti della Guarino, ha disposto tra l'altro, numerose visite consolari, che sono servite tra l'altro, a farla desistere - come già detto - dallo sciopero della fame. La stessa Ambasciata intrattiene, altresì, continui rapporti con le competenti autorità peruviane per sollecitarne l'attenzione ad un atteggiamento umanitario, sempre richiamando i passi svolti a livello governativo e parlamentare nonché il movimento di opinione pubblica registratosi in Italia. La connazionale ha impugnato la sentenza di condanna e nei prossimi mesi dovrebbe intervenire la decisione della Corte suprema. In proposito, si segnala che anche una consistente riduzione della pena inflitta potrebbe agevolare l'adozione da parte peruviana di un provvedimento di clemenza ed una istanza in tal senso è già stata inviata dai familiari della stessa Guarino al Presidente della Repubblica di quel paese, il cui intervento sarebbe invece assai difficile in caso di conferma della severa condanna di primo grado. Va infine segnalato che all'azione dispiegata dai Dicasteri degli affari esteri e della giustizia ed al continuo supporto dell'Ambasciata d'Italia in Lima, che sono valsi ad ottenere anche vari benefìci a favore della detenuta per quanto attiene al suo trattamento penitenziario, si è aggiunto l'intervento, nella stessa direzione, di Amnesty International. Tale organizzazione umanitaria tenterà, in particolare, di dimostrare l'assenza di animus delinquendi e, dunque, il difetto nella specie dei presupposti per l'intervenuta condanna. Il caso della connazionale è anche all'esame del commissario dell'Unione europea, onorevole Emma Bonino, per eventuali ulteriori iniziative. La situazione è comunque seguita dall'Italia con la massima attenzione e ogni sforzo sarà fatto, ad ogni livello, onde assicurare il pronto rientro in patria della Guarino. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CITTADINI ITALIANI, DETENUTI, REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE, STATI ESTERI