ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 12
Seduta di annuncio: 100 del 19/11/1994
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI
Data firma: 19/11/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PROG.FEDER. 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
FORZA ITALIA 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
PART.POP.ITAL. 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
PART.POP.ITAL. 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
PROG.FEDER. 11/19/1994
RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI 11/19/1994


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Stato iter:
03/03/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/02/1995
MINISTRO - (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PRESENTATO IL 19/11/1994

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 20/02/1995

ITER CONCLUSO IL 03/03/1995

Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. -
Per sapere - premesso che:
una corte peruviana di giustizia militare - definita di
"giudici senza volto", ossia i giudici che, mantenendo
l'anonimato, giudicano i casi di terrorismo - ha condannato la
cittadina italiana Maria Gabriella Guarino a venti anni di
carcere e 40 milioni di multa, ritenendola responsabile di aver
collaborato, sia in Europa che in Perù, con il Movimento
rivoluzionario Tupac Amaru (Mrta);
il processo si è svolto nel carcere di massima sicurezza di
Santa Monica, dove la Guarino è detenuta, e, secondo il suo
legale Mariano Rivera Jordan - messole a disposizione
dall'ambasciata italiana -, la corte non ha potuto provare in
alcun modo né la sua partecipazione ad azioni armate, né un suo
ruolo rappresentativo del Mrta all'estero;
la Guarino ha annunciato un immediato sciopero della fame
(che è reato in Perù), per protestare contro la sentenza ed in
particolare contro la decisione dei giudici di non ammettere o
trascurare diverse testimonianze in suo favore;
la situazione in Perù, dove un governo fortemente
autoritario si confronta duramente con diversi movimenti di
opposizione armata e non armata, rende plausibile l'ipotesi che i
processi di questo tipo abbiano funzione esemplare, e le sentenze
vengano determinate in sede più politica che giudiziaria;
dopo aver studiato a livello universitario l'arte arcaica
sudamericana, la Guarino si era recata in Perù nel 1990, munita
di credenziali della Lega per i diritti e la liberazione dei
popoli, ed aveva unito alla passione artistica, sociologica e
giornalistica il rapporto d'amore e poi il matrimonio con colui
che è poi diventato il padre della sua bambina di diciotto mesi,
Juan Antonio Leon Montero, accusato di fare parte dei vertici del
Mrta;
la Guarino ha sostenuto durante il processo di aver fatto
ritorno nel 1993 in Perù, dove poi è stata arrestata, al solo
scopo di convincere il Montero, con il quale nel frattempo aveva
dato alla luce una bambina che ora ha diciotto mesi, a lasciare
il Perù ed a trasferirsi con lei in Italia: infatti aveva portato
con sé la figlia - comportamento certo non compatibile con una
presunta scelta di lotta armata -, e solo dopo il suo arresto i
parenti italiani sono riusciti a riportare la bambina in Italia
dai nonni;
l'unica "prova" addotta dai giudici a carico della Guarino
- un filmato girato da lei che mostra militanti del Mrta in
azione - non era mai stato proiettato in pubblico né in Perù né
in Europa, e dunque è più plausibile l'intento puramente
giornalistico dichiarato dalla Guarino che non la finalità
propagandistica attribuita dai giudici al filmato;
d'altra parte la Guarino, nel periodo in cui è rimasta in
Italia, non ha mai pubblicato alcun articolo od organizzato
alcuni iniziativa di carattere propagandistico, e le stesse
lettere da lei spedite al marito in Perù non sono mai arrivate al
destinatario, ma sono state sequestrate dalla polizia peruviana
presso un amico comune: sembrano dunque ancora meno plausibili le
accuse di aver rappresentato in Europa l'Mrta e di essere una
dirigente di primo piano di quel movimento;
in sostanza, la Guarino rischia di passare vent'anni in
prigione per la sola colpa di essersi innamorata di un dirigente
di un movimento di opposizione;
la carcerazione in Perù è estremamente dura - la Guarino è
apparsa infatti visibilmente dimagrita al processo -, e comporta
di fatto una condizione di totale isolamento, essendo le visite
ai detenuti limitate ai soli parenti, che nel suo caso si trovano
in Italia;
non è comprensibile la decisione di affidare il processo ad
un tribunale militare antiterrorismo, a fronte dell'inconsistenza
delle prove a sostegno dei capi di accusa;
la condanna è stata resa nota alla vigilia di una visita in
Italia del ministro peruviano della giustizia Vega Santa Godea,
in occasione della quale dovrebbero essere firmati tre accordi di
cooperazione giudiziaria fra Italia e Perù, fra i quali uno
relativo allo scambio di detenuti -:
quali iniziative il Governo abbia posto in essere, oltre
alla doverosa collaborazione dell'ambasciata italiana circa
l'avvocato difensore, al fine di evitare che una cittadina
italiana sia detenuta, processata e condannata per fatti non
provati ed in circostanze e con modalità che appaiono lontano
dalle minime garanzie giuridiche indispensabili;
se il Governo italiano non ritenga di dover prevenire la
creazione di un nuovo "caso Baraldini", intervenendo sul Governo
peruviano affinché il processo venga reiterato innanzi ad un
tribunale non militare, con totale acquisizione di prove e
testimonianze dal Perù e dall'Italia, e con la possibilità per la
Guarino di ottenere una espulsione per ragioni umanitarie e
raggiungere la figlia in Italia in attesa del nuovo processo e/o
del processo di appello innanzi alla Corte suprema di giustizia;
se in particolare il Ministro di grazia e giustizia non
ritenga di dover vincolare politicamente ad una soluzione
positiva del caso in questione la firma degli accordi di
cooperazione giudiziaria con il Perù di cui sopra.
(4-05471)
La connazionale Gabriella Guarino è stata arrestata il 9
marzo 1994 in Perù assieme ad appartenenti al gruppo terrorista
"MRTA", fra cui Juan Antonio Leon Montero, con il quale conviveva
da qualche tempo e dal quale aveva avuto un anno e mezzo fa una
figlia, che è attualmente in Italia con i nonni materni.
L'arresto è avvenuto nel corso di una vasta operazione svolta
dalla Direzione antiterrorismo della polizia peruviana
finalizzata alla cattura del principale dirigente del movimento
terroristico, peraltro sfuggito alle ricerche.
Il convivente della Guarino, nel corso degli interrogatori ha
ammesso di essere appartenente alla "MRTA" e tale dichiarazione
ha aggravato la posizione della connazionale, che risulta già
entrata clandestinamente in Perù dall'Equador nel 1993.
Dopo l'arresto, la nostra connazionale è stata posta in stato
di detenzione e su sua richiesta l'Ambasciata italiana a Lima ha
preso contatto col difensore di fiducia, Mariano Rivera Jordan.
Il 17 novembre 1994 la Guarino, alla quale era stata in
precedenza rifiutata la riemissione in libertà, è stata
condannata in primo grado a venti anni di reclusione. Tale è la
pena minima prevista dalla legge peruviana per coloro che
collaborano o hanno semplicemente contatti con esponenti
dell'eversione armata. La pesante sentenza dei giudici peruviani
può essere messa in relazione anche con le accuse mosse nei
confronti della Guarino da terroristi "pentiti", che avrebbero
così beneficiato di una sostanziale riduzione della pena.
Peraltro la Guarino, che si professa giornalista, ha sempre
negato di far parte del "MRTA".
Va segnalato che secondo il suo difensore la sentenza sarebbe
stata pronunciata in assenza di qualsiasi prova da parte
dell'accusa. In sostanza il Tribunale dopo aver ascoltato
l'imputata, ha ritenuto che la stessa non è riuscita a dimostrare
la sua innocenza. Per i casi di terrorismo vale, in Perù, quanto
meno nella prassi, il principio dell'inversione dell'onere della
prova nel senso che spetta all'imputato dimostrare la propria
innocenza.
Il tribunale civile "Sin Rostro" che ha pronunciato la
condanna in esame, - va precisato per doverosa chiarezza - è un
organico composto da magistrati di professione, che esercitano le
loro funzioni nell'anonimato e nascosti dietro uno specchio.
Le decisioni del detto tribunale sono comunicate soltanto al
difensore e sono impugnabili esclusivamente avanti alla Corte
suprema, per motivi di diritto.
Il caso Guarino ha formato oggetto di uno specifico
intervento del Ministro Guardasigilli, presso il Ministro della
giustizia del Perù, in occasione della visita da questi
effettuata in Italia il 24 novembre 1994. E' stato un intervento
finalizzato ad ottenere un atto di clemenza delle autorità
peruviane nei confronti della connazionale, verosimilmente
rimasta coinvolta nelle rigide disposizioni della speciale
normativa antiterrorismo di quel paese in ragione del legame
sentimentale con uno dei capi della guerriglia.
In particolare, il Guardasigilli, dopo la cerimonia della
firma di tre trattati di cooperazione giudiziaria tra Italia e
Perù in materia penale (estradizione - trasferimento di persone
condannate - minori in trattamento speciale) ha esposto il caso
al collega manifestando l'interesse del Governo italiano per una
soluzione umanitaria della vicenda. In proposito il Ministro Vega
ha assicurato che si sarebbe adoperato per una positiva
soluzione, ovviamente nei limiti delle concrete possibilità
tenendo conto del sistema statuale peruviano basato sulla
divisione dei poteri.
Si aggiunge che la Guarino ha effettuato dal 21 novembre al 6
dicembre 1994 uno sciopero della fame, quale unico mezzo per
ottenere una rapida scarcerazione e l'espulsione dal Perù,
desistendovi dopo aver percepito il forte interessamento e la
notevole azione a suo favore condotta dal Ministero degli esteri
e dal Ministero della giustizia, nonché da vari parlamentari
interessati al suo caso e della positiva disposizione del
Ministro della giustizia peruviano, che prima del suo viaggio in
Italia, opportunamente sensibilizzato in proposito dalle nostre
autorità diplomatiche, l'aveva anche visitata in carcere.
L'Ambasciata d'Italia in Perù, impegnata in una continua
azione di assistenza, anche legale, nei confronti della Guarino,
ha disposto tra l'altro, numerose visite consolari, che sono
servite tra l'altro, a farla desistere - come già detto - dallo
sciopero della fame. La stessa Ambasciata intrattiene, altresì,
continui rapporti con le competenti autorità peruviane per
sollecitarne l'attenzione ad un atteggiamento umanitario, sempre
richiamando i passi svolti a livello governativo e parlamentare
nonché il movimento di opinione pubblica registratosi in Italia.
La connazionale ha impugnato la sentenza di condanna e nei
prossimi mesi dovrebbe intervenire la decisione della Corte
suprema. In proposito, si segnala che anche una consistente
riduzione della pena inflitta potrebbe agevolare l'adozione da
parte peruviana di un provvedimento di clemenza ed una istanza in
tal senso è già stata inviata dai familiari della stessa Guarino
al Presidente della Repubblica di quel paese, il cui intervento
sarebbe invece assai difficile in caso di conferma della severa
condanna di primo grado.
Va infine segnalato che all'azione dispiegata dai Dicasteri
degli affari esteri e della giustizia ed al continuo supporto
dell'Ambasciata d'Italia in Lima, che sono valsi ad ottenere
anche vari benefìci a favore della detenuta per quanto attiene al
suo trattamento penitenziario, si è aggiunto l'intervento, nella
stessa direzione, di Amnesty International. Tale organizzazione
umanitaria tenterà, in particolare, di dimostrare l'assenza di
animus delinquendi e, dunque, il difetto nella specie dei
presupposti per l'intervenuta condanna. Il caso della
connazionale è anche all'esame del commissario dell'Unione
europea, onorevole Emma Bonino, per eventuali ulteriori
iniziative.
La situazione è comunque seguita dall'Italia con la massima
attenzione e ogni sforzo sarà fatto, ad ogni livello, onde
assicurare il pronto rientro in patria della Guarino.
Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CITTADINI ITALIANI, DETENUTI, REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE, STATI ESTERI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO:

PERU'