Primo firmatario: Gruppo: ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO Data firma: 17/10/1994
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
10/17/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
10/17/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
10/17/1994
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10/17/1994
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10/17/1994
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10/17/1994
ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
10/17/1994
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA DIFESA
Stato iter:
24/03/1995
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO
28/02/1995
MINISTRO - (MINISTERO DELLA DIFESA)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 17/10/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 28/02/1995
ITER CONCLUSO IL 24/03/1995
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il decreto emanato dal Ministro della difesa il 31 agosto 1994, in applicazione dell'articolo 9 comma 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fissa all'articolo 3 il limite massimo di 45 milioni lordi di reddito quale condizione per il mantenimento della conduzione dell'alloggio di servizio destinato ai militari e ad altre categorie previste dal predetto decreto; tale disposizione esclude, di fatto, circa il 50 per cento dell'attuale utenza degli alloggi di servizio assegnati; la discriminazione colpisce soprattutto gli ufficiali e i sottufficiali, categorie che, per obbligo di carriera, sono sottoposte a continui trasferimenti in zone molto distanti tra di loro, e che li costringe, quindi, a costosi cambiamenti di alloggio; il venir meno per la maggior parte di essi della possibilità di usufruire di alloggi di servizio creerà notevoli problemi di ricerca di immobili da destinare alla propria residenza, considerato che in molti casi le famiglie seguono i diversi cambi di destinazione a cui gli ufficiali sono sottoposti, in considerazione della scarsità degli stessi o degli alti costi che soprattutto in alcune città non può non essere rilevata; da quanto emerge dalla lettura dei lavori parlamentari delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato, questo limite relativo al reddito lordo era stato fissato a livelli sensibilmente più elevati; il Ministero competente non ha mai fornito al Parlamento l'elenco dettagliato degli alloggi di sua proprietà destinati ai militari; evidenti incongruenze emergono dal combinato disposto della legge n. 537 e il suddetto decreto emanato dal Ministero -: quali iniziative il ministero intenda intraprendere affinché quella larga fascia di utenza esclusa dal presente decreto possa continuare ad usufruire degli alloggi di servizio; quali verifiche intenda fare al fine di pervenire ad una precisa identificazione degli alloggi non più necessari; se intenda, infine, elevare il limite di reddito fissato dal provvedimento ministeriale al fine di ristabilire il giusto diritto delle categorie ingiustamente escluse. (4-04248)
I militari di carriera sono soggetti ad una elevata mobilità, che, oltre a obiettivi disagi per le loro famiglie, presenta enormi difficoltà per il reperimento di alloggi convenienti a canoni accettabili, in particolar modo nelle grandi città. Per sopperire a tali difficoltà, la legge 18 agosto 1978, n. 497, ha previsto l'attuazione di un programma di costruzione di alloggi di servizio, in parte assegnati all'incarico ed in parte in assegnazione temporanea per un periodo di 6 anni. Il mancato rifinanziamento della legge 497 ha consentito uno sviluppo limitato del programma di realizzazione e la disponibilità attuale degli alloggi è enormemente inferiore alle reali esigenze. Ciò rende indispensabile il rispetto del regolamento di assegnazione, anche per non creare sperequazioni fra chi ha avuto un alloggio e chi attende che se ne liberi qualcuno per poter godere dello stesso beneficio. La resistenza degli assegnatari a lasciare gli alloggi al termine del diritto alla assegnazione, unita alla sussistenza di obiettive situazioni di bisogno recepite in atti di indirizzo del Parlamento, hanno condotto ad un blocco generalizzato degli sfratti, il cui regime è stato poi disciplinato dalla legge 537/93. Nell'intento di tutelare famiglie con reddito basso, era stato inizialmente proposto, nell'ambito del decreto ministeriale di approvazione del piano annuale di gestione previsto dalla suddetta legge 537/93, di fissare in 35 milioni il reddito lordo annuo complessivo per mantenere, pur avendone perso il titolo, la conduzione dell'alloggio. Successivamente, la Commissione difesa della Camera espresse il parere che tale cifra dovesse essere sensibilmente aumentata e rivalutata annualmente in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, mentre la Commissione difesa del Senato si pronunciò affinché il suddetto limite fosse portato a 60 milioni. A seguito di questi due pareri si è arrivati al compromesso di fissare in 45 milioni il limite di reddito lordo che recepisce, mediandole, le diverse indicazioni parlamentari e la valutazione iniziale dell'Amministrazione. Tale limite, inoltre, consente di tutelare le famiglie monoreddito di tutti i Sottufficiali e degli Ufficiali fino al grado di Maggiore: una sua ulteriore estensione ridurrebbe ancora di più il patrimonio abitativo residuo disponibile per supportare la mobilità, creando fra l'altro una maggiore sperequazione in quanto verrebbe parallelamente aumentato il numero di coloro che non potrebbero avere accesso a tale diritto. Si fa, inoltre, presente che questo Ministero nello scorso anno ha indicato al Parlamento la consistenza numerica degli alloggi alienabili e sta provvedendo a redigere un elenco dettagliato dei suddetti alloggi che verrà trasmesso, in tempi brevi, alle Commissioni parlamentari della Difesa. Si precisa, infine, che i criteri adottati per l'individuazione della "non utilità" dell'alloggio sono: non conveniente riparazione dell'immobile; scioglimento o assenza di reparti; dislocazione degli alloggi, nel senso che sono automaticamente esclusi quelli posti all'interno delle strutture militari; impossibilità di fatto, da parte della Difesa, di reimpiegare gli alloggi per le proprie esigenze. Il Ministro della difesa: Corcione.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
ALLOGGI DI SERVIZIO, LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO, REDDITO IMPONIBILE, SOTTUFFICIALI, UFFICIALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:
GEO-POLITICO:
MINISTERO DELLA DIFESA, L 1993 0537, DM 1994 08 31